Cassazione Penale, Ordinanza n. 28772/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva dichiarato colpevole del reato di detenzione di stupefacente a fini di cessione e gli aveva rideterminato la pena in mesi 11 di reclusione ed euro 1.400 di multa. Con il primo motivo ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse la prova della finalità di cessione a terzi della sostanza rinvenuta. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili. Ha osservato che la Corte territoriale aveva dato motivazione logica e adeguata sulla destinazione a terzi della sostanza, valorizzando il contesto di rinvenimento, la presenza dell'imputato in un luogo abitualmente dedito allo spaccio e il possesso occultato di 29 involucri di cocaina. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente il richiamo ai precedenti penali recenti, che deponevano per una capacità a delinquere, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto. In tema di dosimetria della pena, ha ribadito che, quando la pena è inferiore alla media edittale, basta un richiamo all'adeguatezza della sanzione e ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, ritenuta integrata dalla finalità di cessione a terzi desunta dalle modalità concrete del fatto.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono ritenersi implicitamente richiamati quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale e la motivazione faccia riferimento all'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivabile valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali recenti e capacità a delinquere, senza necessità di analizzare espressamente ogni elemento favorevole dedotto.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la finalità di cessione a terzi può essere desunta da indici fattuali sintomatici, quali il contesto di luogo notoriamente dedito allo spaccio e il possesso occultato di più involucri della sostanza, senza che occorra una prova diretta della destinazione alla cessione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiama gli elementi reputati decisivi per escludere valori positivi, come precedenti penali recenti o una spiccata capacità a delinquere; non è necessario confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
- Quando la pena è determinata in misura inferiore alla media edittale, la motivazione sul punto può essere sintetica: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, essendo implicita la valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già vagliate dal giudice di merito senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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