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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1062

Regolamento (UE) 2023/1062 del Consiglio del 1o giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

Normativa europea32023R1062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2023/194, adeguando alcuni TAC e contingenti dell’Unione in funzione delle consultazioni con paesi terzi e delle esigenze di continuità delle attività di pesca. Introduce un contingente definitivo per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e un contingente definitivo per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, oltre a fissare per la prima volta un contingente per gli scorfani nelle stesse zone. Le modifiche operano retroattivamente dal 1o gennaio 2023, pur con entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) 2023/194 per aggiornare, per il 2023, taluni contingenti e possibilità di pesca per merluzzo bianco, ippoglosso nero e scorfani in specifiche acque internazionali e delle Isole Svalbard.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e, tramite la ripartizione interna delle quote, agli Stati membri beneficiari delle possibilità di pesca per i soli stock e zone indicati nell’allegato IB del regolamento (UE) 2023/194, come modificato. Riguarda in particolare le acque delle Isole Svalbard, le acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 e della divisione 2b, nonché le acque internazionali delle zone 1 e 2 per gli stock interessati. Le misure hanno efficacia dal 1o gennaio 2023; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina in via generale altre specie, zone o periodi diversi da quelli espressamente indicati.

Regolamento (UE) 2023/1062 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2023

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2023/194, che disciplina le possibilità di pesca per il 2023 nelle acque dell’Unione e in talune acque non appartenenti all’Unione. La modifica si rende necessaria per tener conto dell’esito delle consultazioni con paesi terzi e per garantire la continuità delle attività di pesca su alcuni stock specifici.

Contesto e finalità dell’intervento

Dai considerando emerge che il Consiglio sostituisce taluni contingenti provvisori con contingenti definitivi e introduce un nuovo contingente per una specie non precedentemente disciplinata nel regolamento base. L’intervento è motivato anche dall’esigenza di evitare interruzioni delle attività di pesca, consentendo una disciplina immediatamente applicabile ma con efficacia dal 1o gennaio 2023.

Ambito materiale e territoriale

Il regolamento riguarda esclusivamente i TAC e i contingenti relativi a tre gruppi di stock:

  • merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione 2b;
  • ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2;
  • scorfani nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2.

Le disposizioni incidono sulla ripartizione delle quote tra Stati membri solo per quanto concerne il merluzzo bianco; per gli altri due stock il testo fissa un contingente dell’Unione unitario, con regole di utilizzazione specifiche. Il regolamento richiama inoltre la decisione 87/277/CEE e l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito per gli adeguamenti conseguenti al recesso del Regno Unito.

Merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e divisione 2b

Il contingente provvisorio per il periodo 1o gennaio 2023-31 marzo 2023 viene sostituito da un contingente definitivo dell’Unione pari a 15 629 tonnellate per l’intero 2023. La ripartizione interna è espressamente indicata nel nuovo allegato IB:

  • Germania: 3 094 tonnellate;
  • Spagna: 7 994 tonnellate;
  • Francia: 1 320 tonnellate;
  • Polonia: 1 448 tonnellate;
  • Portogallo: 1 688 tonnellate;
  • altri Stati membri: 85 tonnellate.

La tabella qualifica il TAC come analitico e precisa che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. È inoltre previsto che l’assegnazione della quota non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920. Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata e sono aggiuntive rispetto al contingente di merluzzo bianco.

Ippoglosso nero nelle acque internazionali delle zone 1 e 2

Per l’ippoglosso nero è fissato un contingente definitivo dell’Unione pari a 1 711 tonnellate per il 2023. Il testo precisa che tale quantitativo corrisponde al 9,25 % del TAC di 18 494 tonnellate proposto dall’Unione presso la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale e in linea con il parere del CIEM. Il contingente è qualificato come TAC precauzionale e può essere utilizzato esclusivamente per catture accessorie; la pesca diretta non è consentita.

Scorfani nelle acque internazionali delle zone 1 e 2

Il regolamento introduce un contingente dell’Unione pari a 6 000 tonnellate per il 2023. Il regime è di tipo analitico e non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Il prelievo può avvenire soltanto dal 1o luglio al 31 dicembre 2023. Inoltre, le catture accessorie di scorfano effettuate nell’ambito di altre attività di pesca devono restare entro l’1 % del totale delle catture tenute a bordo.

Entrata in vigore, applicazione e tecnica normativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2023. Il considerando finale giustifica tale retroattività con il fatto che le possibilità di pesca interessate sono aumentate o non ancora esaurite, escludendo un pregiudizio per certezza del diritto e legittimo affidamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IB del regolamento (UE) 2023/194

L’articolo 1 dispone che l’allegato IB del regolamento (UE) 2023/194 sia modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento, sostituendo le tabelle relative a merluzzo bianco, ippoglosso nero e scorfani.

Merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b

È sostituita la tabella del contingente provvisorio con un contingente definitivo dell’Unione pari a 15 629 tonnellate per il 2023. La ripartizione tra Stati membri è: Germania 3 094, Spagna 7 994, Francia 1 320, Polonia 1 448, Portogallo 1 688, altri Stati membri 85. Si tratta di un TAC analitico; non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Restano ferme le clausole secondo cui l’assegnazione non pregiudica i diritti e obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920; le catture accessorie di eglefino possono arrivare fino al 14 % per retata e sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2

È fissato un contingente definitivo dell’Unione di 1 711 tonnellate per il 2023. Il contingente è qualificato come TAC precauzionale; le catture sono consentite esclusivamente come catture accessorie e non è consentita la pesca diretta.

Scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2

È introdotto un contingente dell’Unione pari a 6 000 tonnellate per il 2023. Si tratta di TAC analitico; non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Il prelievo è consentito solo dal 1o luglio al 31 dicembre; le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca non possono superare l’1 % del totale delle catture tenute a bordo.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il testo evidenzia che l’applicazione retroattiva non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca sono aumentate o non ancora esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichegestione delle quotepolitica comune della pesca

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