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Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 7028 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa all'anno d'imposta 2004. L'accertamento riguardava la deducibilità di costi d'impresa ritenuti non inerenti, non documentati o non di competenza, tra cui spese promozionali e di propaganda, consulenze commerciali, spese di rappresentanza e prestazioni lavorative occasionali, nonché la ripresa IVA per presunte violazioni della disciplina sulle cessioni intracomunitarie. L'Agenzia ha denunciato, tra l'altro, motivazione insufficiente o apparente e omessa pronuncia su specifici motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la Commissione regionale aveva motivato in modo insufficiente sulle spese promozionali e di propaganda, senza esaminare le specifiche contestazioni dell'Ufficio; aveva omesso di pronunciarsi su diverse categorie di costi; e aveva fornito una motivazione meramente apparente sulla ripresa IVA, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazioni processuali, tra cui l'omessa pronuncia e la motivazione apparente o inesistente.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda il vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia, dedotto dall'Agenzia con riferimento a varie categorie di costi.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente sottoposte dalle parti. La mancata decisione su specifiche voci di costi integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, oggi art. 109

    È richiamato in relazione al principio di inerenza dei costi: le spese possono essere dedotte se collegate all'attività d'impresa e adeguatamente giustificate, secondo la loro effettiva natura e funzione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Richiedono che la sentenza tributaria contenga una motivazione effettiva e impongono al giudice d'appello di esaminare le critiche rivolte alla decisione di primo grado. Un richiamo generico alla sentenza precedente non è sufficiente.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede l'esposizione concisa, ma concreta, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione non può essere solo apparente o meramente adesiva rispetto alla pronuncia precedente.

Massime di principio

  • In appello, il giudice deve esaminare specificamente le critiche formulate contro la sentenza di primo grado; non è sufficiente dichiarare genericamente che la decisione precedente è corretta.
  • La motivazione per relationem è valida solo se richiama effettivamente le ragioni della decisione precedente e consente di comprendere perché le censure dell'appellante siano state respinte.
  • L'omessa pronuncia su singole voci di ripresa fiscale o su specifici motivi di appello costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. e può comportare la cassazione della sentenza.
  • Una motivazione meramente apparente, come il semplice richiamo integrale alla decisione di primo grado senza indicazione delle ragioni giuridiche, determina la nullità della sentenza.
  • Per la deducibilità dei costi d'impresa occorre verificare concretamente inerenza, documentazione, competenza temporale e congruità; il giudice deve confrontarsi con le contestazioni dell'Amministrazione su ciascun profilo.
  • La cassazione per vizi di motivazione o di omessa pronuncia normalmente non decide direttamente la fondatezza fiscale dei costi, ma rinvia la causa a un giudice di merito in diversa composizione per una nuova valutazione.

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