Sentenza n. 14307/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- nonché di diniego della richiesta di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso in data -OMISSIS- dalla Questura di Roma –, notificato il giorno -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura fondato sull’accertata falsità della documentazione e delle attestazioni poste a sostegno della posizione di soggiorno, in particolare della residenza anagrafica e del titolo di soggiorno. Ha dedotto: la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380 c.p.p., sostenendo che i reati per i quali era stata condannata non comportassero l’arresto obbligatorio in flagranza e che non sussistessero quindi i presupposti per il diniego; l’erroneità dei presupposti, poiché la residenza dichiarata falsa era stata modificata prima dell’adozione dell’atto e non vi sarebbe un obbligo di residenza; l’insussistenza di un automatismo ostativo, in mancanza di una valutazione concreta della pericolosità sociale; la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per non essere necessaria la disponibilità giuridica di un alloggio; il difetto di motivazione e di istruttoria; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, con lesione della partecipazione procedimentale e del diritto di difesa, nonché la violazione dell’art. 27 Cost. e dei principi del giusto processo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che il provvedimento si fondava sull’art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998, secondo cui la presentazione di documentazione falsa, contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda, principio applicabile anche alle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e coerente con l’art. 75 del d.P.R. 445/2000. La falsità della documentazione costituisce causa legittima di revoca o diniego anche senza una sentenza penale definitiva, potendo l’amministrazione svolgere una propria autonoma valutazione; nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta ragionevole e l’accertamento della falsità risultava effettuato al di là di ogni ragionevole dubbio. Sono stati respinti congiuntamente il secondo, il quarto e il quinto motivo: l’omessa comunicazione di avvio non è risultata rilevante, poiché il diniego del rinnovo di un titolo falso costituiva atto dovuto e non avrebbe potuto essere superato dalla valutazione dell’inserimento sociale, dell’assenza di pericolosità o dei requisiti per un eventuale nuovo titolo; l’iter motivazionale è stato ritenuto chiaro e lineare. È stato respinto anche il terzo motivo, poiché la disponibilità stabile di un alloggio costituisce presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno e l’interessato deve provarla mediante documentazione idonea. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione della costituzione dell’amministrazione con atto di stile.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda.
La regola sull’inammissibilità della domanda per documentazione o attestazioni false è stata ritenuta sostanzialmente applicabile anche alle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.
art. 5, d.lgs. 286/1998
La disponibilità stabile di un alloggio è stata considerata presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno, da provare a cura dell’interessato.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La decadenza dai benefici ottenuti mediante dichiarazioni false esprime un principio generale applicabile alla materia dei titoli di soggiorno.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non incide sulla legittimità del diniego quando l’amministrazione deve adottare un atto vincolato e la partecipazione non potrebbe modificare l’esito.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando espone in modo chiaro e lineare il rapporto tra l’accertata falsità della documentazione e l’insussistenza di un titolo di soggiorno rinnovabile.
art. 380 c.p.p.
La disciplina dell’arresto obbligatorio in flagranza non è stata ritenuta decisiva, poiché il diniego era fondato autonomamente sulla falsità delle attestazioni e della documentazione.
Massime di principio
- La presentazione di documentazione falsa, contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno costituisce causa ostativa automatica, in quanto il titolo non può essere rinnovato quando la posizione dello straniero è fondata su un documento o un’attestazione ideologicamente falsi.
- L’amministrazione può accertare autonomamente la falsità della documentazione rilevante ai fini del soggiorno e adottare il diniego o la revoca anche in assenza di una sentenza penale definitiva, purché l’accertamento amministrativo sia adeguatamente motivato e rispettoso di criteri di ragionevolezza.
- Quando il diniego del rinnovo consegue necessariamente all’accertata falsità del titolo o delle attestazioni poste a fondamento della domanda, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto, poiché la partecipazione non potrebbe superare il fattore ostativo vincolante.
- La disponibilità stabile di un alloggio costituisce presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno e deve essere dimostrata dall’interessato mediante documentazione idonea a provare l’effettiva disponibilità e permanenza nell’immobile indicato.
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