Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda fondi nella disponibilità degli appellanti, rispetto ai quali questi ultimi prospettano un pregiudizio connesso all'eventuale avvio di procedure finalizzate all'affitto. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di merito dell'appello né le censure specificamente dedotte contro la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Pur lasciando impregiudicati i profili di fumus boni iuris, da approfondire nella sede di merito, ha ritenuto assorbente la carenza di periculum in mora. Gli appellanti non hanno allegato né dimostrato l'irreparabilità del pregiudizio; inoltre, non risultava imminente l'avvio di procedure concretamente finalizzate all'affitto dei fondi, che erano comunque nella disponibilità degli appellanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla necessità di dimostrare il periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la domanda di sospensione può essere respinta per carenza assorbente del periculum in mora senza anticipare la decisione sui profili di fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e irreparabile; non è sufficiente prospettare un danno meramente eventuale.
  • L'assenza di imminenza dell'attività amministrativa o privata da cui deriverebbe il pregiudizio esclude, allo stato, il requisito dell'urgenza cautelare.
  • La disponibilità del bene da parte del richiedente può escludere l'irreparabilità del pregiudizio prospettato, quando non risultino imminenti procedure concretamente lesive.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.