Sentenza del 30/01/2019 n. 2568 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 24, commi 2 e 3, e 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR aveva infatti annullato d'ufficio la sentenza di primo grado per mancata concessione del termine per proporre motivi aggiunti, sebbene tale vizio non fosse stato dedotto dalla contribuente, omettendo inoltre di esaminare il motivo effettivamente proposto relativo all'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo del Concessionario sulla presunta inesistenza della notificazione del ricorso, qualificandola come eventualmente nulla ma sanata dalla costituzione della parte intimata. Nel merito ha accolto il ricorso della società, riconoscendo il vizio di ultrapetizione della CTR e l'omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la produzione documentale. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita definitivamente la fondatezza della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi effettivamente proposti dalle parti e non può decidere d'ufficio su una questione non devoluta al suo esame, incorrendo altrimenti nel vizio di ultrapetizione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando, tra l'altro, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la nullità della sentenza o del procedimento.
Art. 24, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 546/1992
L'integrazione dei motivi del ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
La possibilità di proporre motivi aggiunti presuppone il deposito di documenti nuovi e, se la trattazione è già fissata, una tempestiva dichiarazione dell'interessato di volerli proporre. Il giudice non può assegnare d'ufficio tale termine per rimediare a una doglianza mai formulata dalla parte.
Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina i casi in cui il giudice tributario d'appello deve rimettere la causa al primo giudice per vizi del procedimento, ma tale rimessione deve rispettare i limiti delle censure ritualmente proposte.
Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Rileva per i termini e le modalità di produzione dei documenti nel processo tributario. La contestazione della tardività o inutilizzabilità della documentazione deve essere esaminata quando costituisce uno specifico motivo di impugnazione.
Art. 330, comma 3, c.p.c.
La notificazione dell'impugnazione alla parte contumace in appello deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla legge. La notifica presso il procuratore domiciliatario del precedente grado, se non corretta, è nulla e non inesistente quando sussista comunque un collegamento con il destinatario; la nullità può essere sanata dalla costituzione della parte.
Massime di principio
- Il giudice d'impugnazione deve attenersi ai motivi effettivamente proposti: non può annullare la decisione per una ragione rilevata d'ufficio quando la parte non l'ha dedotta, soprattutto se omette di esaminare le censure realmente formulate.
- La concessione del termine per motivi aggiunti non è automatica: la parte interessata deve rispettare i termini di legge e, quando la trattazione è già fissata, dichiarare tempestivamente di voler proporre tali motivi.
- La produzione documentale tardiva deve essere contestata con una specifica censura e il giudice deve pronunciarsi su tale contestazione; non è sufficiente sostituirla d'ufficio con una diversa questione processuale.
- Nel processo tributario, un vizio di notificazione collegato al precedente grado di giudizio può essere qualificato come nullità, anziché inesistenza, quando esista un collegamento concreto con il destinatario; la costituzione della parte può sanarlo.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla pretesa fiscale: comporta la ripetizione dell'esame davanti a un diverso collegio, che dovrà decidere sui motivi rimasti senza pronuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 132 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 30 gen 2019Sentenza del 30/01/2019 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →