Cassazione Penale, Sentenza n. 18525/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che gli aveva applicato gli arresti domiciliari (ordinanza GIP 1/9/2025). Ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la condotta non configurerebbe estorsione ma un tentativo di riottenere un bene ritenuto di sua proprietà, tramite l'intermediazione di Giuseppe Piromalli a seguito del fallimento delle vie legali; (2) errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. per mancanza di esigenze cautelari (assenza di pericolo di fuga e di reiterazione), rilevando che i presunti correi sono in custodia e che le prove sono già raccolte, e segnalando la vetustà di pregressi penali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e genericità del secondo. Sul primo motivo ha ritenuto che la contestazione non introducesse un vizio di motivazione idoneo ad incidere sulla decisione del giudice del merito, ricordando il divieto per la Cassazione di rivedere la valutazione probatoria salvo vizi logici o contraddittorietà manifesti; ha inoltre affermato che la richiesta di 'mediazione' o protezione da parte di una consorteria mafiosa integra, anzi conferma, la natura estorsiva e l'aggravante del metodo mafioso (anche come "estorsione ambientale" senza minacce esplicite). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione del Tribunale, che aveva correttamente fatto riferimento alla presunzione iuris tantum prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. e alla gravità del quadro indiziario (organizzazione del piano, incontri ripetuti con esponenti della cosca, prospettazione di trasferimento dell'acquirente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 c.p.p. e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
richiamate rispetto alla mancata richiesta di trattazione orale: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio perché non è pervenuta tempestiva istanza di discussione orale
art. 273 c.p.p.
invocato dal ricorrente come vizio di motivazione; la Corte ricorda che la valutazione probatoria e l'attribuzione di rilevanza ai fatti spettano al giudice del merito e che la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica
art. 274 c.p.p.
riguarda le esigenze cautelari: il ricorrente ne contestava la sussistenza, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a superare la motivazione del Tribunale che aveva posto elementi concreti a fondamento del pericolo di reiterazione
art. 275, comma 3 c.p.p.
richiamata dalla Corte come presunzione iuris tantum in materia di esigenze cautelari con riferimento all'aggravante di tipo mafioso: la difesa non ha fornito elementi specifici per confutarla
art. 416-bis c.p.
la Corte ha ritenuto che la ricerca o l'accettazione di mediazione/protezione da parte di un gruppo mafioso costituisca espressione del metodo mafioso e contribuisca a configurare l'aggravante anche senza minacce esplicite (estorsione 'ambientale')
art. 606, lett. e) c.p.p.
norma richiamata implicitamente nella valutazione dei vizî di motivazione: la Corte richiede l'indicazione di quale 'contraddizione' o 'illogicità' si contesta nella motivazione del giudice del merito
art. 581, lett. d) e art. 591, lett. c) c.p.p.
richiamate in relazione al principio di specificità dei motivi di ricorso: il secondo motivo è stato ritenuto carente di specificità richieste da tali norme
art. 616 c.p.p.
la norma che consente la condanna alle spese e ad eventuali somme a carico del ricorrente per ricorso inammissibile: la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000 alla cassa delle ammende)
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: per ottenere accoglimento è necessario indicare vizi di motivazione concreti, contraddittorî o manifestamente illogici
- La richiesta di intervento o 'protezione' da parte di esponenti di un gruppo mafioso può integrare l'estorsione e l'aggravante mafiosa anche in assenza di minacce esplicite (estorsione "ambientale")
- Nel riesame delle misure cautelari il giudice può fondarsi su presunzioni (es. art. 275 c.p.p.) connesse all'aggravante mafiosa; la difesa deve produrre elementi specifici per confutarle
- Censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti, senza puntuali riferimenti alla motivazione impugnata, sono inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni
- Pregressi precedenti penali, se pertinenti e se collegabili alla natura dell'accusa, possono essere valorizzati ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18425/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18426/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18434/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →