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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23781 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione del regime IVA del margine per l'anno d'imposta 2002, ritenendo che la società non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti sostanziali per utilizzare tale regime. Secondo l'Ufficio, il commerciante professionale deve verificare non solo la regolarità formale delle fatture, ma anche che i veicoli siano stati acquistati in condizioni compatibili con il regime del margine e che il cedente avesse effettivamente titolo per applicarlo. Sono stati inoltre dedotti la violazione dell'art. 112 c.p.c. per motivazione apparente o insufficiente, l'omessa motivazione su un fatto decisivo e la violazione della disciplina IVA sul regime del margine.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello, poiché il giudice regionale aveva comunque individuato le ragioni della conferma della decisione di primo grado. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che gli elementi valorizzati dai giudici di merito, quali le fatture, lo stato di auto usate dei veicoli, il tempo dall'immatricolazione e l'indicazione del regime del margine da parte del cedente, non erano sufficienti a dimostrare i presupposti sostanziali del regime speciale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione, poiché la sentenza d'appello, pur sintetica, aveva individuato le ragioni della decisione.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.

    consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione

    È ammessa la motivazione per relationem, anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado, purché il giudice d'appello faccia proprie le argomentazioni richiamate e consenta di ricostruire un percorso logico-giuridico autonomo e verificabile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia: violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo.

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. n. 85 del 1995

    applicare - per ciascuna cessione - l'imposta nei modi ordinari

    Il regime del margine costituisce un regime speciale, facoltativo e alternativo rispetto al regime IVA ordinario. Esso si applica soltanto quando ricorrono i relativi presupposti sostanziali.

  • Art. 1176, comma 2, c.c.

    Il professionista deve adempiere con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Per un commerciante professionale di autoveicoli ciò comporta verifiche più approfondite sulla legittimità del regime IVA applicato dal cedente.

  • Art. 26-bis della sesta direttiva IVA e direttiva 94/5/CE

    Prevedono la tassazione del solo margine realizzato dal rivenditore di beni d'occasione, allo scopo di evitare doppie imposizioni e distorsioni della concorrenza. Trattandosi di una deroga al regime IVA ordinario, i suoi presupposti devono essere provati dal soggetto che la invoca.

  • Art. 2969 c.c.

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione all'onere probatorio, ma la decisione valorizza soprattutto il principio per cui il contribuente che invoca un regime IVA speciale deve dimostrare i fatti costitutivi del relativo diritto.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine è eccezionale rispetto al regime ordinario: chi lo applica deve dimostrare concretamente che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge.
  • Per un operatore professionale non è sufficiente controllare la regolarità formale della fattura o che il bene sia usato; occorre verificare anche la posizione del cedente, la modalità del suo acquisto e l'assenza di un'IVA detraibile a monte.
  • L'onere della prova grava sul contribuente che invoca il regime agevolato, in applicazione del principio di vicinanza della prova: il cessionario è normalmente nella posizione migliore per effettuare controlli preventivi.
  • Quanto più qualificata è l'attività professionale del cessionario, tanto maggiore è il livello di diligenza esigibile. Un commerciante abituale di autoveicoli deve quindi adottare procedure documentate e non limitarsi ad accettare l'indicazione del cedente.
  • La buona fede del cessionario può rilevare solo se egli dimostra di avere adottato tutte le ragionevoli precauzioni e di non poter riconoscere, neppure con la diligenza professionale richiesta, l'irregolarità del regime applicato.
  • La natura di auto usata, l'anzianità del veicolo e la mera indicazione del regime del margine nelle fatture sono elementi potenzialmente rilevanti, ma da soli non provano la legittimità del regime.
  • In caso di motivazione per relationem, il giudice d'appello può richiamare la sentenza di primo grado, purché esponga, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide quella decisione e risponda ai motivi di impugnazione.

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