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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29341/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti, aveva riformato le precedenti pronunce e riconosciuto la continuazione tra i reati contestati, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 223, comma 1, 216 e 219 della legge fallimentare, sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo inadeguato sulla riqualificazione dei reati dopo la riunione. La doglianza è stata ritenuta però del tutto generica, perché il ricorrente si è limitato ad affermare l'erroneità della qualificazione giuridica senza indicarne le ragioni specifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur essendo in astratto ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che recepisce il concordato in appello per denunciare l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, nel caso concreto il motivo era assolutamente generico e privo di argomentazioni idonee a confutare la decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 1, l. fall.

    richiamato come norma la cui violazione sarebbe stata dedotta dal ricorrente in relazione alla riqualificazione dei fatti.

  • art. 216 l. fall.

    richiamato tra le norme poste a base della censura di errata qualificazione giuridica dei reati fallimentari.

  • art. 219 l. fall.

    richiamato tra le norme poste a base della censura di errata qualificazione giuridica dei reati fallimentari.

  • art. 606 c.p.p.

    la Corte richiama il principio per cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza che recepisce il concordato in appello per dedurre l'erronea qualificazione giuridica dei fatti ascritti.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che recepisce il concordato in appello quando si deduca l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, ma la censura deve essere specifica e sorretta da argomentazioni puntuali.
  • Una doglianza che si limiti ad affermare l'erroneità della qualificazione giuridica senza spiegare le ragioni della dedotta violazione è inammissibile per genericità.
  • Nel giudizio di legittimità, anche a fronte di questioni di qualificazione giuridica, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare in modo chiaro gli errori asseritamente commessi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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