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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1065

Regolamento (UE) 2023/1065 della Commissione del 1o giugno 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di nicotinamide riboside cloruro agli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle forme di vitamine ammesse nell’Unione per l’aggiunta agli alimenti, inserendo il nicotinamide riboside cloruro tra le forme di niacina dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006. La modifica si fonda sull’autorizzazione del medesimo composto come nuovo alimento e sul parere scientifico favorevole dell’EFSA circa la sua sicurezza come fonte di niacina, a determinate condizioni. L’atto ha portata tecnica ma rilevanza pratica per produttori e operatori del settore alimentare, perché amplia la base normativa per l’impiego di tale sostanza in alimenti e preparazioni alimentari.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 per includere il nicotinamide riboside cloruro tra le forme di niacina aggiungibili agli alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che aggiungono vitamine e minerali agli alimenti nell’Unione europea, con specifico riguardo alla forma di niacina denominata nicotinamide riboside cloruro. La modifica incide sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006, quindi sulla lista delle forme vitaminiche autorizzate per l’aggiunta agli alimenti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; il regolamento non disciplina nuove esclusioni, ma si inserisce nel quadro già esistente del regolamento (CE) n. 1925/2006 e delle autorizzazioni come nuovo alimento.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 per l’aggiunta di nicotinamide riboside cloruro agli alimenti

Il regolamento della Commissione del 1° giugno 2023 interviene in modo puntuale sul regime europeo dell’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti. La finalità è adeguare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 includendo il nicotinamide riboside cloruro tra le forme autorizzate di niacina, in coerenza con il suo precedente riconoscimento come nuovo alimento e con il parere scientifico favorevole dell’EFSA.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione ricorda che gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1925/2006 contengono, rispettivamente, l’elenco delle vitamine e dei minerali e le relative forme utilizzabili negli alimenti. Il nicotinamide riboside cloruro era stato inizialmente autorizzato come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 soltanto per l’uso negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta. Successivamente, a seguito di richiesta di estensione d’uso, la Commissione ha chiesto un parere all’EFSA sia sulla sicurezza dell’estensione come nuovo alimento sia, nel quadro del regolamento (CE) n. 1925/2006, sulla sicurezza e biodisponibilità della sostanza quando aggiunta agli alimenti come fonte di niacina.

Valutazione scientifica e condizioni d’uso

Dal parere EFSA del 14 settembre 2021 emerge che l’impiego del nicotinamide riboside cloruro negli alimenti non desta preoccupazioni per la sicurezza come fonte di niacina, purché siano rispettate determinate condizioni. La Commissione richiama che tali condizioni sono state fissate nell’autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160, che ha modificato il quadro relativo al nuovo alimento. Su questa base, la sostanza è ritenuta idonea a essere inserita nell’elenco delle forme di niacina ammesse dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

Modifica dell’allegato II

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato, al punto 1 relativo alle «Formule vitaminiche», sotto la voce «NIACINA», dopo «nicotinamide» viene aggiunta la voce «nicotinamide riboside cloruro». Ne deriva che tale sostanza diventa una forma di niacina espressamente utilizzabile nell’ambito della disciplina europea sull’aggiunta di vitamine agli alimenti.

Applicazione ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento. Per gli operatori del settore alimentare, ciò comporta la possibilità di fare riferimento alla nuova forma vitaminica ammessa, nei limiti e secondo le condizioni già previste dal quadro autorizzativo europeo pertinente.

Disposizioni principali

Integrazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006

È aggiunta, nel punto 1 dell’allegato II relativo alle «Formule vitaminiche» e alla voce «NIACINA», la nuova forma «nicotinamide riboside cloruro» dopo la voce «nicotinamide». Tale inserimento consente che la sostanza sia utilizzata come forma di niacina nell’ambito della disciplina sull’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.

Presupposti scientifici e regolatori della modifica

La Commissione richiama l’autorizzazione del nicotinamide riboside cloruro come nuovo alimento ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/16, successivamente estesa con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1160 anche per scopi nutrizionali come fonte di niacina. La decisione si fonda inoltre sul parere scientifico dell’EFSA del 14 settembre 2021, che non evidenzia problemi di sicurezza per l’uso negli alimenti come fonte di niacina purché siano rispettate determinate condizioni.

Base giuridica e coerenza con il regolamento (CE) n. 1925/2006

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, che disciplina le forme di vitamine e minerali aggiungibili agli alimenti. La Commissione evidenzia che, in base all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, solo le vitamine e i minerali elencati nell’allegato I nella forma elencata nell’allegato II possono essere aggiunti agli alimenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareintegrazione alimentareingredienti alimentarinuovi alimentidiritto alimentare

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