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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1069

Regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione del 1o giugno 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozide e spinetoram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, recependo in parte i limiti massimi di residui del Codex Alimentarius per alcune sostanze attive e prodotti. La Commissione ha tenuto conto della valutazione scientifica dell’EFSA e delle riserve formulate dall’Unione nei casi in cui era stato individuato un rischio per i consumatori. Le modifiche riguardano numerosi prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale, con applicazione diretta negli Stati membri.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozide e spinetoram in o su determinati prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, ai controlli ufficiali e alle autorità competenti degli Stati membri, in relazione ai prodotti di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento riguarda esclusivamente la fissazione/aggiornamento dei limiti massimi di residui (LMR) per le sostanze indicate nell’allegato II; non introduce un regime generale nuovo e non disciplina le sostanze o i prodotti non compresi nell’allegato I o non espressamente modificati. Le modifiche si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui per alcune sostanze attive

Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato II per alcune sostanze attive fitosanitarie. La Commissione adotta la modifica tenendo conto dei nuovi CXL approvati dal Codex Alimentarius il 13 dicembre 2022, della valutazione scientifica dell’EFSA e del quadro di coordinamento con gli standard internazionali previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Contesto e criteri di allineamento

Nei considerando si precisa che gli LMR delle sostanze interessate erano già disciplinati negli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo per etiprolo, fluensulfone e pidiflumetofen, per i quali non erano stati fissati LMR specifici e non risultava applicabile alcuna inclusione in allegato IV; per tali sostanze, pertanto, operava il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b). La Commissione ricorda inoltre che le norme internazionali devono essere considerate nella legislazione alimentare, ma solo se compatibili con l’elevato livello di protezione garantito nell’Unione.

Valutazione del rischio e riserve dell’Unione

L’EFSA ha effettuato la valutazione del rischio per i consumatori e ha predisposto una relazione scientifica. Nei casi in cui la valutazione ha evidenziato un potenziale rischio, l’Unione ha espresso riserve in sede Codex; il regolamento elenca numerose combinazioni antiparassitario/prodotto per le quali non si è proceduto al recepimento dei CXL o non si è dato seguito integrale alle proposte del Codex. Viceversa, i CXL per i quali non sono emersi rischi possono essere considerati sicuri e dunque essere integrati nel diritto UE, salvo che si riferiscano a prodotti non compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 o siano inferiori agli LMR già vigenti.

Contenuto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato sono sostituite le colonne relative a bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozide e spinetoram, con una tabella molto ampia di LMR per categorie di prodotti vegetali e animali. Tra i comparti interessati vi sono frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, tè, caffè, luppolo, spezie, prodotti di origine animale, latte, uova e miele.

Definizioni del residuo e note tecniche

L’allegato contiene precisazioni essenziali per l’interpretazione analitica. Per bixafen la definizione del residuo è la somma di bixafen e desmetil bixafen, espressa in bixafen; per ciprodinil la definizione varia a seconda della matrice; per fenpicoxamid il residuo è espresso come X12326349; per fenpirossimato è richiamato, per alcune matrici animali, il metabolita M-3; per isoxaflutole la definizione include anche il metabolita dichetonitrile; per mandipropamide viene precisato che rileva qualsiasi percentuale di isomeri costituenti; per spinetoram la somma riguarda spinetoram-J e spinetoram-L. Sono inoltre presenti annotazioni sulle sostanze liposolubili e il richiamo al limite inferiore di determinazione analitica per i valori marcati con �80((*))

Dati mancanti e riesame degli LMR

Per diverse combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA ha evidenziato lacune documentali: metodi di analisi, conferma, sperimentazioni sui residui, metabolismo nelle colture a rotazione, tossicità dei metaboliti e natura dei residui nei prodotti trasformati. Il regolamento non prevede sanzioni, ma stabilisce che, al successivo riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente fornite entro le date indicate nell’allegato; in mancanza, terrà conto della loro assenza. Questa impostazione rende gli LMR adottati suscettibili di revisione alla luce di nuovi dati scientifici.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici ciò comporta l’immediata rilevanza dei nuovi LMR ai fini di produzione, immissione sul mercato, importazione e controlli ufficiali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento sostituisce le colonne relative alle sostanze bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozide e spinetoram con nuovi LMR per numerose categorie di prodotti.

Base scientifica e coordinamento con gli standard internazionali

Nei considerando la Commissione richiama l’adozione, il 13 dicembre 2022, di nuovi CXL del Codex Alimentarius e il principio, desunto dal regolamento (CE) n. 178/2002, di tenere conto delle norme internazionali salvo inadeguatezza o rischio per il livello di protezione dell’Unione. L’EFSA ha valutato i rischi per i consumatori e, dove necessario, l’Unione ha formulato riserve al comitato Codex sui residui di antiparassitari.

Sostanze per cui i CXL sono stati ritenuti compatibili

Per alcuni CXL ritenuti sicuri perché l’EFSA non ha individuato rischi per i consumatori, il regolamento inserisce gli standard nel diritto UE, salvo i casi in cui si riferiscano a prodotti non elencati nell’allegato I o a livelli inferiori agli LMR vigenti. Il considerando indica espressamente bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozide e spinetoram come sostanze oggetto di tale allineamento, con l’esclusione delle ipotesi non recepibili o non necessarie.

Sostanze o combinazioni non recepite per profilo di rischio

Per numerose combinazioni antiparassitario/prodotto l’Unione aveva formulato riserve al Codex per potenziale rischio per i consumatori; tra queste, ad esempio, acetamiprid, clorotalonil, clofentezina, clothianidin, difenoconazolo, etiprolo, fluensulfone, imazalil, isoprotiolano, metconazolo, metoprene, protioconazolo, pidiflumetofen, pirasulfotole, pyraziflumid, quinoxifen, spiropidion, tebuconazolo, thiamethoxam, triflossistrobina e trinexapac-etile. Il regolamento spiega che per tali casi non si procede all’allineamento dei CXL quando permane il rischio o quando mancano le condizioni per l’inserimento.

Definizioni del residuo, note tecniche e limiti specifici

L’allegato contiene note tecniche rilevanti sulle definizioni del residuo e su talune sostanze liposolubili. Per bixafen la definizione del residuo è la somma di bixafen e desmetil bixafen, espressa in bixafen, per i codici di prodotto diversi da 1040000; per ciprodinil la definizione varia tra prodotti vegetali e prodotti di origine animale; per fenpicoxamid e spinetoram sono indicate specifiche definizioni di residuo; per fenpirossimato è richiamato il metabolita M-3 per alcune carni e frattaglie. Sono inoltre indicati limiti e note particolari come il valore di base di 0,01 mg/kg nei casi privi di LMR specifico e le annotazioni 80(F) per liposolubilità e 80(A)/(O) per requisiti o osservazioni tecniche.

Osservazioni dell’EFSA e riesame futuro degli LMR

Per diverse sostanze e combinazioni prodotto/sostanza l’EFSA ha segnalato mancanze di dati su metodi di analisi, residui, metabolismo nelle colture a rotazione, tossicità dei metaboliti e natura dei residui nei prodotti trasformati. L’allegato stabilisce che, in sede di riesame degli LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro specifiche date: 14 marzo 2017, 1o luglio 2017, 7 aprile 2018, 7 aprile 2019, 11 luglio 2021, 7 luglio 2022 e 2 giugno 2025, a seconda della sostanza e del dato mancante.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacontrolli ufficiali

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