Ordinanza n. 333/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 14.04.2023, rilasciato dal Comune di Montenero di Bisaccia (Cb) in favore di Caserio Nicolino e D''Amore Rita; - di tutti gli altri atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, così come acquisti ed indicati nel permesso di costruire oggetto di impugnazione, ivi inclusi: - la relazione di sopralluogo del Comune del 30.12.2020 - il parere della Commissione per il Paesaggio espresso nella seduta del 19/07/2019 n. 06/03; - l''accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell''art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Molise con n. 91355/2019 prot. in uscita 6666/2023 del 10.01.2023; - il presupposto parere favorevole vincolante reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise in data 19/01/2022, prot. n. 9952/22, con segnatura MICIMIC_SABAP-MOL/19/01/2022/0000743-P; - il presupposto parere del Direttore regionale dell''Ufficio autorizzazioni paesaggistiche- Zona di CB con nota prot. n. 117175 del 14.07.2021; - la Relazione Tecnica Illustrativa n. 2586/CB del 13.07.2021 tutti di contenuto sconosciuto; - il parere favorevole vincolante della Soprintendenza MIC/MIC_SABAP-MOL/30/11/2021/0013333-P, registrato al protocollo della Regione Molise col n. 194283/2021 del 30/11/2021. nonché per l’accertamento della natura abusiva e non sanabile del fabbricato oggetto del permesso impugnato in via principale, e per l’accertamento del conseguente obbligo dell''amministrazione di provvedere all''adozione dei provvedimenti di diffida alla rimozione e riduzione in pristino ai sensi dell''art.31 del d.P.R. n.380/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria relativo a un fabbricato, unitamente agli atti edilizi e paesaggistici presupposti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Montenero di Bisaccia in favore di privati, nonché gli atti presupposti, tra cui la relazione di sopralluogo comunale, i pareri della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza, l'accertamento di compatibilità paesaggistica regionale e ulteriori atti istruttori. Hanno inoltre chiesto l'accertamento della natura abusiva e non sanabile del fabbricato e dell'obbligo dell'amministrazione di adottare i provvedimenti di diffida alla rimozione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il giudizio non è stato esaminato nel merito, poiché è stata documentata la morte del difensore costituito per il Comune resistente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, rilevando che la morte del difensore costituito nell'interesse del Comune, documentata dai ricorrenti, determina l'interruzione ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 301 c.p.c. Non sono state decise le censure rivolte contro il permesso di costruire in sanatoria, gli atti paesaggistici presupposti o le domande di accertamento. Il giudizio dovrà proseguire secondo le regole applicabili alla riassunzione dopo l'interruzione.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
La causa di interruzione prevista dalla disciplina processuale amministrativa opera nel caso rilevato dal giudice e impone la dichiarazione di interruzione del processo.
art. 301 c.p.c.
La morte del difensore costituito determina l'interruzione del processo, applicandosi tale disciplina anche nel giudizio amministrativo in forza del rinvio operato dall'art. 79 c.p.a.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa della domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare provvedimenti di rimozione e riduzione in pristino; la relativa questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- La morte del difensore costituito per una parte determina l'interruzione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 79 c.p.a., in combinato disposto con l'art. 301 c.p.c.
- Quando emerge e viene documentata nel processo la morte del difensore costituito, il giudice deve dichiarare l'interruzione del giudizio senza procedere all'esame del merito delle domande e delle censure proposte.
- La dichiarazione di interruzione non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sulle domande di accertamento, che restano da esaminare dopo la regolare prosecuzione del giudizio.
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