Cassazione Civile, Ordinanza n. 14352/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio richiedeva l'imposta di registro su un lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano. Il contribuente aveva impugnato l'atto contestando: (i) la regolarità della notificazione dell'avviso, sostenendo l'omessa compilazione della relata di notifica nel recapito a mezzo posta; (ii) la sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario che riteneva non validamente delegato; (iii) l'insufficienza della motivazione dell'avviso, che a suo dire indicava solo il provvedimento tassato e l'imposta senza esporre presupposti di fatto e ragioni giuridiche; (iv) l'erronea determinazione della base imponibile, perché l'imposta sarebbe stata calcolata sulla somma algebrica delle condanne contenute nel lodo e non sui singoli importi delle reciproche condanne. La CTR Lombardia aveva accolto l'appello dell'Ufficio, respingendo il ricorso del contribuente; quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di violazione di legge e di norme processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ex art. 14 l. n. 890/1982, non è necessaria la relata di notifica propria della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario; è sufficiente la consegna del plico all'indirizzo del destinatario, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la delega alla sottoscrizione dell'avviso è una mera delega di firma e può essere conferita mediante ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato o della durata, essendo sufficiente la qualificazione del funzionario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto né allegato il contenuto motivazionale dell'avviso, impedendo il controllo di legittimità. Il quarto motivo è stato disatteso perché, ai fini dell'imposta di registro su provvedimenti patrimoniali, opera la solidarietà di tutte le parti in causa ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, sicché è irrilevante la posizione processuale o la soccombenza di ciascuna parte. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa vizio decisivo perché la questione dedotta è infondata o inammissibile.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria, ma non risulta violato nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 384 c.p.c.
La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente di decidere nel merito senza rinvio quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto ed è infondata.
art. 111, comma 2, Cost.
Invocato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 14 l. n. 890/1982
Per la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio finanziario si applicano le norme del servizio postale ordinario, non quelle della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 149 c.p.c.
Le formalità proprie di questa notificazione non si applicano alla notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Ufficio.
art. 1335 c.c.
Opera la presunzione di conoscenza al momento dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato per chiarire che la delega alla firma dell'avviso di accertamento/liquidazione è delega di firma e non di funzioni.
art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte esclude che imponga che la delega alla firma sia necessariamente una delega di funzioni conferibile solo a dirigenti.
art. 7 L. n. 212/2000
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto tributario, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancata trascrizione dell'atto.
artt. 115-116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente rispetto alla valutazione della prova documentale, senza che la Corte ravvisi un errore decisivo.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si contesta la motivazione di un atto impositivo senza trascriverne il contenuto.
art. 20 D.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel motivo sulla base imponibile dell'imposta di registro, ma la Corte risolve la questione applicando l'art. 57 D.P.R. n. 131/1986 sulla solidarietà delle parti.
art. 37 D.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel motivo sulla tassazione del lodo, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.
art. 57 D.P.R. n. 131/1986
Le parti del giudizio sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro dovuta sui provvedimenti patrimoniali, a prescindere dal ruolo processuale e dall'esito della lite.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone automaticamente la cassazione con rinvio: la Corte può decidere nel merito e confermare il dispositivo impugnato quando la questione è giuridicamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- Nella notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo effettuata dall'Ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario; non sono richieste la relata di notifica né le formalità proprie della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.
- L'arrivo del plico all'indirizzo del destinatario integra una presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento o liquidazione è una delega di firma, non di funzioni: può essere conferita con ordine di servizio e non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica che consente la verifica ex post del potere esercitato.
- Nel contenzioso tributario, la censura sulla motivazione dell'atto impositivo è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non trascrive o allega il contenuto dell'atto stesso, impedendo alla Corte il controllo diretto sulla motivazione.
- Ai fini dell'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari di contenuto patrimoniale, tutte le parti del giudizio sono obbligate in solido verso l'Amministrazione, indipendentemente dalla qualità di attore o convenuto e dall'essere risultate vittoriose o soccombenti.
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