Regolamento (UE) 2023/1066
Regolamento (UE) 2023/1066 della Commissione del 1o giugno 2023 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un'esenzione per categoria per determinati accordi di ricerca e sviluppo, ritenuti in linea di massima compatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE quando rispettano condizioni sostanziali e soglie di mercato. Definisce in modo dettagliato le nozioni rilevanti, disciplina l'accesso ai risultati e al know-how, fissa le soglie del 25% e individua le restrizioni fondamentali e quelle escluse. Prevede inoltre poteri di revoca della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché un periodo transitorio per gli accordi già esistenti.
Esenzione per categoria degli accordi di ricerca e sviluppo ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
Ambito di applicazione
Si applica agli accordi di ricerca e sviluppo conclusi tra due o più parti, incluse le imprese collegate, relativi a prodotti o tecnologie contrattuali, sia in forma di attività comuni di ricerca e sviluppo sia di ricerca e sviluppo a pagamento, nonché allo sfruttamento comune dei risultati derivanti da tali attività. Copre anche le clausole di cessione o licenza di diritti di proprietà intellettuale, purché direttamente collegate e necessarie all'esecuzione dell'accordo e non ne costituiscano l'oggetto principale. L'esenzione opera nel mercato interno, con rilevanza anche per il SEE come indicato nel testo, e si applica dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2035; prevede inoltre un regime transitorio per gli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che restavano conformi al regolamento (UE) n. 1217/2010. Restano esclusi o comunque non automaticamente coperti gli accordi con restrizioni fondamentali o che superano le soglie di quota di mercato, salvo valutazione individuale ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
Regolamento (UE) 2023/1066 della Commissione relativo agli accordi di ricerca e sviluppo
Il regolamento istituisce un regime di esenzione per categoria per gli accordi di ricerca e sviluppo, sostituendo il precedente regolamento (UE) n. 1217/2010 in scadenza il 30 giugno 2023. La finalità è favorire la cooperazione in R&S e lo sfruttamento dei risultati, mantenendo al contempo una tutela effettiva della concorrenza e garantendo certezza del diritto alle imprese, con un'attenzione specifica anche al sostegno dell'innovazione e agli obiettivi del Green Deal europeo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ad accordi tra due o più parti, comprese le imprese collegate, che riguardano attività comuni di ricerca e sviluppo oppure attività di ricerca e sviluppo a pagamento, nonché lo sfruttamento comune dei risultati. L'esenzione copre anche le clausole di trasferimento o licenza di diritti di proprietà intellettuale, ma solo se strettamente collegate all'esecuzione dell'accordo e non ne costituiscono l'oggetto principale.
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 offre un apparato definitorio particolarmente dettagliato. Sono disciplinati, tra gli altri, i concetti di "accordo di ricerca e sviluppo", "tecnologia contrattuale", "prodotto contrattuale", "sfruttamento dei risultati", "know-how" e "impresa concorrente". Rileva in particolare la distinzione tra concorrente effettivo e potenziale: quest'ultimo è tale solo se, in base a elementi realistici e non meramente teorici, sarebbe disposto a effettuare entro 3 anni gli investimenti o le spese necessari per entrare nel mercato con prodotti o tecnologie migliorabili, intercambiabili o sostituibili.
Condizioni di accesso ai risultati e al know-how
Per beneficiare dell'esenzione, l'accordo deve garantire a tutte le parti pieno accesso ai risultati finali delle attività di ricerca e sviluppo per ulteriori attività di R&S e per lo sfruttamento. L'accesso deve comprendere i diritti di proprietà intellettuale e il know-how derivanti dai risultati ed essere riconosciuto non appena i risultati siano disponibili. È consentita una remunerazione reciproca per l'accesso, purché non sia tale da impedire di fatto l'utilizzo del diritto di accesso.
Se non è previsto lo sfruttamento comune dei risultati, ciascuna parte deve avere accesso al know-how preesistente delle altre parti quando tale know-how sia indispensabile per lo sfruttamento dei risultati. Anche qui la remunerazione non può rendere illusorio l'accesso.
Sfruttamento comune dei risultati
Lo sfruttamento comune può riguardare solo risultati indispensabili per produrre i prodotti contrattuali o applicare le tecnologie contrattuali e che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale o costituiscano know-how. Il regolamento ammette diverse forme di sfruttamento, inclusa la produzione e distribuzione congiunta, la concessione in licenza, la cessione di diritti IP e la comunicazione del know-how necessario.
Quando una o più parti producono i prodotti contrattuali nell'ambito della specializzazione nello sfruttamento, esse devono soddisfare gli ordini di fornitura delle altre parti, salvo che l'accordo preveda anche una distribuzione comune tramite entità comuni o che sia convenuto che solo la parte produttrice possa distribuire i prodotti.
Soglie di mercato e durata dell'esenzione
Il perno del sistema è la soglia del 25% di quota di mercato nei mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie.
Per gli accordi tra imprese concorrenti, l'esenzione opera per l'intera durata delle attività di R&S solo se, al momento della conclusione dell'accordo, la quota congiunta non supera il 25%:
- negli accordi di R&S comuni e nello sfruttamento di accordi comuni, la soglia riguarda le parti dell'accordo;
- negli accordi di R&S a pagamento, la soglia riguarda la parte finanziatrice e tutte le parti con cui essa ha concluso accordi per gli stessi prodotti o tecnologie.
Se le parti non sono concorrenti, non si applica la soglia iniziale per l'intera fase di R&S.
Per gli accordi con sfruttamento congiunto, l'esenzione continua inoltre per 7 anni dalla prima immissione sul mercato interno dei prodotti o delle tecnologie contrattuali. Dopo tale termine, l'esenzione permane solo se la soglia del 25% continua a essere rispettata; se la soglia viene superata successivamente, il beneficio si estende per ulteriori 2 anni civili consecutivi dall'anno di primo superamento.
Criteri di calcolo delle quote di mercato
Le quote di mercato si calcolano, in via ordinaria, sul valore delle vendite; in mancanza, sui volumi; e, se anche questi non sono disponibili, su stime attendibili basate su altre informazioni di mercato, incluse spese e capacità di ricerca e sviluppo. Il riferimento temporale è di regola l'anno civile precedente; se non rappresentativo, si utilizza la media dei tre anni civili precedenti. Le partecipazioni imputabili alle imprese collegate sono ripartite in parti uguali tra le imprese che esercitano i relativi diritti o poteri di controllo.
Restrizioni fondamentali che escludono l'esenzione
L'articolo 8 individua un elenco di restrizioni "hardcore" che escludono il beneficio dell'esenzione indipendentemente dalla quota di mercato. In particolare sono vietate, tra le altre:
- la limitazione della libertà di fare ricerca e sviluppo in settori non collegati o, dopo il completamento delle attività, nel settore pertinente o in settori correlati;
- la limitazione della produzione o delle vendite, salvo eccezioni specifiche per obiettivi di produzione o vendita in caso di fabbricazione/distribuzione comuni o di specializzazione nello sfruttamento;
- la fissazione dei prezzi verso terzi, salvo limitate eccezioni per clienti diretti o costi di licenza in caso di strutture comuni o terzi;
- le restrizioni alle vendite passive, con l'unica eccezione della licenza esclusiva dei risultati a un'altra parte;
- le restrizioni alle vendite attive in territori o verso clienti non assegnati esclusivamente;
- gli obblighi di non soddisfare la domanda di clienti destinati a commercializzare altrove;
- la limitazione della possibilità per utilizzatori o rivenditori di ottenere i prodotti contrattuali da altri rivenditori dell'Unione.
Restrizioni escluse e sopravvivenza parziale dell'esenzione
L'articolo 9 considera non coperte dall'esenzione alcune clausole ulteriori, in particolare l'obbligo di non contestare la validità di determinati diritti di proprietà intellettuale e l'obbligo di non concedere licenze a terzi per la produzione o l'applicazione dei risultati, salvo che l'accordo preveda lo sfruttamento da parte di una o più parti nei confronti di terzi nel mercato interno. È però consentito prevedere la risoluzione dell'accordo se una parte contesta la validità dei diritti IP. Se le restrizioni escluse sono separabili dal resto dell'accordo, l'esenzione continua ad applicarsi alla parte residua, a condizione che siano rispettate le altre condizioni del regolamento.
Revoca dell'esenzione
La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, se in un caso concreto l'accordo produce effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. La revoca è espressamente prevista anche quando l'accordo limita in modo sostanziale la R&S di terzi, l'accesso al mercato, lo sfruttamento dei risultati nei confronti di terzi senza ragioni obiettive, la concorrenza effettiva nel mercato interno o la concorrenza in materia di innovazione in un determinato settore.
Anche l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell'esenzione alle condizioni del regolamento (CE) n. 1/2003.
Regime transitorio e durata
Per evitare discontinuità, il regolamento prevede un periodo transitorio: dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2025 gli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che non soddisfano il nuovo regolamento ma rispettano il precedente regolamento (UE) n. 1217/2010 restano sottratti al divieto dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2023 e si applica fino al 30 giugno 2035; essendo direttamente applicabile, vincola integralmente tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e nozione di imprese collegate
L'articolo 1 contiene le definizioni chiave: accordo di ricerca e sviluppo, ricerca e sviluppo, prodotto, tecnologia contrattuale, prodotto contrattuale, sfruttamento dei risultati, diritti di proprietà intellettuale, know-how, attività comuni, specializzazione nella ricerca e sviluppo e nello sfruttamento, ricerca e sviluppo a pagamento, parte finanziatrice, impresa concorrente, mercato del prodotto rilevante, mercato tecnologico rilevante, vendite attive e passive. Estende inoltre il concetto di impresa/parte alle imprese collegate, individuandole tramite partecipazioni e poteri di controllo o nomina.
Esenzione per categoria e clausole IP accessorie
L'articolo 2 stabilisce che, alle condizioni del regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo. L'esenzione si estende alle disposizioni sulla cessione o concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale, purché direttamente collegate e necessarie all'accordo e non costituiscano il suo oggetto principale.
Accesso ai risultati finali
L'articolo 3 richiede che tutte le parti abbiano pieno accesso ai risultati finali delle attività comuni o a pagamento per ulteriori attività di ricerca e sviluppo e per lo sfruttamento. L'accesso deve includere i diritti di proprietà intellettuale e il know-how derivanti dai risultati e deve essere riconosciuto non appena i risultati sono disponibili. È ammessa una remunerazione reciproca, purché non impedisca di fatto l'accesso; per organismi accademici, istituti di ricerca e imprese che fanno R&S come servizio commerciale è possibile limitare l'uso dei risultati alle sole ulteriori attività di ricerca e sviluppo. Se le parti limitano i propri diritti di sfruttamento, l'accesso ai fini dello sfruttamento può essere limitato di conseguenza.
Accesso al know-how preesistente
L'articolo 4 prevede che, se non vi è sfruttamento comune dei risultati, ciascuna parte abbia accesso al know-how preesistente delle altre parti quando tale know-how è indispensabile per lo sfruttamento dei risultati. Anche in questo caso l'eventuale remunerazione non deve essere tale da impedire l'accesso di fatto.
Sfruttamento comune dei risultati
L'articolo 5 limita l'esenzione allo sfruttamento comune dei soli risultati indispensabili per produrre i prodotti contrattuali o applicare le tecnologie contrattuali e protetti da diritti di proprietà intellettuale o costituenti know-how. Se una o più parti producono i prodotti contrattuali nell'ambito della specializzazione nello sfruttamento, esse devono soddisfare gli ordini delle altre parti, salvo che sia prevista una distribuzione comune tramite entità comuni o che la sola parte produttrice sia anche la distributrice.
Soglie di quota di mercato e durata dell'esenzione
L'articolo 6 distingue tra accordi tra concorrenti e non concorrenti. Se le parti sono concorrenti, l'esenzione vale per tutta la durata della ricerca e sviluppo solo se, alla conclusione dell'accordo, la quota di mercato congiunta non supera il 25% sui mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie per gli accordi di R&S comuni o di sfruttamento di accordi comuni; per la R&S a pagamento conta la quota congiunta della parte finanziatrice e delle parti coinvolte negli accordi collegati. Se le parti non sono concorrenti, l'esenzione vale per tutta la durata della R&S senza soglia iniziale. Per lo sfruttamento comune, l'esenzione continua per 7 anni dalla prima immissione sul mercato interno dei prodotti o tecnologie contrattuali, e oltre tale termine solo se permane la soglia del 25%; se la soglia viene superata dopo i 7 anni, l'esenzione continua per ulteriori 2 anni civili consecutivi.
Criteri di calcolo delle quote di mercato
L'articolo 7 stabilisce che le quote di mercato si calcolano, in via principale, sul valore delle vendite; in mancanza, sui volumi; in mancanza anche di questi, su stime attendibili basate su altre informazioni di mercato, incluse spese e capacità di ricerca e sviluppo. Il calcolo si basa sui dati dell'anno civile precedente, salvo che non sia rappresentativo, nel qual caso si usa la media dei tre anni precedenti. Le quote riferibili a imprese collegate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, punto 5, sono ripartite in parti uguali tra le imprese che esercitano i relativi diritti o poteri.
Restrizioni fondamentali escluse dall'esenzione
L'articolo 8 esclude dall'esenzione gli accordi che contengono gravi restrizioni della concorrenza: limitazioni della libertà di fare R&S in campi non collegati o, dopo il completamento, nel settore pertinente o in settori correlati; limitazioni della produzione o delle vendite, salvo specifiche eccezioni per obiettivi di produzione o vendita in caso di fabbricazione/distribuzione comuni o specializzazione; fissazione dei prezzi verso terzi, con eccezioni limitate per clienti diretti o costi di licenza in caso di distribuzione/licenza comuni tramite strutture comuni o terzi; restrizioni territoriali o per clientela sulle vendite passive, salvo licenza esclusiva; limitazioni delle vendite attive in territori o verso clienti non assegnati esclusivamente; obblighi di non soddisfare la domanda di clienti che intendano rivendere in altri territori; e limitazioni agli acquisti tra rivenditori nel mercato interno.
Restrizioni escluse e clausole separabili
L'articolo 9 sottrae all'esenzione gli obblighi di non contestare la validità di diritti di proprietà intellettuale pertinenti alle attività di R&S o ai risultati, nonché l'obbligo di non concedere licenze a terzi per produrre o applicare i risultati, salvo che l'accordo preveda lo sfruttamento nei confronti di terzi nel mercato interno da parte di una o più parti. È tuttavia possibile prevedere la risoluzione dell'accordo se una parte contesta la validità dei diritti IP. Le restrizioni escluse possono restare fuori dall'esenzione, mentre la parte restante dell'accordo continua a beneficiarne se tali clausole sono separabili e se sono soddisfatte le altre condizioni.
Revoca dell'esenzione da parte della Commissione e delle autorità nazionali
L'articolo 10 consente alla Commissione di revocare il beneficio dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, se un accordo produce effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. La revoca è possibile, in particolare, quando l'accordo limita sostanzialmente la R&S di terzi, l'accesso dei terzi al mercato, quando le parti non sfruttano i risultati verso terzi senza ragioni obiettive, quando i prodotti/tecnologie non sono soggetti a concorrenza effettiva nel mercato interno o quando l'accordo limita sostanzialmente la concorrenza in materia di innovazione. L'articolo 11 attribuisce un potere analogo all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro alle condizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
Periodo transitorio e disciplina temporale
L'articolo 12 prevede che, dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2025, il divieto dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che non soddisfano il nuovo regolamento ma rispettano il regolamento (UE) n. 1217/2010. L'articolo 13 dispone che il regolamento entra in vigore il 1o luglio 2023 e si applica fino al 30 giugno 2035; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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