Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1071

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1071 della Commissione del 1o giugno 2023 recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per riflettere l’evoluzione epidemiologica di alcune malattie animali elencate e le nuove valutazioni della Commissione su status di indenne da malattia e programmi di eradicazione. Vengono inserite nuove zone indenni, revocate alcune dichiarazioni di indennità per aree colpite da focolai e approvati o estesi alcuni programmi di eradicazione. Le modifiche riguardano, tra l’altro, brucellosi, MTBC, rabbia, leucosi bovina enzootica, IBR/IPV, malattia di Aujeszky, BVD e febbre catarrale degli ovini.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 aggiornando gli elenchi degli Stati membri, zone e compartimenti con status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione approvati per alcune malattie animali elencate.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, limitatamente alle zone, regioni, province, distretti o compartimenti indicati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, per le malattie elencate disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/689. Riguarda il riconoscimento, il mantenimento, il ritiro o l’aggiornamento dello status di indenne da malattia e l’approvazione di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione; non introduce regole generali nuove per tutti gli operatori, ma aggiorna gli elenchi territoriali ufficiali. È rilevante anche ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1071: modifica degli allegati del regolamento (UE) 2021/620

Il regolamento aggiorna gli elenchi ufficiali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status sanitario degli animali e programmi di eradicazione per malattie elencate. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/689, e risponde alle mutate condizioni epidemiologiche segnalate dagli Stati membri e valutate dalla Commissione.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce la cornice generale della normativa unionale in materia di sanità animale, prevedendo che per alcune malattie elencate gli Stati membri possano ottenere il riconoscimento dello status di indenne da malattia e l’approvazione di programmi di eradicazione, obbligatori o facoltativi. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 definisce i criteri tecnici per concessione, mantenimento, sospensione e ritiro di tale status, nonché i requisiti per l’approvazione dei programmi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 contiene gli elenchi territoriali applicativi, che il presente atto modifica per riflettere nuove valutazioni e nuovi focolai.

Ambito delle modifiche territoriali

Le modifiche riguardano numerose malattie elencate, tra cui brucellosi da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da MTBC, rabbia, leucosi bovina enzootica, IBR/IPV, infezione da virus della malattia di Aujeszky, BVD e BTV. In concreto, il regolamento inserisce nuove zone indenni, aggiorna delimitazioni territoriali già esistenti, revoca lo status per aree in cui sono stati confermati focolai e approva o amplia programmi di eradicazione per specifiche porzioni del territorio di diversi Stati membri.

Brucellosi bovina e ovicaprina

Per la brucellosi bovina, l’Italia ottiene il riconoscimento dello status di indenne per la provincia di Matera e il Portogallo per i distretti di Santarem e Setúbal, che vengono inseriti nell’allegato I, parte I, capitolo 1. Per la brucellosi negli ovini e nei caprini, la Francia viene indicata come indenne sull’intero territorio e l’Italia ottiene l’estensione dello status a varie aree, incluse le province di Napoli e Salerno, con iscrizione nell’allegato I, parte I, capitolo 2.

MTBC e leucosi bovina enzootica

Per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), vengono riconosciute indenni diverse zone di Italia e Spagna, che confluiscono nell’allegato II, parte I. Per la LEB, il Portogallo vede riconosciuto come indenne il distretto di Porto, con conseguente aggiornamento dell’allegato IV, parte I.

IBR/IPV e malattia di Aujeszky

La Slovacchia ottiene l’approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per IBR/IPV che copre Bratislava, Košice, Prešov, Trnava e Žilina, con iscrizione nell’allegato V, parte II. Per l’infezione da virus della malattia di Aujeszky, la Polonia viene riconosciuta interamente indenne: le sue regioni passano dall’allegato VI, parte II, all’allegato VI, parte I, e la voce precedente nella parte II viene soppressa.

Rabbia (RABV)

La Slovacchia notifica focolai di rabbia in specifiche regioni dei kraj di Prešov e Košice. Di conseguenza, il regolamento revoca lo status di indenne per tali aree, pur mantenendo lo status per il resto del territorio slovacco, e approva contestualmente un programma obbligatorio di eradicazione per le medesime zone, da inserire nell’allegato III, parte II.

BVD

Per la diarrea virale bovina, la Germania ottiene nuovi riconoscimenti di indennità per le regioni di Augsburg e Ostallgäu nel Regierungsbezirk Schwaben, nonché un aggiornamento della delimitazione di alcuni Regierungsbezirke della Baviera. In particolare, per Oberfranken, Oberpfalz, Mittelfranken e Unterfranken vengono soppressi i riferimenti alle entità territoriali inferiori non più necessari, poiché l’intero territorio delle zone interessate è indenne. Le modifiche si riflettono nell’allegato VII.

Febbre catarrale degli ovini (BTV)

Il regolamento interviene in modo esteso sull’allegato VIII. Il Belgio viene inserito tra gli Stati membri con status di indenne, la Germania viene indicata come indenne sull’intero territorio e la Spagna subisce una revisione significativa: alcune aree precedentemente indenni perdono lo status a causa di focolai di BTV sierotipo 4, mentre il programma facoltativo di eradicazione viene ampliato ad altre zone di Andalusia, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Galizia, Estremadura, Isole Baleari e Madrid. Per tali zone sono riportate con precisione le province e i distretti interessati, oltre alla data di approvazione iniziale richiamata dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è essenzialmente aggiornativa e ricognitiva: non disciplina ex novo le malattie, ma adegua gli elenchi territoriali UE alle risultanze epidemiologiche e alle domande approvate dalla Commissione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2021/620

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, aggiornando gli elenchi degli Stati membri, delle zone e dei compartimenti riconosciuti indenni da malattia o ammessi a programmi di eradicazione.

Nuove zone indenni da brucellosi bovina e ovicaprina

Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini sono riconosciute indenni la provincia di Matera (Basilicata), i distretti di Santarem e Setúbal (Portogallo). Per l’infezione negli ovini e caprini sono riconosciute indenni, tra l’altro, la Guyana, la Guadalupa, la Martinica, Mayotte e la Riunione (Francia) e le province di Napoli e Salerno (Campania).

Nuove aree indenni da MTBC e aggiornamento LEB

Per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC) sono aggiunte diverse zone in Italia e Spagna, tra cui Catanzaro, Napoli, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Nord-Est Sardegna, Burgos, León e Valladolid. Per la leucosi bovina enzootica (LEB) è riconosciuto indenne il distretto di Porto in Portogallo.

Programmi di eradicazione approvati per IBR/IPV e rabbia

È approvato un programma facoltativo di eradicazione per IBR/IPV in Slovacchia, per le regioni di Bratislava, Košice, Prešov, Trnava e Žilina. Per la rabbia (RABV) la Slovacchia notifica focolai in specifiche regioni di Prešov e Košice, con conseguente revoca dello status di indenne per tali aree e approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per le medesime zone.

Aggiornamenti su BVD e revoche/estensioni per alcune aree

Per la diarrea virale bovina (BVD) sono riconosciute indenni aree della Germania, con aggiornamento degli elenchi della Baviera e aggiunta delle regioni di Augsburg e Ostallgäu; vengono semplificate le voci territoriali relative ad altri Regierungsbezirke. Per la rabbia in Slovacchia e per la BTV in Spagna e in altri Stati membri sono aggiornati gli elenchi a seguito di focolai o nuove valutazioni di indennità.

Status di indenne e programmi per la febbre catarrale degli ovini (BTV)

Il Belgio è inserito tra gli Stati membri indenni da BTV e la Germania vede esteso a tutto il territorio il proprio status di indenne. Per la Spagna sono revocati gli status di indenne in alcune zone colpite da focolai di BTV sierotipo 4 e, al contempo, è esteso e dettagliato il programma facoltativo di eradicazione per numerose aree di Andalusia, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Galizia, Estremadura, Isole Baleari e Madrid.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibilieradicazione delle malattiemovimentazione e status sanitario degli animalimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.