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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Servizio biodiversità della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche n. 53672/GRFVG del 15/10/2025, notificato a mezzo PEC in data 16/10/2025 (prot. grfvg/2025/0711499), recante “LR 9/2005, art. 6 bis. Decreto di diniego alla richiesta di esclusione dall'inventario del prato stabile naturale, sito sul mappale n.496/1, Fg.8, Sez. C del Comune di Gorizia (richiedente Marchesi Frescobaldi Soc. Agr. S.R.L, pratica n. 2025/028)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare: della nota prot. n. 548787 del 05/08/2025, con cui è stato comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990; della nota prot. n. 421799 del 04/07/2024, con cui il Servizio biodiversità ha per la prima volta negato l’esclusione del fondo dall’inventario; ove occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2166 del 14 settembre 2007, e dei successivi aggiornamenti (da ultimo D.G.R. n. 1244 del 12/09/2025), nella parte in cui hanno iscritto e mantenuto nell’inventario dei prati stabili naturali la porzione del mappale p.c.n. 496/1, foglio 8, sez. C, del Comune di Gorizia;

Giustizia amministrativa202500676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’esclusione di una porzione di mappale dall’inventario regionale dei prati stabili naturali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale che ha respinto la richiesta di esclusione dall’inventario dei prati stabili naturali di una superficie di 1.295 mq, sostenendo che l’area fosse stata coltivata, negli anni 2003 e 2004, come prato polifita da foraggio su superfici seminabili e che, pertanto, ricorressero i presupposti di esclusione previsti dall’art. 3, comma 2, lett. a), della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 9/2005, per le formazioni erbacee derivanti da coltivazione successiva al 1° gennaio 1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della norma regionale, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, lamentando che l’amministrazione avesse invertito l’onere della prova e attribuito un valore probatorio errato agli elementi disponibili. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che il diniego non spiegasse perché la domanda relativa alle superfici seminabili non potesse dimostrare l’avvenuta coltivazione e non confutasse adeguatamente le osservazioni presentate nel procedimento. La società ha valorizzato una dichiarazione SIAN relativa agli anni 2003-2004; la Regione ha replicato che, per il medesimo periodo, la superficie risultava anche dichiarata come pascolo polifita nell’ambito delle misure agroambientali E ed F del Reg. CE n. 1257/1999, sottoposte a specifici controlli, e che ortofoto e ulteriori dati non fornivano prova definitiva di una precedente coltivazione a seminativo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina della l.r. FVG n. 9/2005, rilevando che l’esclusione riguarda, per i Comuni interessati, le formazioni erbacee della tipologia Arrhenatherion elatioris derivate da coltivazione effettuata dopo il 1° gennaio 1992 e fino all’entrata in vigore dell’inventario. Ha ritenuto dirimente la circostanza che la stessa superficie, negli anni 2003 e 2004, fosse stata dichiarata anche come “pascolo polifita” nell’ambito delle misure agroambientali E ed F del Reg. CE n. 1257/1999, corrispondente a una tipologia di prato e non a una coltivazione seminativa. Il dato era particolarmente significativo perché l’erogazione dei contributi era assistita da uno specifico sistema di controllo. Il giudice ha condiviso la valutazione tecnica regionale secondo cui era agronomicamente improbabile che la medesima superficie fosse stata, nella stessa stagione, seminativo, prato polifita e nuovamente pascolo; inoltre, un seminativo può assumere la qualificazione di prato o pascolo permanente solo dopo un periodo di non avvicendamento e coltivazione. La Regione aveva inoltre esaminato le ortofoto disponibili tra il 1992 e il 2007 e verificato i dati SIAN, senza rinvenire elementi definitivi e incontrovertibili a sostegno della coltivazione pregressa. Sono state quindi escluse la violazione della legge regionale, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, il travisamento e la manifesta illogicità. La successiva realizzazione abusiva di un vigneto, accertata nel 2023, non è stata ritenuta idonea a modificare retroattivamente la natura di prato stabile dell’area. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l.r. FVG 29 aprile 2005, n. 9

    al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche

    La disposizione individua la finalità di tutela regionale dei prati stabili naturali.

  • art. 2, commi 1 e 2, l.r. FVG 29 aprile 2005, n. 9

    le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione

    Definisce i prati stabili naturali e le formazioni erbacee che vi rientrano, comprese quelle non dissodate e mantenute mediante sfalcio.

  • art. 3, comma 2, lett. a), l.r. FVG 29 aprile 2005, n. 9

    derivano da coltivazione effettuata successivamente al 1° gennaio 1992

    Prevede l’esclusione dalla disciplina per determinate formazioni erbacee derivate da coltivazione successiva al 1° gennaio 1992, purché ricorrano i presupposti normativi.

  • art. 4, comma 1, lett. b), l.r. FVG 29 aprile 2005, n. 9

    La realizzazione del vigneto sul mappale è stata ritenuta violativa della disciplina regionale, ma non idonea a mutare retroattivamente la natura di prato stabile dell’area.

  • art. 6-bis, l.r. FVG 29 aprile 2005, n. 9

    Costituisce la base normativa della richiesta di esclusione dall’inventario dei prati stabili naturali.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudice ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del diniego, escludendo la violazione dell’obbligo di motivazione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Disciplina il preavviso di diniego comunicato alla società nel procedimento amministrativo.

  • art. 4, comma 1, l.r. FVG 29 aprile 2005, n. 9

    A decorrere dalla pubblicazione dell’inventario vieta, tra l’altro, la riduzione della superficie dei prati stabili naturali.

  • Regolamento (CE) n. 1257/1999

    Le misure agroambientali E ed F e i relativi controlli hanno fornito un elemento probatorio qualificato a sostegno della qualificazione dell’area come prato o pascolo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione di un’area dall’inventario regionale dei prati stabili naturali, la parte interessata deve fornire elementi idonei a dimostrare che la formazione erbacea derivi da una coltivazione effettuata nel periodo rilevante previsto dalla legge regionale; la mera qualificazione dell’area come superficie seminabile in una domanda PAC non è decisiva quando altri dati ufficiali riferiti al medesimo periodo la qualificano come pascolo o prato.
  • Nella valutazione della natura storica di un terreno, l’amministrazione può attribuire particolare valore probatorio ai dati dichiarativi sottoposti a specifici controlli per l’erogazione di contributi agroambientali, coordinandoli con ortofoto, sopralluoghi e ulteriori risultanze tecniche.
  • Non sussiste difetto di istruttoria o di motivazione quando l’amministrazione esamina le fonti documentali e tecniche disponibili, espone le ragioni per cui gli elementi addotti dal privato non sono conclusivi e fonda il diniego su dati ufficiali tra loro coerenti e sottoposti a controllo.
  • La trasformazione successiva di un’area tutelata, anche se abusiva, non modifica retroattivamente la qualificazione giuridica e naturalistica che l’area aveva nel periodo rilevante per l’inserimento nell’inventario dei prati stabili naturali.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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