Sentenza n. 7568/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/12/2022 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, comunicata via pec il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022; -- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale n. AOO_168/PROT/10/01/2023/0000214 del 10/01/2023, trasmessa via pec in data 12/01/2023, con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso, e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barin. 2188 del 14.11.2022; deliberazione della Direttrice Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta – Andria – Trani n. 1586 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi n. 2848 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 680 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce n. 392 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto n. 2501 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1148 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis” n. 565 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” di Bari n. 619 del 14.11.2022). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott Medical Italia S.r.l. il 9/5/2023: - della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, n. 1 dell'8/02/2023, trasmessa via pec alla Ricorrente in data 10/02/2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ricalcolo del Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL Brindisi n. 255 del 2/02/2023 e della Delibera del Commissario Straordinario dell'ASL Lecce n. 134 del 3/02/2023, richiamate nella Delibera di Ricalcolo di Ripiano, ancorché non conosciute; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e ricalcolo degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti della Regione Puglia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione regionale pugliese di attribuzione degli oneri di ripiano, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli atti istruttori e ricognitivi presupposti, nonché la successiva determinazione regionale di ricalcolo dell'8 febbraio 2023. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura di riduzione prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e di avere pagato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha escluso di poter dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale, poiché non risultava depositato il provvedimento dell'ente regionale o provinciale attestante l'avvenuto pagamento della quota ridotta, né la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Ha tuttavia ritenuto che l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie costituissero fatti e comportamenti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo l'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la disciplina sostanziale del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, cui si riferiscono gli atti impugnati.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Prevede la procedura di adesione alla riduzione degli importi dovuti per il ripiano; l'adesione e il pagamento sono stati valorizzati come fatti determinativi della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale, con comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando fatti sopravvenuti e comportamenti univoci della parte dimostrino che non sussiste più un interesse attuale alla decisione, anche se non ricorrono tutti i presupposti formali della cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È stato applicato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, compresi il pagamento della quota dovuta e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione competente, con la relativa comunicazione al giudice.
- Quando la fattispecie speciale di cessazione della materia del contendere non è formalmente perfezionata per la mancanza dell'attestazione amministrativa o della sua comunicazione al giudice, l'adesione dell'interessato alla procedura transattiva o di riduzione e l'adempimento delle obbligazioni conseguenti possono comunque costituire fatti e comportamenti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando la parte abbia chiesto la cessazione della materia del contendere ma non siano integrati tutti i presupposti formali previsti dalla disciplina speciale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende da una disciplina sopravvenuta e la controversia presenta peculiarità tali da giustificare l'equa regolazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →