Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26645/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo condannava per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. con due motivi principali: 1) violazione dei diritti di difesa (artt. 189, 191 e 234 c.p.p.), poiché il Tribunale avrebbe acquisito i supporti video depositati dal PM pochi giorni prima dell'udienza finale impedendo alla difesa di visionarli compiutamente, dedurne circostanze non ricavabili dai fotogrammi e chiedere eventuali mezzi istruttori ex art. 507 c.p.p.; 2) errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la presenza di un solo precedente e pronostico favorevole in ordine alla sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che i filmati erano già contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero fin dalla chiusura delle indagini e che la loro acquisizione in udienza non ha costituito produzione "a sorpresa" né compressione del diritto di difesa; inoltre il ricorrente non ha spiegato come l'esclusione dei video avrebbe inciso in modo decisivo sulla motivazione di condanna (principio della "prova di resistenza"). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti richiamando la gravità dei fatti e l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione, e non vi è contraddizione tra diniego delle attenuanti e concessione contestuale della sospensione condizionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una ammenda straordinaria di euro 3.000 destinata alla cassa delle ammende e non è stata liquidata alcuna somma alla parte civile per carenza di apporto processuale utile.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità sulla base di riconoscimenti personali, riconoscimenti fotografici e rinvenimento di un oggetto collegabile al fatto.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Norma concernente l'accesso agli atti/processo: la Corte ha ritenuto che i filmati fossero disponibili nel fascicolo d'indagine fin dall'inizio del dibattimento, perciò non si è configurata violazione del diritto di difesa per produzione tardiva.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle modalità di produzione e acquisizione di documenti e mezzi di prova: applicata per valutare se la produzione dei supporti informatici abbia violato il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sia stato il caso.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le prove documentali e la loro ammissione: la Corte ha ritenuto regolare l'acquisizione dei fotogrammi e dei supporti video, poiché noti alla difesa.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che consente richieste istruttorie per elementi nuovi in dibattimento: il ricorrente aveva evocato il diritto a chiedere misure ex art. 507 per i filmati, ma la Corte ha ritenuto che non vi sia stato impedimento reale all'esercizio di tale facoltà, dato l'accesso preventivo al materiale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti valutando l'assenza di elementi positivi che giustificassero una maggiore mitigazione della pena; ha inoltre chiarito che il diniego delle attenuanti è compatibile con la concessione della sospensione condizionale, trattandosi di giudizi diversi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le spese del procedimento in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, rilevata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a versare l'ammenda forfettaria alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La produzione tardiva in udienza di materiale già presente nel fascicolo delle indagini non configura automaticamente una violazione del diritto di difesa; la difesa deve dimostrare l'effettivo venir meno della possibilità di esercitare i propri diritti.
  • Quando si censura l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorrente deve indicare concretamente come la sua esclusione inciderebbe in modo decisivo sulla motivazione della condanna (esigenza della "prova di resistenza"); senza tale indicazione la doglianza è inammissibile o manifestamente infondata.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivata con il richiamo all'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione; non è richiesta una motivazione estesa se è chiara l'assenza di elementi positivi.
  • Non c'è incompatibilità automatica tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione di misure favorevoli di natura prognostica (es. sospensione condizionale): i due istituti hanno presupposti e finalità differenti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso di Cassazione il ricorrente può essere condannato oltre che alle spese processuali anche al pagamento di una somma a titolo di ammenda se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.