Cassazione Penale, Ordinanza n. 00906/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena per i delitti contestati. In cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare che la Corte territoriale non avesse riconosciuto cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso investiva questioni non deducibili contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, poiché la parte aveva rinunciato ai relativi motivi di appello; sono invece ammissibili soltanto censure sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sul difformarsi della decisione dal contenuto concordato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Ha ribadito che, una volta definito il giudizio con il meccanismo di cui all'art. 599-bis c.p.p., restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati, compresa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
introduce il concordato in appello; la richiesta comporta rinuncia agli altri eventuali motivi di appello e delimita l'oggetto della cognizione del giudice e, riflessamente, dei motivi deducibili in cassazione.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se la relativa questione rientra nei motivi rinunciati.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna.
art. 697 c.p.
ulteriore norma incriminatrice contestata e oggetto della rideterminazione della pena.
l. 23 giugno 2017, n. 103
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo le censure che investono la formazione del consenso della parte, il consenso del Procuratore generale o la difformità della decisione rispetto all'accordo raggiunto.
- Le questioni rientranti nei motivi di appello rinunciati con la richiesta di concordato in appello non sono più deducibili, neppure se attengono a profili rilevabili d'ufficio, come le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- Il potere dispositivo attribuito alle parti dall'art. 599-bis c.p.p. produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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