Cassazione Civile, Ordinanza n. 14353/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per il 2005 con cui venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA sulla base di un PVC che aveva evidenziato numerose movimentazioni bancarie in accredito e addebito, ritenute dall'Ufficio ricavi non contabilizzati e non giustificati. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo attendibile la contabilità; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo complessivamente inattendibile la contabilità, valorizzando indicazioni contabili poco comprensibili, dichiarazioni del legale rappresentante e operazioni ritenute anomale, e affermando che la contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che per l'inattendibilità e l'accertamento non bastasse la sola mancata indicazione dei beneficiari, ove le operazioni fossero già registrate in contabilità, e che prelievi e versamenti avessero causa giustificata; (2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando inversione dell'onere della prova e omesso esame di elementi probatori; (3) errore di calcolo dell'Ufficio, che avrebbe sommato poste che si elidevano reciprocamente; (4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché altri giudici avevano in precedenza ritenuto regolare la contabilità per un diverso periodo d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha chiarito che l'art. 32 d.P.R. 600/1973 e l'art. 51 d.P.R. 633/1972 consentono di presumere ricavi sia dai prelevamenti sia dai versamenti bancari, ma la presunzione opera sul presupposto che le movimentazioni non risultino dalle scritture contabili; il contribuente può vincerla dimostrando analiticamente, per ogni singola movimentazione, che essa è registrata in contabilità oppure che non ha rilevanza reddituale, indicando i beneficiari dei prelievi o la causa dei versamenti. La CTR, invece, si è limitata a una valutazione generale di inattendibilità dell'intera contabilità, senza confrontarsi in modo specifico con le singole movimentazioni contestate, compiendo così un accertamento non richiesto dalla norma e incorrendo in falsa applicazione di legge. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al primo motivo; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
"sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni"
La presunzione di ricavi per prelevamenti e versamenti bancari opera se le movimentazioni non risultano dalle scritture contabili; il contribuente la vince solo con prova analitica della registrazione contabile o dell'irrilevanza reddituale della singola operazione, indicando i beneficiari dei prelievi.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
La disposizione è letta in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973, nel senso che i versamenti e prelevamenti bancari possono fondare una presunzione di imponibilità salvo prova contraria analitica del contribuente.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per contestare il metodo accertativo e l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte non fonda su questa norma la decisione, assorbendo il motivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e analitica sulle singole movimentazioni.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte conferma la legittimità della presunzione bancaria nei limiti indicati dalla norma speciale.
art. 2729 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per contestare la prova presuntiva; la Corte chiarisce che la presunzione è tipizzata dalla norma tributaria e va superata con prova contraria puntuale.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il vizio dedotto per la violazione di legge relativa alla disciplina delle presunzioni bancarie.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su movimentazioni bancarie, la presunzione di maggiori ricavi opera quando i versamenti e i prelevamenti non risultano dalle scritture contabili; la prova contraria del contribuente deve essere analitica e riferita a ciascuna singola operazione.
- Non basta un generico rilievo di complessiva inattendibilità o attendibilità della contabilità: il giudice deve confrontarsi con le singole movimentazioni contestate e verificare se la prova offerta neutralizzi la presunzione per ciascuna di esse.
- L'eventuale registrazione in contabilità dei versamenti e la dimostrazione che i prelevamenti siano stati destinati a determinati beneficiari costituiscono elementi idonei a superare la presunzione legale/giurisprudenziale, ove adeguatamente provati.
- L'accertamento del giudice non può arrestarsi a una valutazione globale e astratta della contabilità se la contestazione riguarda specifiche operazioni bancarie: occorre una motivazione puntuale sul nesso tra singola movimentazione e imponibilità.
- rami
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