Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3786/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 457/2025, depositata e resa pubblica il 13 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1874/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24 ottobre 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202601600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva la carta docente per gli anni scolastici 2020/21-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 457/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00, e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile il beneficio, oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 ottobre 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta nonché l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, attivando la carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e ricorrono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e serialità del contenzioso sulla carta docente, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, i tempi tecnici dell'attivazione tramite SO.GE.I. e CONSAP, nonché la natura non essenziale e l'importo modesto del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche derivante da una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende procedibile l'iniziativa esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione inadempiente è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il ricorso del Ministero a SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario nei confronti di un'Amministrazione statale, la prova del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo e dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare un termine perentorio per l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, l'esecuzione del giudicato relativo a obblighi pecuniari può essere compiuta dal commissario ad acta mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa speciale.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento e alla considerazione degli interessi pubblici coinvolti.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire una ragione concreta per non applicare contestualmente l'astreinte, quando la misura commissariale sia ritenuta sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.