Regolamento (UE) 2023/1068
Regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione del 1o giugno 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR del cyantraniliprole nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, accogliendo in larga parte le richieste di tolleranza all’importazione e di revisione degli LMR per alcune colture. La Commissione fonda la modifica sul parere motivato dell’EFSA e sulla verifica della conformità ai criteri di sicurezza previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento mira a evitare ostacoli commerciali all’importazione e a garantire che i nuovi limiti restino compatibili con la tutela dei consumatori. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di cyantraniliprole in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) del cyantraniliprole nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riguardo ai prodotti interessati dalle nuove tolleranze all’importazione e dalla revisione degli LMR richiesta per le albicocche. Riguarda operatori, importatori e filiere agroalimentari interessate in tutti gli Stati membri dell’Unione, nonché i prodotti provenienti da Canada e Stati Uniti menzionati nella domanda; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non disciplina in generale l’autorizzazione della sostanza attiva, ma esclusivamente i limiti massimi di residui nei prodotti indicati.
Cyantraniliprole: modifica degli LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005
Il regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui del cyantraniliprole in numerosi prodotti vegetali e animali. L’intervento recepisce richieste di tolleranze all’importazione e una domanda di revisione di un LMR vigenti, alla luce del parere motivato dell’EFSA e dei criteri di sicurezza alimentare previsti dalla disciplina sui residui di antiparassitari.
Contesto e motivazione
La Commissione richiama che gli LMR del cyantraniliprole erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono state presentate una domanda di tolleranze all’importazione per usi autorizzati in Canada e negli Stati Uniti su diverse colture e una seconda domanda di modifica degli LMR per le albicocche. Le domande sono state valutate dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e quindi sottoposte all’EFSA, che ha espresso il proprio parere motivato sui livelli proposti.
Valutazione EFSA e profili di rischio
Per alcune colture, tra cui albicocche, patate, ortaggi a radice e tubero tropicali, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli cinesi/pe-tsai, altri cavoli a foglia, scarola/indivia a foglie larghe, foglie di spinaci e simili (esclusi gli spinaci) e prezzemolo, l’EFSA ha ritenuto opportuno un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio per l’insufficienza di informazioni sulla tossicità dei prodotti di degradazione nei prodotti trasformati. Tuttavia, considerata la bassa esposizione dei consumatori e l’ampio margine di sicurezza, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare gli LMR determinati dall’Autorità.
Per le lattughe, l’EFSA ha segnalato la necessità di un ulteriore esame sulla scelta della serie di dati per la determinazione degli LMR; sulla base dei dati relativi alla lattuga a foglie aperte, è stato proposto e recepito un LMR pari a 15 mg/kg.
Per le restanti modifiche richieste, l’EFSA ha concluso che i dati presentati erano completi e che, alla luce della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e dei dati tossicologici più recenti, le modifiche erano accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare. Né l’esposizione cronica né quella acuta indicano rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Modifiche normative introdotte
L’articolo 1 sostituisce la colonna relativa al cyantraniliprole nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato del regolamento contiene una tabella estesa con i nuovi LMR per molte categorie di prodotti, tra cui frutta fresca o congelata, ortaggi freschi o congelati, legumi, semi e frutti oleaginosi, tè, caffè, infusioni, spezie, piante da zucchero, prodotti di origine animale e altri prodotti alimentari.
Tra i valori espressamente richiamati nel testo figurano, a titolo esemplificativo, LMR per patate pari a 0,15 mg/kg, ortaggi a radice e tubero tropicali 0,15 mg/kg, cavoli cinesi/pe-tsai 30 mg/kg, lattughe e insalate 15 mg/kg, prezzemolo 20 mg/kg, sedani 15 mg/kg, semi di lino 1,5 mg/kg, e specifici limiti per diversi prodotti di origine animale. Per molti altri prodotti il limite è fissato al limite inferiore di determinazione analitica indicato con la notazione "((*))".
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR del cyantraniliprole
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento, sostituendo la colonna relativa al cyantraniliprole con i nuovi valori di LMR per i prodotti elencati.
Base procedurale e valutazione scientifica
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande di tolleranza all’importazione, presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e la domanda di modifica degli LMR per le albicocche ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, sono state valutate dallo Stato membro interessato e dall’EFSA, che ha espresso un parere motivato sulla sicurezza dei residui.
Motivazione delle modifiche e sicurezza per i consumatori
Per albicocche, patate, ortaggi a radice e tubero tropicali, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli cinesi/pe-tsai, altri cavoli a foglia, scarola/indivia a foglie larghe, foglie di spinaci e simili (esclusi gli spinaci) e prezzemolo, l’EFSA ha richiesto un ulteriore esame per insufficienza di alcune informazioni sui prodotti di degradazione nei trasformati; tuttavia, rilevata una bassa esposizione dei consumatori e un ampio margine di sicurezza, si sono fissati gli LMR determinati dall’Autorità. Per le lattughe l’EFSA ha chiesto un ulteriore esame sulla serie di dati e si è fissato l’LMR a 15 mg/kg sulla base dei dati relativi alla lattuga a foglie aperte.
Accoglimento delle altre modifiche richieste
Per le ulteriori modifiche richieste relative al cyantraniliprole, la Commissione indica che l’EFSA ha verificato la completezza dei dati e la compatibilità con la sicurezza dei consumatori, considerando 27 gruppi di consumatori europei e i dati tossicologici più recenti. Né l’esposizione a lungo termine né quella a breve termine risultano indicare superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Conformità ai criteri dell’articolo 14 e adozione
Sulla base del parere EFSA e dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione conclude che le modifiche sono conformi alle prescrizioni applicabili e che il regolamento può essere adottato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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