Sentenza n. 11894/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del 24/02/2026 con cui l’Ambasciata d’Italia a Tunisi ha revocato il visto d’ingresso per studio rilasciato alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del visto d’ingresso per studio rilasciato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto un visto nazionale di tipo D per motivi di studio sulla base della preimmatricolazione, tramite il portale Universitaly, a un corso di laurea presso l’Università di Pisa. Dopo l’ingresso in Italia non aveva perfezionato l’iscrizione presso tale ateneo, iscrivendosi invece a un diverso corso di laurea presso l’Università di Firenze. Rientrata in Tunisia per ragioni di salute, era stata respinta alla frontiera italiana perché il visto risultava annullato dall’autorità diplomatico-consolare, che aveva appreso dall’Università di Pisa della mancata immatricolazione. La ricorrente ha dedotto: travisamento dei fatti, errore sul presupposto, difetto assoluto di istruttoria e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’Ambasciata avrebbe dovuto verificare la sua iscrizione presso l’Università di Firenze; manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione e violazione dell’art. 97 Cost.; carenza e apparenza della motivazione, per omessa ponderazione dell’interesse pubblico e del legittimo affidamento; inapplicabilità della circolare ministeriale e violazione della gerarchia delle fonti e della disciplina del d.lgs. 286/1998. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha stralciato la relazione depositata dall’Amministrazione il giorno prima della camera di consiglio, ritenendola tardiva ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a., ma ha deciso la controversia sulla base degli elementi già disponibili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto comprovato che il visto fosse stato richiesto in relazione alla preimmatricolazione presso l’Università di Pisa e che tale iscrizione non fosse stata perfezionata. L’iscrizione successiva presso l’Università di Firenze non è stata ritenuta idonea a conservare il visto, anche perché la ricorrente non aveva comunicato il mutamento di ateneo alle autorità competenti e, secondo quanto rilevato dal Collegio, non aveva sostenuto esami, avendo presentato l’iscrizione a un esame solo dopo il respingimento alla frontiera. Il giudice ha affermato che, venuto meno il presupposto specifico sulla cui base il visto era stato rilasciato, il ritiro del titolo d’ingresso costituiva conseguenza necessaria, senza esercizio di discrezionalità e senza obbligo di ulteriori approfondimenti istruttori. Ha inoltre richiamato l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di visti e il rilievo prioritario dell’interesse dello Stato alla prevenzione del rischio migratorio, pur ritenendo che nel caso concreto non fosse neppure necessaria una valutazione discrezionale. Le censure relative a istruttoria, motivazione, sproporzione e gerarchia delle fonti sono state quindi ritenute infondate. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il termine di due giorni liberi per il deposito documentale cautelare è stato applicato per dichiarare tardiva e stralciare la relazione depositata dall’Amministrazione il giorno prima della camera di consiglio.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto e apparenza della motivazione; il TAR ha ritenuto infondate le relative censure, poiché il mancato perfezionamento dell’iscrizione presso l’ateneo indicato costituiva presupposto sufficiente per il ritiro del visto.
art. 97 Cost.
La ricorrente ne ha invocato i principi di buon andamento e imparzialità in relazione alla sproporzione della misura; la censura è stata respinta.
d.lgs. 286/1998
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina legale in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, sostenendo l’inapplicabilità dell’automatismo fondato su circolare ministeriale; la doglianza è stata respinta.
Massime di principio
- Il visto d’ingresso per motivi di studio, rilasciato sulla base della preimmatricolazione presso uno specifico ateneo, presuppone la coerenza tra il titolo di studio dichiarato e il successivo perfezionamento dell’iscrizione presso quell’ateneo; il mancato perfezionamento dell’iscrizione può giustificare il ritiro del visto.
- Lo straniero che, dopo avere ottenuto il visto sulla base dell’indicazione di uno specifico percorso universitario, intenda iscriversi presso un diverso ateneo deve rendere tale circostanza nota alle autorità competenti e non può invocare il principio di affidamento per sottrarsi alle conseguenze della scelta non comunicata, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
- Quando venga meno il presupposto fattuale specifico in relazione al quale è stato rilasciato un visto per studio, l’Amministrazione può procedere al ritiro del titolo senza essere tenuta, secondo la decisione, a svolgere ulteriori approfondimenti sull’eventuale iscrizione dello straniero presso un diverso ateneo.
- In materia di visti d’ingresso, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative è esterno e limitato alle macroscopiche abnormità logiche; l’interesse primario tutelato è quello dello Stato alla prevenzione del rischio migratorio, non l’interesse individuale all’ingresso nel territorio nazionale.
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