Cassazione Penale, Sentenza n. 23275/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la presenza dell'imputato in primo grado e il richiamo all'elezione di domicilio già risultante in sentenza fossero sufficienti a soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del G.U.P. per mancata allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio. L'atto di impugnazione aveva la dicitura "già domiciliato presso lo studio del difensore"; il ricorrente ha sostenuto che era presente al giudizio di primo grado, che l'elezione di domicilio risultava dalla sentenza impugnata e che l'elezione era stata effettuata personalmente dall'imputato durante la detenzione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta può essere soddisfatta anche con riferimento a un'elezione effettuata nel corso del giudizio di primo grado, purché risultante in atti e il ricorrente fosse presente; il richiamo a una precedente elezione può equivalere all'allegazione quando è chiara la riferibilità all'imputato.
art. 611 c.p.p.
Norma processuale formale richiamata per il rito di trattazione del ricorso in Cassazione (procedimento ex art. 611 c.p.p.).
Riforma "Cartabia" (modifica art. 581 c.p.p.)
La riforma mira a garantire verità e corretto svolgimento delle impugnazioni: richiede attenzione alle elezioni di domicilio per facilitare le vocatio in iudicio e la conoscenza degli atti. Nel caso di imputato presente, l'esigenza formale di nuova allegazione può essere attenuata per non ostacolare l'accesso all'impugnazione.
Giurisprudenza della II Sezione (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024; n. 16480 del 29/02/2024)
Precedenti della stessa Sezione che hanno ritenuto sufficiente, quando l'imputato era presente in primo grado e aveva eletto domicilio presso il difensore, il richiamo all'elezione già risultante in atti piuttosto che la nuova allegazione materiale, al fine di evitare decisioni eccessivamente formali che impedirebbero l'accesso all'impugnazione.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado e l'elezione di domicilio è risultata dagli atti (es. dalla sentenza), il richiamo a tale elezione nell'atto di appello può essere considerato sufficiente ai fini dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., evitando l'inammissibilità per mera carenza formale.
- La giurisprudenza recente privilegia la sostanza rispetto alla forma: in presenza dell'indubbia volontà di appellare e della riferibilità dell'elezione all'imputato, non è necessaria una nuova allegazione formale della dichiarazione di domicilio.
- In caso di dubbi sulla situazione (es. mancata prova chiara dell'elezione o assenza dell'imputato in primo grado), il principio suggerisce che il giudice instauri un dialogo con la difesa per chiarire la situazione invece di dichiarare automaticamente l'inammissibilità.
- Quando l'imputato era assente in primo grado o non vi è un'elezione di domicilio chiaramente documentata, rimane necessario allegare la dichiarazione/elezione di domicilio unitamente all'atto di appello per evitare l'inammissibilità.
- La Riforma Cartabia orienta l'interpretazione verso soluzioni che favoriscano l'effettivo esercizio del diritto di impugnazione e la correttezza della comunicazione processuale; pertanto, l'interpretazione rigorosa e formalistica è sconsigliata quando ostacola i diritti del ricorrente.
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