Sentenza n. 170/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 615/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro, in data 22/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, n. 615/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., alla sentenza n. 615/2024 del Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio la questione dell'ammissibilità, osservando che l'ottemperanza nei confronti di una sentenza del giudice ordinario è proponibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., soltanto per sentenze passate in giudicato. Il ricorrente non ha depositato la certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza civile, limitandosi a documentare di averne richiesto l'attestazione in data successiva, senza aver ricevuto riscontro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che il ricorrente dovesse provare il passaggio in giudicato della sentenza civile già al momento della proposizione del ricorso, mediante il deposito della relativa certificazione, in conformità all'art. 114, comma 2, c.p.a. La mancata produzione di tale prova impedisce di verificare il presupposto necessario dell'azione di ottemperanza, previsto dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Non è stata ritenuta sufficiente la mera richiesta di attestazione rivolta alla cancelleria dopo la proposizione del ricorso. Nulla sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile rispetto a una sentenza del giudice ordinario solo se questa è passata in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
La prova del passaggio in giudicato della sentenza civile deve essere acquisita e prodotta con il ricorso quando essa costituisce il presupposto dell'azione di ottemperanza.
art. 324 c.p.c.
S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395
La norma individua la nozione di sentenza passata in giudicato rilevante ai fini dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario presuppone che tale sentenza sia passata in giudicato.
- Quando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto dell'azione di ottemperanza, il ricorrente deve acquisirne la prova e depositarla con il ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.; la mera richiesta di certificazione presentata dopo la proposizione del ricorso non è sufficiente a rendere ammissibile l'azione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →