Sentenza del 17/02/2017 n. 4231 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva rigettato il suo appello e accolto parzialmente l'appello incidentale della società. L'accertamento riguardava il periodo d'imposta aprile 2001-marzo 2002 e contestava, ai fini IRPEG e IRAP, varie irregolarità contabili e dieci riprese fiscali. I motivi di ricorso riguardavano, tra l'altro, l'utilizzo e la contabilizzazione del fondo svalutazione crediti, la deducibilità di perdite su crediti, l'inerenza di spese di sponsorizzazione, revisione e informatica, la qualificazione di alcune spese come spese di rappresentanza e la tassazione degli interessi su crediti verso l'erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Alcuni motivi sono stati ritenuti infondati perché la CTR aveva adeguatamente valutato i fatti e la documentazione; altri sono stati dichiarati inammissibili per difetti di autosufficienza, per l'assenza o l'inidoneità del momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c., oppure perché miravano impropriamente a rivalutare accertamenti di fatto. È stata confermata, quindi, la decisione favorevole alla società contribuente sulle riprese contestate. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 71 del TUIR
Fondo svalutazione crediti e deducibilità delle perdite su crediti.
La ripresa fiscale relativa al fondo svalutazione crediti non può essere fondata soltanto sulla diversa contabilizzazione dell'importo: l'amministrazione deve dimostrare che sia stata sottratta a tassazione materia imponibile non precedentemente tassata. Per le perdite su crediti occorrono certezza e definitività, ma tali requisiti possono risultare anche da importi modesti, documentazione sull'avvio di procedure di riscossione e rinuncia economicamente conveniente.
Art. 66, comma 3, del TUIR
Disciplina delle perdite su crediti.
La deduzione della perdita richiede che essa sia effettiva, certa e definitiva; il giudice di merito può desumere tali caratteristiche dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile.
Art. 2424 c.c.
Schema dello stato patrimoniale.
La qualificazione contabile di un fondo deve essere valutata in concreto, considerando funzione, rappresentazione in bilancio e collegamento con i crediti; l'amministrazione deve provare che un fondo separato abbia natura aggiuntiva rispetto al fondo fiscalmente rilevante.
Art. 75 del TUIR
Principio di competenza e inerenza dei componenti negativi di reddito.
Un costo è deducibile quando è effettivamente correlato all'attività e alla produzione del reddito dell'impresa. La CTR ha ritenuto inerenti le spese di sponsorizzazione teatrale, di revisione e informatiche sulla base della loro funzione aziendale e della documentazione descrittiva.
Art. 74, comma 2, del TUIR
Disciplina delle spese di rappresentanza.
La qualificazione di una spesa come rappresentanza dipende dalle sue caratteristiche concrete e dalla funzione perseguita; un quesito di diritto astratto e non riferito alla specifica fattispecie non consente il controllo della decisione in cassazione.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Specificità dei motivi di appello nel processo tributario.
La riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado può essere sufficiente quando esprime il dissenso dalla decisione impugnata e mira a ottenere una diversa valutazione della domanda.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Divieto di nuove eccezioni in appello.
Un'eccezione non è necessariamente nuova se costituisce lo sviluppo o la specificazione di difese già formulate in primo grado; nel caso concreto la contestazione della duplicazione del rilievo fiscale è stata ritenuta esaminabile.
Art. 366-bis c.p.c.
Requisiti del quesito di diritto e del momento di sintesi nei ricorsi per cassazione.
I motivi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis devono contenere quesiti specifici, calati nella fattispecie concreta, e un adeguato momento di sintesi per i vizi motivazionali. Quesiti generici, teorici o privi del momento di sintesi determinano l'inammissibilità del motivo.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione.
La violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della fattispecie normativa astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene invece al giudizio di merito e non può essere trasformata in una censura di violazione di legge.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei documenti o dei fatti compiuta dal giudice tributario: occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile.
- L'amministrazione finanziaria che contesta la deducibilità di fondi o perdite deve dimostrare concretamente l'esistenza di materia imponibile non tassata o l'assenza dei requisiti fiscali; rilievi meramente formali sulla contabilità possono non bastare.
- Per le perdite su crediti di modesto importo, la certezza e definitività possono essere provate anche attraverso documentazione relativa a tentativi di riscossione e alla successiva rinuncia per convenienza economica.
- La deducibilità di una spesa dipende dalla sua effettiva inerenza all'attività d'impresa, valutata in concreto e sulla base della funzione economica del costo, non soltanto dalla sua denominazione contabile.
- Nel processo tributario, la riproposizione delle difese di primo grado può integrare motivi di appello sufficientemente specifici se manifesta il dissenso dalla sentenza e consente di individuare la richiesta di riforma.
- I quesiti di diritto destinati alla Corte di cassazione devono essere specifici e riferiti ai fatti del caso; una domanda astratta o un semplice interpello sulla correttezza della tesi difensiva può comportare l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non è un ulteriore giudice del merito: se la decisione impugnata contiene una motivazione logica e coerente, la rivalutazione delle prove e delle circostanze concrete non è normalmente consentita.
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