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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35347/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di applicazione della disciplina della continuazione rispetto a reati per i quali il ricorrente risultava condannato con sentenze irrevocabili. In cassazione è stata censurata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza di rigetto per mancata e manifesta illogicità: il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare gli elementi dimostrativi del vincolo di continuazione, non avrebbe seguito la giurisprudenza di legittimità, non avrebbe fornito un discorso logico e coerente e non avrebbe tenuto conto di precedenti riconoscimenti della continuazione pronunciati dal Tribunale di Pesaro e dal Tribunale di Trapani.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il giudice dell'esecuzione ha fornito motivazione congrua spiegando perché non si può ritenere un progetto unitario per tutti i reati, perché i riconoscimenti di continuazione effettuati dal Tribunale di Pesaro non si estendono automaticamente agli altri reati oggetto dell'istanza e perché mancavano allegazioni sufficienti per valutare richieste di riconoscimento parziale della continuazione. La motivazione è stata ritenuta logica e conforme ai canoni legali; la Corte ha inoltre osservato la genericità della censura relativa al provvedimento del Tribunale di Trapani per mancata produzione del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), con richiamo al principio della possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente la richiesta in sede di esecuzione del riconoscimento della continuazione tra reati per la determinazione dell'esecuzione; qui utilizzata come fondamento dell'istanza proposta dal ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo alla nullità o manifesta illogicità della motivazione; è il motivo invocato dal ricorrente per censurare l'ordinanza impugnata.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Definisce il vincolo della continuazione (identità del disegno criminoso); la Corte richiama la sua interpretazione giurisprudenziale per stabilire i criteri di riconoscimento.

  • Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)

    Giurisprudenza richiamata per precisare che l'identità del disegno criminoso richiede la preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte e non si confonde con il generale programma di vita delinquenziale.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Sottolinea che il riconoscimento della continuazione richiede verifica di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e che i reati successivi dovevano essere programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.

  • Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 (Marinkovic)

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di precedenti unificazioni già operate in fase esecutiva e può discostarsene solo con specifiche e significative ragioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro tremila.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio per cui non è automaticamente esclusa la responsabilità per colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. richiede prova o elementi concreti dell'esistenza di un "disegno criminoso" unitario: non è sufficiente dimostrare una generica propensione del reo alla devianza.
  • In sede di esecuzione (art. 671 cod. proc. pen.) la richiesta di riconoscimento della continuazione va sostenuta con indicatori concreti: omogeneità del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, modalità operative analoghe, sistematicità e programmazione delle condotte.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare specificamente perché non estendere preesistenti riconoscimenti di continuazione effettuati da altri giudici; può discostarsene solo fornendo ragioni specifiche e significative.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare e documentare i provvedimenti cui si richiama (es. decisioni di altri Tribunali) e di rendere concrete le proprie allegazioni: la genericità o la mancata produzione di atti rende la censura inammissibile o inefficace.
  • Il sindacato in Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della logicità e della conformità alle regole di diritto: non è possibile ottenere dalla Corte una rivalutazione di merito dei fatti già valutati dal giudice dell'esecuzione.
  • Chi propone ricorso infondato o genericamente formulato corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (Cassa delle ammende); pertanto è prudente un'adeguata istruttoria e documentazione prima di impugnare.

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