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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1067

Regolamento (UE) 2023/1067 della Commissione del 1o giugno 2023 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un'esenzione per categoria per taluni accordi di specializzazione, in continuità con il precedente regolamento (UE) n. 1218/2010, ormai scaduto. L'esenzione opera solo entro specifiche soglie di quota di mercato e a condizione che gli accordi non contengano restrizioni fondamentali della concorrenza. Il testo disciplina anche la revoca dell'esenzione da parte della Commissione o delle autorità nazionali e prevede un periodo transitorio per gli accordi già in vigore al 30 giugno 2023.

Esenzione per categoria degli accordi di specializzazione ai fini dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Ambito di applicazione

Si applica agli accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate aventi ad oggetto la specializzazione nella produzione di beni o nella preparazione di servizi, inclusi gli accordi di produzione comune e le clausole accessorie di cessione o licenza di diritti di proprietà intellettuale direttamente collegate e necessarie all'esecuzione dell'accordo. Rilevano le imprese che operano nello stesso mercato del prodotto per gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca; gli accordi di produzione comune possono riguardare anche imprese che intendono entrare nel mercato. Si applica nell'UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Sono esclusi, in particolare, i servizi di distribuzione e locazione come tali, nonché le restrizioni gravi di concorrenza elencate all'articolo 5 e gli accordi che superano le soglie di quota di mercato di cui all'articolo 3, salvo la valutazione individuale ex articolo 101 TFUE.

Regolamento (UE) 2023/1067 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE a talune categorie di accordi di specializzazione

Il regolamento istituisce un regime di esenzione per categoria per specifici accordi di specializzazione, in sostituzione del regolamento (UE) n. 1218/2010, che scade il 30 giugno 2023. La finalità dichiarata è duplice: garantire tutela effettiva della concorrenza e offrire alle imprese certezza del diritto, riducendo al contempo gli oneri di vigilanza e il complesso normativo.

Contesto e logica dell'esenzione

Il testo muove dall'assunto che gli accordi di specializzazione possono produrre efficienze economiche, in particolare economie di scala, diversificazione e migliori tecniche produttive, con possibile trasferimento di benefici ai consumatori. L'esenzione è quindi limitata agli accordi che, con sufficiente certezza, possono presumersi compatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, soprattutto quando la quota di mercato delle parti resta contenuta.

Ambito oggettivo: quali accordi sono coperti

Il regolamento si applica agli accordi relativi alla produzione di beni e alla preparazione di servizi. Per "preparazione di servizi" si intendono le attività a monte della prestazione al cliente, come la creazione o gestione di una piattaforma; la prestazione finale al cliente resta fuori dal campo di applicazione, salvo che le parti convengano di prestare congiuntamente i servizi preparati nell'ambito dell'accordo di specializzazione.

Rientrano nel regime tre modelli di cooperazione:

  • specializzazione unilaterale, quando una o più parti cessano, in tutto o in parte, di produrre taluni beni o preparare taluni servizi e li acquistano da un'altra parte;
  • specializzazione reciproca, quando più parti rinunciano reciprocamente a produrre beni o servizi distinti e li acquistano da altre parti;
  • produzione comune, quando due o più parti producono insieme determinati prodotti.

Il regolamento si applica anche agli accordi che prevedono cessione o licenza di diritti di proprietà intellettuale, purché tali disposizioni siano direttamente collegate e necessarie all'esecuzione dell'accordo e non ne costituiscano l'oggetto principale. Sono inoltre coperti gli accordi che prevedono obblighi di acquisto esclusivo o fornitura esclusiva, nonché la distribuzione congiunta dei prodotti di specializzazione.

Definizioni rilevanti per l'applicazione pratica

L'articolo 1 contiene una definizione ampia di "accordo", che comprende accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. Viene inoltre definito il concetto di "mercato rilevante", con particolare rilievo per i prodotti intermedi utilizzati come fattori produttivi nei prodotti a valle. Ai fini del calcolo delle soglie e dell'imputazione delle quote di mercato, è importante anche la nozione di "imprese collegate", fondata su poteri di controllo, nomina degli organi sociali e gestione degli affari.

Soglia di quota di mercato e condizioni di accesso all'esenzione

L'esenzione opera solo se la quota di mercato combinata delle parti non supera il 20% sul mercato rilevante dei prodotti oggetto dell'accordo. Se i prodotti di specializzazione sono prodotti intermedi impiegati, totalmente o parzialmente, come input per prodotti a valle venduti dalle stesse parti, la soglia del 20% deve essere rispettata sia sul mercato dei prodotti intermedi sia su quello dei prodotti a valle.

Il calcolo delle quote avviene, di regola, sulla base del valore delle vendite; se tale dato non è disponibile, possono essere usate stime affidabili basate anche sui volumi. Il riferimento temporale ordinario è l'anno civile precedente; se non rappresentativo, si utilizza la media dei tre anni civili precedenti. Le quote delle imprese collegate si ripartono in parti uguali tra i soggetti che esercitano i poteri rilevanti.

Se la soglia del 20% era inizialmente rispettata ma viene poi superata, l'esenzione continua a produrre effetti per i due anni civili successivi all'anno del primo superamento.

Restrizioni fondamentali escluse dall'esenzione

L'esenzione non si applica agli accordi che contengono restrizioni fondamentali della concorrenza, anche se operate indirettamente o in combinazione con altri fattori controllati dalle parti. In particolare, sono esclusi gli accordi aventi per oggetto:

  • la fissazione dei prezzi di vendita a terzi, salvo la fissazione dei prezzi verso clienti diretti nell'ambito della distribuzione comune;
  • la limitazione della produzione o delle vendite, salve alcune eccezioni specifiche per quantità concordate nella specializzazione unilaterale o reciproca, per capacità e volumi nella produzione comune e per obiettivi di vendita nella distribuzione comune;
  • la ripartizione di mercati o clienti.

La ratio è evitare che l'esenzione copra intese che, per natura, presentano un rischio elevato di eliminazione della concorrenza su una parte sostanziale dei prodotti o servizi interessati.

Revoca dell'esenzione in casi specifici

Il regolamento richiama il meccanismo di revoca previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003. La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione se, in uno specifico caso, l'accordo genera effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Il testo segnala in particolare i mercati altamente concentrati e già caratterizzati da concorrenza debole, ad esempio per la presenza di posizioni dominanti di altri operatori, di legami derivanti da accordi paralleli di specializzazione o di legami tra le parti e altri operatori.

Anche l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare l'esenzione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Periodo transitorio e coordinamento con il regime previgente

Per evitare un vuoto di disciplina, l'articolo 8 introduce un periodo transitorio dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2025. Durante tale periodo, il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che non soddisfano il nuovo regolamento ma che erano conformi al regolamento (UE) n. 1218/2010.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023 e si applica fino al 30 giugno 2035. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è vincolante in tutti i suoi elementi, con efficacia anche ai fini del SEE in quanto testo rilevante.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L'articolo 1 definisce l'accordo di specializzazione nelle tre forme di specializzazione unilaterale, reciproca e produzione comune. Sono inoltre definiti, tra gli altri, i concetti di prodotto, produzione, preparazione di servizi, prodotti di specializzazione, prodotti a valle, mercato rilevante, impresa concorrente, obbligo di fornitura esclusiva, obbligo di acquisto esclusivo, distribuzione e imprese collegate.

Ambito soggettivo e imprese collegate

Ai fini del regolamento, i termini "impresa" e "parte" comprendono anche le imprese collegate. L'articolo 1, paragrafo 2, individua le ipotesi di controllo o collegamento rilevanti, basate su diritti di voto, nomina degli organi, gestione degli affari o detenzioni congiunte di tali poteri.

Esenzione per categoria

L'articolo 2 prevede che, alle condizioni del regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi di specializzazione. L'esenzione copre anche le clausole accessorie di trasferimento o licenza di diritti di proprietà intellettuale, purché direttamente collegate e necessarie all'accordo, nonché gli accordi che prevedono obblighi di acquisto o fornitura esclusivi e la distribuzione congiunta dei prodotti di specializzazione.

Soglia di quota di mercato

L'articolo 3 fissa la soglia generale del 20% di quota di mercato combinata sul mercato rilevante dei prodotti di specializzazione. Per i prodotti intermedi utilizzati come input in prodotti a valle venduti dalle parti, l'esenzione opera solo se la quota combinata non supera il 20% sia sul mercato dei prodotti di specializzazione sia su quello dei prodotti a valle.

Calcolo e durata della soglia

L'articolo 4 stabilisce che le quote si calcolano sul valore delle vendite, o in mancanza su stime attendibili basate anche sui volumi. Il calcolo si fa sull'anno civile precedente, o sulla media dei tre anni precedenti se l'anno precedente non è rappresentativo. Le quote delle imprese collegate si ripartono in parti uguali; se la soglia viene superata successivamente, l'esenzione continua per i due anni civili successivi all'anno del primo superamento.

Restrizioni fondamentali escluse dall'esenzione

L'articolo 5 esclude dall'esenzione gli accordi che hanno per oggetto, direttamente o indirettamente, la fissazione dei prezzi verso terzi, la limitazione della produzione o delle vendite e la ripartizione di mercati o clienti. Sono previste eccezioni limitate per quantità concordate nella specializzazione unilaterale o reciproca, per capacità e volumi nella produzione comune e per obiettivi di vendita nella distribuzione comune.

Revoca da parte della Commissione e delle autorità nazionali

Gli articoli 6 e 7 disciplinano la revoca dell'esenzione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003. La Commissione può revocare il beneficio se, in un caso specifico, l'accordo produce effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, in particolare in mercati altamente concentrati e con concorrenza già debole; anche l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare l'esenzione alle condizioni dell'articolo 29, paragrafo 2.

Periodo transitorio

L'articolo 8 prevede che, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2025, il divieto dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che non rispettano il nuovo regolamento ma soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 1218/2010.

Entrata in vigore, durata e applicabilità

L'articolo 9 dispone che il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023 e si applica fino al 30 giugno 2035. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzadiritto della concorrenza dell'ueaccordi tra impreseintese e pratiche concordateproprietà intellettuale

Testo integrale

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