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Sentenza

Sentenza n. 4173/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento della Delibera AGCom n. 410/22/CONS, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media”, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 17 gennaio 2023, e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque coordinato o connesso, in particolare della delibera 416/22/CONS “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023”.

Giustizia amministrativa202305089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCom n. 410/22/CONS sulla misura e sulle modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dagli operatori dei servizi media, nonché delibera n. 416/22/CONS recante modello telematico e istruzioni per il versamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266/2005 e degli artt. 14 e 19 del d.lgs. n. 208/2021, nonché dei principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, libertà di iniziativa economica, buon andamento, concorrenza e capacità contributiva. In particolare, hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere correlato ai soli costi specificamente sostenuti dall’AGCom per la regolazione, vigilanza e gestione del settore media, contestando l’inclusione di costi generali e trasversali dell’Autorità. È stata inoltre censurata l’assenza di una rendicontazione analitica dei costi, l’irragionevolezza dell’aliquota uniforme del 2 per mille dei ricavi per soggetti e attività eterogenei, la disparità rispetto all’aliquota dell’1,4 per mille applicata alle comunicazioni elettroniche, nonché la stima del fabbisogno del settore media in 28,1 milioni di euro e della relativa base imponibile. Le ricorrenti hanno altresì prospettato l’illegittimità del sistema di finanziamento dell’Autorità, ritenendo necessario un cofinanziamento statale e denunciando il rischio di subordinazione dell’AGCom agli operatori regolati e di regulatory capture, con conseguente questione di legittimità costituzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non applicabile al settore dei servizi media il principio di stretta corrispondenza tra contributi e costi specifici previsto per il settore delle comunicazioni elettroniche dalla direttiva 2002/20/CE e dalla relativa normativa nazionale. Ha rilevato che la delibera impugnata era corredata da una relazione tecnico-finanziaria e da un’adeguata esplicitazione dei criteri di calcolo, sottoposta al controllo della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La metodologia fondata sui Full Time Equivalent, con imputazione dei costi diretti e di una quota proporzionale dei costi trasversali indispensabili al funzionamento dell’Autorità, è stata ritenuta ragionevole, trasparente e idonea a garantire il nesso tra prelievo e costi amministrativi. La diversa aliquota rispetto alle comunicazioni elettroniche non integra disparità di trattamento, poiché deriva dal diverso rapporto tra costi di regolazione e ricavi nei rispettivi settori. Il contributo parametrato ai ricavi è stato ritenuto coerente con la capacità contributiva. Quanto al sistema di finanziamento, il Collegio ha escluso che l’art. 1, comma 65, l. n. 266/2005 imponga una quota minima di finanziamento statale: l’intero fabbisogno può essere posto a carico del mercato di riferimento quando non vi sia copertura a carico del bilancio dello Stato. È stata inoltre esclusa la violazione del diritto dell’Unione e il rischio di cattura del regolatore, in ragione del tetto legale del 2 per mille dei ricavi, che tutela sia gli operatori da prelievi eccessivi sia l’indipendenza dell’Autorità. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 65 e 66, l. 266/2005

    per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato; nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera

    La norma non impone un cofinanziamento statale minimo e consente che l’intero fabbisogno dell’Autorità sia finanziato dal mercato di riferimento; il limite massimo del 2 per mille costituisce garanzia contro prelievi arbitrari ed è funzionale anche a prevenire la cattura del regolatore.

  • artt. 14 e 19 d.lgs. 208/2021

    Individuano, rispettivamente, il titolo autorizzatorio del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari e il regime applicabile alle attività di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, rilevanti per l’individuazione dei soggetti tenuti al contributo.

  • art. 12 direttiva 2002/20/CE

    Il principio di stretta corrispondenza tra contributi e costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche e non è estensibile al settore dei servizi media.

  • art. 34 d.lgs. 259/2003

    Recepisce nel settore delle comunicazioni elettroniche il principio di correlazione tra contributi e costi specifici, non applicabile al contributo dovuto dagli operatori dei servizi media.

  • art. 53 Cost.

    La parametrizzazione del contributo ai ricavi assicura la correlazione del peso economico del prelievo alla dimensione economica dell’operatore ed è quindi compatibile con la capacità contributiva.

  • art. 1 e ss. l. 249/1997

    Costituiscono la disciplina istitutiva e organizzativa dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito della quale si collocano le funzioni di regolazione e vigilanza considerate ai fini della contribuzione.

Massime di principio

  • Il principio di stretta corrispondenza tra contributo e costi specifici di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale previsto per le comunicazioni elettroniche non è automaticamente estensibile ai contributi dovuti dagli operatori di altri settori regolati, quando manchi una specifica previsione normativa in tal senso.
  • Nella determinazione del contributo destinato a finanziare un’autorità indipendente, è legittimo utilizzare una metodologia basata sull’assorbimento delle risorse umane per macro-funzioni e imputare proporzionalmente ai diversi settori regolati anche i costi comuni e trasversali indispensabili al funzionamento dell’autorità, senza necessità di una rendicontazione riferita al costo di ogni singolo atto amministrativo.
  • Le scelte tecniche dell’autorità indipendente relative alla stima del fabbisogno finanziario e all’allocazione delle risorse sono sindacabili dal giudice amministrativo entro i limiti degli errori di fatto macroscopici, dell’illogicità manifesta e dell’inadeguatezza istruttoria; il controllo favorevole degli organi statali competenti costituisce un elemento rilevante nella verifica della ragionevolezza della determinazione.
  • La diversa aliquota contributiva applicata a settori regolati differenti non viola di per sé il principio di eguaglianza quando rifletta il diverso rapporto tra costi di regolazione stimati e ricavi complessivi dei rispettivi mercati.
  • L’art. 1, comma 65, della l. n. 266/2005 non impone una quota minima di finanziamento a carico del bilancio dello Stato; pertanto, in assenza di finanziamento statale, è legittimo che l’intero fabbisogno dell’autorità sia coperto dai soggetti operanti nel mercato di riferimento.
  • Il tetto massimo del contributo, parametrato ai ricavi, tutela contemporaneamente gli operatori da prelievi eccessivi e l’indipendenza dell’autorità regolatrice, poiché impedisce che i maggiori operatori divengano finanziatori prevalenti dell’autorità e possano condizionarne l’attività.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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