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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell'ordinanza a firma del Responsabile dell’Area Edilizia/SUE, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica del Comune di Barberino Tavarnelle n. 11 dell'11/06/2024 nella parte in cui determina la sanzione pecuniaria di Euro 246.124,00 pari al doppio dell'asserito aumento di valore venale dell'immobile già oggetto di contestazione di abusi edilizi denominato F1 ubicato in località Cetine e descritto al catasto del comune di Barberino V.E. al Foglio 30 Particella 90; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, sia pure di incogniti estremi, ivi compresi: - la relazione a firma dell’Arch. Annalisa Pirrello datata maggio 2022 e denominata “Stima dell’incremento di valore venale di immobile a seguito di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio abilitativo, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4361 del 25.06.2019”; - le note prot. n. 6042 del 30/04/2020, prot. n. 10863 del 17.07.2020; - la determina n. 916/2020 del 12.08.2020.

Giustizia amministrativa202401409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova determinazione della sanzione pecuniaria edilizia, pari a Euro 246.124,00, commisurata al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva realizzato un abuso edilizio consistente nell’aumento della volumetria di un fabbricato, in parte ammesso a sanatoria e in parte fiscalizzato. La parte sanzionata riguardava un incremento della superficie coperta, distribuito sui diversi appartamenti dell’edificio, con aumento della superficie utile lorda e della superficie lorda non residenziale. Dopo una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la sanzione, ritenendo erroneo calcolare l’incremento di valore sulla sola maggiore superficie considerata autonomamente e imponendo di valutare l’effetto dell’abuso sul valore complessivo dell’intero immobile, il Comune ha nuovamente quantificato la sanzione in Euro 246.124,00. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la maggiore superficie, non avendo creato una nuova unità immobiliare ma essendo distribuita sull’intero edificio, non avrebbe prodotto un significativo apprezzamento di valore e avrebbe dovuto comportare l’applicazione della sanzione minima di Euro 1.000. Ha inoltre sostenuto che il Comune avrebbe dovuto applicare i criteri dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, con rinvio ai parametri della legge n. 392/1978. Infine, ha lamentato la violazione dei criteri conformativi stabiliti dal Consiglio di Stato, poiché il Comune avrebbe nuovamente calcolato l’aumento di valore in base al valore astratto dei metri quadrati aggiuntivi, anziché verificare concretamente l’incidenza dell’abuso sul valore di ciascuna unità immobiliare e, mediante la loro sommatoria, sul valore complessivo dell’edificio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento sanzionatorio. Ha respinto la tesi secondo cui la distribuzione della maggiore superficie tra i diversi appartamenti sarebbe necessariamente neutra sul piano del valore di mercato: l’incremento dimensionale delle singole unità può infatti riflettersi sul valore complessivo dell’edificio. Ha dichiarato inammissibile, perché contrastante con il giudicato derivante dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato, la censura relativa all’applicazione dei criteri dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e della legge n. 392/1978, rilevando che il giudice d’appello aveva già ritenuto corretto il riferimento ai criteri previsti dall’art. 134 della legge regionale Toscana n. 1/2005. Ha invece ritenuto fondato il motivo concernente l’erronea riedizione del potere. Il Comune aveva correttamente analizzato la distribuzione della superficie abusiva tra i singoli appartamenti, ma aveva poi determinato nuovamente la sanzione sulla base del valore astratto dei metri quadrati aggiuntivi, senza accertare concretamente, per ciascuna unità, l’effettivo apprezzamento derivante dalla quantità e qualità delle modifiche rispetto allo stato legittimo. Tale metodo non rispettava il giudicato, che imponeva una valutazione concreta dell’incidenza dell’abuso sul valore di mercato delle singole unità e, attraverso la loro sommatoria, dell’intero fabbricato. Il motivo subordinato è stato assorbito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La censura relativa alla sua applicazione è stata dichiarata inammissibile perché già esaminata e superata dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 134 legge regionale Toscana n. 1/2005

    Secondo il giudicato richiamato dal TAR, i criteri regionali per il calcolo dell’aumento del valore venale erano correttamente applicabili e non vincolavano i Comuni ai parametri della legge n. 392/1978.

  • legge 27 luglio 1978, n. 392

    I relativi parametri non sono stati ritenuti vincolanti per la determinazione dell’aumento del valore venale, in base a quanto già stabilito dalla precedente pronuncia del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando una sanzione edilizia è commisurata al doppio dell’aumento del valore venale, l’amministrazione deve accertare concretamente l’incremento di valore prodotto dall’abuso, non limitandosi a moltiplicare in astratto la superficie abusiva per un valore unitario al metro quadrato.
  • Se l’abuso consiste in un incremento di superficie distribuito tra più unità immobiliari, la valutazione deve considerare l’effettivo apprezzamento prodotto su ciascuna unità, tenendo conto della quantità e della qualità delle modifiche rispetto allo stato legittimo, e solo successivamente determinare il valore complessivo dell’edificio mediante la sommatoria dei valori delle singole unità.
  • Il giudice dell’ottemperanza sostanziale al giudicato conformativo deve annullare la nuova determinazione amministrativa quando l’amministrazione, pur rieditando il potere sulla base di una corretta ricostruzione iniziale dei dati, riproponga il medesimo criterio astratto già censurato dal giudice.
  • Il giudicato derivante da una precedente sentenza di annullamento preclude la riproposizione di censure rivolte contro criteri di calcolo già ritenuti legittimi dal giudice, rendendo inammissibili le contestazioni incompatibili con le statuizioni vincolanti della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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