Cassazione Penale, Sentenza n. 25945/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento che ha disposto il riconoscimento in Italia della decisione olandese del 7 febbraio 2024, divenuta definitiva il 20 marzo 2024, per la riscossione di una multa di euro 348,00 per violazione del codice della strada. La ricorrente ha dedotto che non le sarebbe stata data adeguata informazione del procedimento nei Paesi Bassi e che non sarebbe stata messa in condizione di parteciparvi o di esercitare il diritto di difesa (art. 12, comma 1, lett. b) e i-1) del d.lgs. 15/02/2016, n. 37). In subordine si è censurata l'omessa pronuncia sui motivi di rifiuto del riconoscimento; si è inoltre contestata la mancata acquisizione di informazioni integrative dallo Stato di emissione a fronte del dubbio circa la notifica dell'atto di irrogazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: l'art. 12 del d.lgs. n. 37/2016 attribuisce alla Corte di appello la facoltà discrezionale di rifiutare il riconoscimento nei casi elencati, pertanto il mancato esercizio di tale potere non costituisce di per sé vizio. Il certificato allegato dallo Stato di emissione è risultato completo e contiene l'indicazione che la persona interessata era stata informata in conformità alla legislazione dello Stato di emissione, sicché non era obbligatorio chiedere ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 2. La Corte ha inoltre osservato che eventuali errori di fatto o di contenuto del certificato sono sindacabili davanti all'autorità dello Stato emissore, mentre davanti alla giurisdizione italiana è rimessa la verifica soltanto sull'eventuale incompletezza del certificato. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 (attuazione della Decisione quadro 2005/214/GAI)
«[L]a Corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie» (art. 12) e il comma 2 dispone l'acquisizione di informazioni nei casi previsti prima di decidere di rifiutare il riconoscimento.
L'art.12 attribuisce alla Corte di appello una facoltà discrezionale di rifiutare il riconoscimento per i casi tassativamente indicati (es. certificato incompleto; persona non informata). L'obbligo di acquisire informazioni integrative sorge solo prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e nei casi specificati (comma 2). Se il certificato è completo e dichiara che la persona è stata informata, la Corte italiana non deve di regola acquisire ulteriori elementi e non può sindacare il contenuto sostanziale del certificato, salvo che risulti incompleto.
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (24 febbraio 2005)
L'art. 7, § 2, lett. i) stabilisce che la verifica circa la conoscenza del procedimento deve essere operata sulla base del certificato allegato, salvo che lo stesso sia incompleto.
La Decisione quadro prevede che il certificato allegato alla richiesta di riconoscimento sia lo strumento principale per verificare che la persona sia stata informata e abbia potuto esercitare i rimedi. Se il certificato è completo, la Corte dello Stato richiesto deve generalmente accettarne le indicazioni.
codice di procedura penale (art. 606, comma 3)
Richiamata per notare che censure nuove e aspecifiche prospettate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili se non sollevate nei gradi precedenti.
codice di procedura penale (art. 616, comma 1)
Norma che autorizza la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicata alla ricorrente condannata alle spese.
Massime di principio
- La verifica in Italia della regolarità della notifica e della possibilità di difesa dell'interessato si basa prioritariamente sul certificato previsto dalla Decisione quadro; se il certificato è completo e dichiara che la persona è stata informata, il giudice italiano tende ad accettarlo e a non acquisire ulteriori prove.
- L'art. 12 del d.lgs. n. 37/2016 conferisce alla Corte di appello una facoltà discrezionale di rifiutare il riconoscimento in casi tassativi: il mancato esercizio di tale facoltà non costituisce automaticamente illegittimità, salvo specifici obblighi di motivazione previsti dalla legge.
- Errori o inesattezze nel contenuto del certificato emesso dallo Stato di origine sono, di regola, sindacabili davanti all'autorità che ha emesso la decisione (Stato membro richiedente), non davanti all'autorità giudiziaria italiana, la quale può sindacare solo l'eventuale incompletezza formale del certificato.
- Per obbligare la Corte italiana ad attivare la procedura di acquisizione di informazioni integrative (tramite Ministero della Giustizia, ecc.) è necessario sollevare in modo specifico e tempestivo la carenza o incompletezza del certificato nei gradi di merito; eccezioni sollevate per la prima volta in Cassazione rischiano di essere inammissibili.
- In pratica, chi contesta il riconoscimento di una sanzione pecuniaria europea deve documentare tempestivamente e puntualmente la mancanza di notifica o l'incompletezza del certificato (ad es. mancanza dell'indicazione che la persona è stata informata secondo la legge dello Stato di emissione) e, se possibile, rivolgersi anche all'autorità dello Stato di emissione per ottenere prova della mancata notifica.
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