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Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18.6.2025 n. 221.

Giustizia amministrativa202501339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il merito del ricorso per ottemperanza. Rilevata l'assenza nel fascicolo informatico della documentazione essenziale, ha concesso alle ricorrenti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. per consentire il contraddittorio sulla questione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026. L'eventuale inammissibilità non è stata ancora dichiarata.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18 giugno 2025, n. 221

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale allegata al ricorso, in particolare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, non risultava presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né era altrimenti visualizzabile. Il Collegio ha ritenuto che l'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da ottemperare e dei documenti allegati costituisca causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    Le modalità tecniche di deposito telematico devono essere rispettate; l'omesso deposito, nelle forme prescritte, del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo può determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha concesso un termine per consentire alle parti di interloquire sulla questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione e la documentazione essenziale, incluso il certificato di passaggio in giudicato quando rilevante, devono essere depositati nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e risultare accessibili nel fascicolo informatico.
  • L'omesso deposito, nelle forme tecnicamente prescritte, del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo può costituire causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, rilevabile d'ufficio.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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