Sentenza n. 1568/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti della ditta individuale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia fondata, secondo la Prefettura, sulla condanna irrevocabile del coniuge a sei anni e quattro mesi di reclusione per associazione mafiosa, sul ruolo di primo piano da questi svolto nella locale famiglia mafiosa e sui rapporti economici e patrimoniali tra l'attività agricola della ricorrente e il coniuge o la sua famiglia. In particolare, i terreni utilizzati dall'impresa risultavano in parte acquistati dal coniuge e ricadenti nella comunione legale, in parte condotti in affitto da familiari del coniuge a un corrispettivo ritenuto irrisorio e in parte concessi in comodato da soggetti riconducibili alla medesima famiglia. La ricorrente ha dedotto: 1) eccesso di potere per manifesta illogicità, erronea e travisata valutazione degli indizi e violazione degli artt. 84 e seguenti del d.lgs. 159/2011, sostenendo che l'interdittiva si fondasse su un precedente risalente e su una condanna già espiata, senza nuovi elementi pregiudizievoli; 2) violazione degli artt. 67, 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e travisamento dei fatti, per l'eccessiva rilevanza attribuita al contesto familiare; 3) questione di legittimità costituzionale degli artt. 84, commi 3 e 4, e 94 del d.lgs. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3, 4, 23, 24, 27 e 113 Cost., in relazione alla tipizzazione dei presupposti, alla partecipazione procedimentale, al bilanciamento degli interessi e agli effetti sul diritto al lavoro. Sono state inoltre proposte istanza cautelare e domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito dalla Prefettura ai rapporti familiari, poiché accompagnati da concrete cointeressenze economiche e patrimoniali. La rilevanza della parentela non è stata quindi considerata automatica, ma collegata alla circostanza che l'impresa agricola operava su terreni tutti riconducibili, direttamente o indirettamente, al coniuge o alla sua famiglia, con contratti di locazione risalenti a epoca successiva all'avvio dell'attività e a condizioni ritenute significative. Tali elementi, unitamente alla condanna del coniuge per associazione mafiosa e al ruolo non marginale da lui accertato, sono stati ritenuti idonei a sostenere, secondo il criterio del più probabile che non, il rischio di una conduzione collettiva o di una regia familiare dell'impresa, ovvero di un'influenza mafiosa indiretta. Il Collegio ha inoltre rilevato che dagli atti non emergeva una successiva ed espressa dissociazione della ricorrente. Il terzo motivo è stato respinto perché le questioni di costituzionalità prospettate erano già state ritenute infondate dalla Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto la compatibilità dell'interdittiva antimafia con il principio di legalità sostanziale, la natura di discrezionalità tecnica delle valutazioni prefettizie, l'esistenza di una tassatività sostanziale ricavabile dal nucleo consolidato degli indici sintomatici e la proporzionalità della misura, anche in ragione del suo carattere provvisorio. Il TAR ha inoltre osservato che la ricorrente, pur essendo stata invitata a partecipare al procedimento, non aveva presentato osservazioni o richieste. La domanda risarcitoria è stata respinta per conseguenza dell'infondatezza della domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 67, 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni disciplinano i presupposti e gli effetti della documentazione antimafia e dell'informazione interdittiva. Il giudice le interpreta nel senso che il rischio di infiltrazione può essere desunto, secondo una valutazione complessiva e prognostica, anche da rapporti familiari quando siano accompagnati da concrete cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare dell'impresa.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione risulta assolto quando il provvedimento espone gli elementi fattuali e indiziari posti a fondamento della prognosi di infiltrazione, consentendo di comprendere il percorso logico seguito dalla Prefettura.
artt. 84, commi 3 e 4, e 94 d.lgs. 159/2011
La disciplina dell'interdittiva antimafia non viola il principio di legalità sostanziale né i principi di proporzionalità e tutela giurisdizionale, poiché opera sulla base di un sistema di tassatività sostanziale integrato dagli indici elaborati dalla giurisprudenza e assoggettato a controllo giurisdizionale effettivo.
artt. 3, 4, 23, 24, 27 e 113 Cost.
Le questioni di compatibilità costituzionale prospettate dalla ricorrente sono state ritenute infondate, in quanto la misura interdittiva realizza un bilanciamento non sproporzionato tra tutela dell'ordine pubblico e interessi economici e lavorativi dei privati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rapporto di parentela con un soggetto affiliato, organico o contiguo a un'associazione mafiosa non determina automaticamente l'interdittiva antimafia, ma può assumere rilievo quando, per natura, intensità o concrete caratteristiche, sia accompagnato da cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare dell'impresa, tali da rendere più probabile che non l'influenza mafiosa, anche indiretta.
- Ai fini dell'interdittiva antimafia, la Prefettura può fondare la prognosi di rischio su una valutazione complessiva di elementi patrimoniali, economici e familiari, senza necessità che emergano nuovi fatti criminosi successivi alla condanna del familiare, quando gli elementi attuali dimostrino la persistente influenza o disponibilità dell'ambiente mafioso sull'impresa.
- La valutazione prefettizia sul rischio di infiltrazione mafiosa costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e deve essere sorretta da una motivazione che esponga gli elementi indiziari concreti e il loro collegamento logico con il rischio di condizionamento; il sindacato giurisdizionale verifica attendibilità, coerenza e sufficienza della prognosi senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- La disciplina dell'interdittiva antimafia è compatibile con il principio di legalità sostanziale anche quando gli indici di rischio siano integrati dalla giurisprudenza, purché esista un nucleo consolidato di situazioni indiziarie idoneo a garantire una tassatività sostanziale e la misura sia soggetta a controllo giurisdizionale effettivo.
- La mancata partecipazione dell'interessato al procedimento, nonostante la comunicazione della Prefettura e l'invito a presentare osservazioni o richieste, esclude che possa essere utilmente dedotto un deficit partecipativo riferibile all'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →