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Ordinanza

Ordinanza n. 277/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti 24 aprile 2026 prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, aventi ad oggetto, rispettivamente, accertamento di inottemperanza ad ordine di demolizione con acquisizione gratuita al patrimonio comunale ed irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001, e per annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202600572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario o interessato all'immobile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, due provvedimenti comunali del 24 aprile 2026: il primo relativo all'accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione e alla conseguente acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale; il secondo relativo all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi o conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. La motivazione è sintetica: avuto riguardo al contenuto degli atti, il Collegio ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris né anticipa il merito delle censure. La trattazione di merito è stata fissata per il 22 settembre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria irrogata con uno dei provvedimenti impugnati; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza di sospensione, ravvisando il pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti repressivi edilizi può essere concessa quando, avuto riguardo al contenuto degli atti impugnati, sia ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non implica necessariamente l'anticipata definizione del merito quando l'ordinanza si limita ad accertare il periculum in mora senza esprimere una valutazione conclusiva sulla fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelare

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