Cassazione Penale, Sentenza n. 2869/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, contenuto nell'ordinanza dell'8/05/2023, della applicazione della disciplina della continuazione (ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) estesa ai reati giudicati con tre pronunce: 1) sentenza Corte d'appello di Brescia n.802/2019 (reato commesso il 18/01/2013); 2) sentenza G.U.P. Tribunale di Milano n.3411/2021; 3) sentenza G.U.P. Tribunale di Brescia n.3278/2011 (reato commesso il 18/12/2010). Il ricorrente chiedeva in particolare l'estensione della continuazione già riconosciuta fra le sentenze 1) e 2) anche al reato oggetto della sentenza 3). Il GIP rigettò l'istanza motivando, tra l'altro, con il richiamo all'art. 657, comma 4, c.p.p. (divieto in relazione a reato commesso anteriormente all'espiazione di pena per altro fatto) e con la disomogeneità temporale, territoriale e di modalità fra i reati 2) e 3).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia travisato il petitum (il ricorrente aveva chiesto solo l'estensione della continuazione già riconosciuta fra 1) e 2) al reato 3) e non la fungibilità/"credito pena") e abbia applicato impropriamente il divieto di cui all'art. 657, comma 4, confondendo profili diversi. Inoltre il GIP non ha adeguatamente considerato e motivato il contrasto con la valutazione già compiuta in sede di cognizione (riconoscimento irrevocabile della continuazione fra 1) e 2)) e non ha motivato il perché non estendere il beneficio al reato 3) pur essendo questi collocato nello stesso arco temporale e in contesti territoriali e fattuali correlati. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano - Sezione G.I.P., in diversa persona fisica, affinché rivaluti ex novo l'istanza attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'incidente di esecuzione per ottenere l'applicazione della continuazione; costituisce il titolo sostanziale dell'istanza presentata dall'interessato al giudice dell'esecuzione
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal GIP come "divieto" in relazione a reati commessi anteriormente all'espiazione di pena per altro fatto; la Corte ha rilevato che tale richiamo era estraneo al petitum e che il giudice dell'esecuzione non poteva confondere la questione della fungibilità/"credito pena" con quella della continuazione richiesta
art. 74 D.P.R. n. 309/90
Norma sostanziale sulla disciplina dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza di merito aveva fatto riferimento ad un'accusa/assoluzione ex art. 74, ritenuta comunque non decisiva per il riconoscimento della continuazione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione investito di istanza ex art. 671 c.p.p. deve rispettare e confrontarsi con le valutazioni irrevocabili già effettuate dal giudice della cognizione: non può contraddirle senza motivazione specifica e tassativa.
- Il tema della continuazione è distinto dalla fungibilità o dal riconoscimento di 'credito di pena': il giudice non può introdurre questioni non dedotte nel petitum o confondere i due piani decisionali.
- Se in sede di cognizione è stata riconosciuta la continuazione tra alcuni reati, l'esecuzione potrà valutare l'estensione della continuazione ad altri reati collocati nello stesso arco temporale o in contesti territoriali omogenei; il diniego deve essere motivato alla luce delle risultanze già accertate.
- La semplice distanza temporale, la differenza di luogo o modalità non sono di per sé ostative al riconoscimento della continuazione quando sussistano elementi oggettivi e valutazioni irrevocabili che indicano un disegno criminoso unitario; il giudice deve esaminare nel complesso le risultanze fattuali e giuridiche.
- In caso di vizi nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione (omessa valutazione di provvedimenti irrevocabili, motivazione insufficiente o confusione di questioni), la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio, spesso indicando la necessità di diverso collegio/giudice per garantire imparzialità e corretta rivalutazione.
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