Cassazione Penale, Sentenza n. 35347/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di applicazione della disciplina della continuazione rispetto a reati per i quali il ricorrente risultava condannato con sentenze irrevocabili. In cassazione è stata censurata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza di rigetto per mancata e manifesta illogicità: il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare gli elementi dimostrativi del vincolo di continuazione, non avrebbe seguito la giurisprudenza di legittimità, non avrebbe fornito un discorso logico e coerente e non avrebbe tenuto conto di precedenti riconoscimenti della continuazione pronunciati dal Tribunale di Pesaro e dal Tribunale di Trapani.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il giudice dell'esecuzione ha fornito motivazione congrua spiegando perché non si può ritenere un progetto unitario per tutti i reati, perché i riconoscimenti di continuazione effettuati dal Tribunale di Pesaro non si estendono automaticamente agli altri reati oggetto dell'istanza e perché mancavano allegazioni sufficienti per valutare richieste di riconoscimento parziale della continuazione. La motivazione è stata ritenuta logica e conforme ai canoni legali; la Corte ha inoltre osservato la genericità della censura relativa al provvedimento del Tribunale di Trapani per mancata produzione del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), con richiamo al principio della possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che consente la richiesta in sede di esecuzione del riconoscimento della continuazione tra reati per la determinazione dell'esecuzione; qui utilizzata come fondamento dell'istanza proposta dal ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo alla nullità o manifesta illogicità della motivazione; è il motivo invocato dal ricorrente per censurare l'ordinanza impugnata.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definisce il vincolo della continuazione (identità del disegno criminoso); la Corte richiama la sua interpretazione giurisprudenziale per stabilire i criteri di riconoscimento.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)
Giurisprudenza richiamata per precisare che l'identità del disegno criminoso richiede la preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte e non si confonde con il generale programma di vita delinquenziale.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sottolinea che il riconoscimento della continuazione richiede verifica di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e che i reati successivi dovevano essere programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 (Marinkovic)
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di precedenti unificazioni già operate in fase esecutiva e può discostarsene solo con specifiche e significative ragioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro tremila.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio per cui non è automaticamente esclusa la responsabilità per colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. richiede prova o elementi concreti dell'esistenza di un "disegno criminoso" unitario: non è sufficiente dimostrare una generica propensione del reo alla devianza.
- In sede di esecuzione (art. 671 cod. proc. pen.) la richiesta di riconoscimento della continuazione va sostenuta con indicatori concreti: omogeneità del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, modalità operative analoghe, sistematicità e programmazione delle condotte.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare specificamente perché non estendere preesistenti riconoscimenti di continuazione effettuati da altri giudici; può discostarsene solo fornendo ragioni specifiche e significative.
- Il ricorrente ha l'onere di allegare e documentare i provvedimenti cui si richiama (es. decisioni di altri Tribunali) e di rendere concrete le proprie allegazioni: la genericità o la mancata produzione di atti rende la censura inammissibile o inefficace.
- Il sindacato in Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della logicità e della conformità alle regole di diritto: non è possibile ottenere dalla Corte una rivalutazione di merito dei fatti già valutati dal giudice dell'esecuzione.
- Chi propone ricorso infondato o genericamente formulato corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (Cassa delle ammende); pertanto è prudente un'adeguata istruttoria e documentazione prima di impugnare.
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