Cassazione Civile, Ordinanza n. 07518/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
La controversia riguarda il risarcimento del danno riconosciuto a quattro docenti di religione della scuola pubblica per la reiterazione indebita di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale che aveva liquidato il danno in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, ritenendo integrato un abuso nell'utilizzo del termine quanto meno negli ultimi cinque anni scolastici. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché dell'art. 1 L. 186/2003. Sosteneva che la disciplina speciale dei docenti di religione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, giustificasse la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente, in ragione del fabbisogno variabile e della previsione di una quota del 30% coperta da contratti annuali a termine. Inoltre deduceva che la domanda era stata accolta senza adeguata allegazione e prova dei fatti necessari a dimostrare l'illegittimità dell'operato ministeriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la questione dell'abuso dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica era già stata affrontata da precedenti pronunce di legittimità, anche alla luce della sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19, e ha richiamato i principi già enunciati: nel regime speciale della L. 186/2003, sussiste abuso sia quando i rapporti annuali siano rinnovati automaticamente o senza soluzione di continuità per più di tre annualità scolastiche in mancanza del concorso triennale, sia quando l'utilizzazione sia discontinua per esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre al maggior danno provato, mentre non è riconoscibile la conversione automatica in rapporti a tempo indeterminato. La pronuncia di merito è stata ritenuta conforme a tali principi e il ricorso non ha offerto argomenti nuovi rispetto a quelli già disattesi dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori dei controricorrenti. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere un erroneo riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata respinta
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzo delle prove e delle allegazioni da parte del giudice di merito
art. 1 L. 186/2003
norma che disciplina il regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamo alle precedenti decisioni di legittimità motivate per relationem
art. 32, comma 5, L. 183/2010
parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del termine
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
norma succedanea richiamata come criterio di quantificazione del risarcimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo
C.G.U.E. 13 gennaio 2022, C-282/19
richiamata quale precedente sovranazionale nel quadro dell'abuso dei contratti a termine per i docenti di religione
Cass. S.U. n. 9938/2014
citata per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato
Cass. n. 1778/2016
citata per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato
Cass. n. 28250/2017
citata per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, l'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine può derivare sia dalla reiterazione senza soluzione di continuità di rapporti annuali oltre il limite di tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, sia dall'utilizzazione discontinua per esigenze di eccedenza, quando la durata complessiva dei rapporti superi comunque tale soglia.
- Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno cosiddetto eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), con possibilità di provare un maggior danno; non è invece configurabile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
- Quando il datore di lavoro pubblico invochi una causale speciale per l'assunzione a termine, l'onere di provare la legittimità della causale grava sull'amministrazione; se la causale è dimostrata, quei contratti restano esclusi dal computo ai fini dell'integrazione dell'abuso.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dalla giurisprudenza consolidata, senza indicare profili nuovi o decisivi, non è idonea a sovvertire la decisione di merito conforme ai precedenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07451/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07463/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07467/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07481/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07491/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →