Cassazione Penale, Sentenza n. 25953/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il sequestro probatorio dei loro telefoni cellulari. Precedentemente un primo decreto di sequestro era stato annullato senza rinvio da questa Corte per difetto di proporzionalità, perché era stata disposta l'acquisizione indistinta dell'intera memoria dei dispositivi. La Procura ha poi emesso un nuovo decreto di sequestro limitato ai soli cellulari, indicando specifici nominativi e un arco temporale (giugno/novembre 2023) per l'acquisizione delle conversazioni ritenute rilevanti. I ricorrenti contestano: 1) che l'annullamento senza rinvio del primo decreto imponeva la restituzione immediata dei dispositivi e delle copie forensi e che non era legittimo che la Procura avesse estrapolato la copia integrale prima della restituzione; 2) che il nuovo sequestro è comunque sproporzionato e generico, manca la motivazione circa la necessità di acquisire dati di terzi, mancano criteri di ricerca e perimetrazione temporale adeguata e non è indicata l'assoluta necessità dell'acquisizione; 3) l'inutilizzabilità delle conversazioni con un indagato che sarebbe un avvocato (Giovanni Zannini) per ragioni di segreto professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha stabilito che, pur essendo vero che un decreto annullato senza rinvio imponeva la restituzione, nulla osta in linea di principio a che il Pubblico Ministero emetta un nuovo decreto di sequestro sui medesimi beni purché siano eliminati i vizi precedenti: quindi la rinnovazione del sequestro è ammissibile se il nuovo provvedimento è autonomo e conforme ai requisiti. Nel merito il nuovo decreto è stato ritenuto in buona parte conforme ai criteri di proporzionalità perché delimita nominativi e arco temporale delle conversazioni da acquisire e non mira a una acquisizione indiscriminata. Tuttavia il decreto è risultato carente nella indicazione dei tempi entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati e la restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Tale mancanza è stata ritenuta grave: la Corte ha perciò annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.
Norme richiamate
Sez.6, n. 17479 del 04/02/2025 (dep. 08/05/2025)
sentenza che aveva annullato il primo decreto di sequestro per difetto di adeguata valutazione della proporzionalita e per acquisizione indiscriminata dell'intera memoria
Ha posto il presupposto dell'annullamento dell'originario decreto per eccesso nella acquisizione dei dati; la Corte valorizza tale pronuncia come antecedente che ha motivato la nuova valutazione sul secondo decreto
Sez.6, n. 31180 del 21/05/2024 Donnarumma, Rv. 286773
principio secondo cui e illegittimo acquisire nuovamente i medesimi dati senza un provvedimento che legittimi il mantenimento della copia forense dopo l'annullamento
Il principio non e direttamente applicabile al caso in esame perché qui e stato emanato un nuovo e autonomo decreto di sequestro (e non una mera ispezione informatica senza titolo cautelare)
Sez.3, n. 9972 del 05/11/2019 Fattori, Rv. 278422
giurisprudenza che ammette la rinnovazione di un sequestro sui medesimi beni se il nuovo provvedimento e privo dei vizi precedenti, anche senza nuovi elementi
Conferma che l'annullamento per vizi formali non esclude la possibilita di un nuovo sequestro correttivo
Sez.5, n. 4937 del 25/11/2021 Cavatorta, Rv. 282776
orientamento confermativo sulla possibilita di rinnovare il sequestro ove eliminati i vizi
Ulteriore conferma del principio che non ostacola il nuovo sequestro a condizione di corretta motivazione
Sez.3, n. 33988 del 16/06/2023 Fabiano, Rv. 285206
principio che il ne bis in idem non impedisce un nuovo provvedimento di sequestro prima del deposito delle motivazioni dell'ordinanza di annullamento
Consente l'emissione di un nuovo decreto anche se le motivazioni dell'annullamento non sono ancora depositate, finche non sussiste un giudicato cautelare
Sez.3, n. 20245 del 14/02/2024 De Leonardis, Rv. 286326
giurisprudenza sullo stesso tema del giudicato cautelare e rinnovazione del sequestro
Conferma l'orientamento relativo alla possibilita di rinnovare sequestri prima del deposito delle motivazioni di annullamento
Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024 Corsico, Rv. 28635803
criteri motivazionali per il sequestro probatorio di dispositivi informatici: specificazione dell'oggetto, criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi di selezione e restituzione
Fornisce il quadro di regole che la Procura deve rispettare per garantire proporzionalita e perimetrazione dell'accertamento
Sez.6, n. 34265 del 22/09/2020 Aleotti, Rv. 27994902
principi sulla gestione della copia forense: non trattenimento della copia integrale se non per il tempo strettamente necessario, obbligo di organizzazione per rapida selezione e restituzione della copia integrale ai legittimati
Stabilisce limiti e obblighi operativi per il PM nella fase di selezione dei dati acquisiti
Massime di principio
- L'annullamento senza rinvio di un decreto di sequestro non impedisce di emanare un nuovo decreto sui medesimi beni se il nuovo provvedimento e autonomo e privo dei vizi che hanno determinato l'annullamento
- Per essere legittimo il sequestro probatorio di dispositivi informatici deve: delimitare chiaramente l'oggetto (es. nominativi e specifiche conversazioni), perimetrare temporalmente i dati rilevanti e prevedere criteri di ricerca e selezione del materiale informatico
- La Procura non puo trattenere indefinitamente la copia integrale dei dati: deve indicare i tempi presumibili per la selezione e la restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti; l'eventuale proroga deve essere motivata e impugnabile
- Se il decreto e viziato solo su aspetti formali ma la nuova motivazione risolve i vizi, la rinnovazione e lecita; viceversa carenze rilevanti (es. mancata indicazione dei tempi di selezione) possono comportare l'annullamento
- Le conversazioni con avvocati richiedono un esame specifico del segreto professionale: tali rapporti possono rendere in tutto o in parte inutilizzabili le registrazioni, salvo che non sia stata effettuata una selezione rigorosa e motivata che giustifichi l'acquisizione
- Gli interessati, se il provvedimento non indica tempi o se la restituzione viene ritardata, possono proporre istanza di restituzione e impugnare i dinieghi; tuttavia la giurisprudenza richiede che la durata del vincolo sia indicata ab origine nel provvedimento
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