Cassazione Penale, Ordinanza n. 25010/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per calunnia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di calunnia contestato al capo B). L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero state erronee. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva questioni di merito già vagliate in appello e mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. La motivazione di merito era ritenuta immune da vizi, sia quanto all'elemento oggettivo, fondato sulle dichiarazioni convergenti delle persone offese e di una testimone oculare, sia quanto all'elemento soggettivo, desunto dalla querela presentata dall'imputato, ritenuta consapevolmente distorsiva dei fatti, oltre che dalla minaccia di "rovinare" una delle persone offese.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
La fattispecie di calunnia è richiamata come reato attribuito all'imputato; la Corte valorizza la sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del delitto.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso viene ritenuto non consentito in cassazione nella parte in cui sollecita una rivalutazione del fatto e delle prove sotto la veste di violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 6 Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
È richiamato il principio secondo cui la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio mediante censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio di motivazione, quando esse mirano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se è logicamente coerente e giuridicamente corretta, anche quando il ricorrente si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
- Nel delitto di calunnia l'elemento oggettivo può essere desunto da dichiarazioni convergenti delle persone offese e di eventuali testimoni oculari, mentre l'elemento soggettivo può emergere dalla consapevole alterazione della realtà contenuta nella denuncia o querela presentata dall'agente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura degli elementi di fatto e nella scelta dei criteri di apprezzamento della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →