Sentenza n. 105/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- il 13 dicembre 2024, notificata in pari data, avente ad oggetto “cessazione attività di intrattenimento”, con la quale, ex art. 54 T.U. n. 267/2000, è stata intimata alla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di titolare della Ditta Individuale "-OMISSIS-", l’immediata cessazione dell’attività di intrattenimenti danzanti, accertata dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- con verbale di contestazione di illecito amministrativo del 7 dicembre 2024, perché ritenuta abusiva; - nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale, presupposto e allo stato anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di immediata cessazione dell'attività di intrattenimento danzante ritenuta abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco, richiamando l'art. 54 del d.lgs. 267/2000, gli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e l'art. 666 c.p., le aveva ordinato di cessare immediatamente l'attività di intrattenimento danzante accertata dai Carabinieri. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e lesione delle garanzie partecipative. Il secondo denunciava difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di potere, sostenendo che il Comune si fosse limitato a recepire il verbale dei Carabinieri senza svolgere autonome verifiche. Il terzo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., dell'art. 666 c.p. e dell'art. 42 della l.r. Puglia n. 24/2015, sostenendo che la musica costituisse un'attività accessoria e complementare alla somministrazione, non soggetta a ulteriori autorizzazioni o segnalazioni. La ricorrente contestava inoltre la rilevanza degli elementi relativi alla presenza di una consolle, di un DJ, di un vocalist, di clienti che ballavano e della promozione delle serate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo di poter soprassedere all'esame dei profili in rito perché il gravame era manifestamente infondato nel merito. Ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. La mancata comunicazione di avvio era giustificata dalle effettive ragioni di particolare urgenza connesse alla tutela della pubblica incolumità; il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui le garanzie partecipative non devono essere applicate meccanicamente quando l'urgenza rende incompatibile il loro previo espletamento e l'interessato è comunque a conoscenza delle vicende lesive. Non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria: il SUAP aveva verificato la posizione della ricorrente e aveva rilevato che le pratiche presentate per piccoli trattenimenti musicali erano rimaste sospese o non istruite per carenza documentale. Il verbale dei Carabinieri e la successiva nota di trasmissione descrivevano inoltre una serata-evento con circa 150 persone, musica ad alto volume, DJ, consolle, vocalist, casse acustiche di notevole potenza e clienti che ballavano; tali elementi erano ritenuti sufficienti a escludere un semplice intrattenimento di sottofondo. Anche il terzo motivo è stato respinto. L'art. 42 della l.r. Puglia n. 24/2015 abilita i pubblici esercizi ai piccoli trattenimenti musicali senza ballo, sempre nel rispetto della normativa di settore, ma non copre un'attività nella quale la musica e il ballo assumono centralità nell'offerta al pubblico. La presenza di strumentazione professionale, DJ, vocalist, promozione degli eventi e balli della clientela dimostrava che l'intrattenimento non era meramente accessorio o complementare alla somministrazione. È stata ritenuta irrilevante anche la questione relativa alla verifica di incolumità ex art. 80 T.U.L.P.S., poiché l'ordinanza era plurimotivata e il d.P.R. n. 311/2001 consente, per locali e attività fino a 200 persone, la sostituzione della verifica della Commissione di vigilanza con la relazione di un tecnico abilitato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità fattuale della controversia.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
Costituisce la base normativa richiamata nell'ordinanza sindacale adottata per disporre l'immediata cessazione dell'attività ritenuta abusiva, in ragione della tutela della pubblica incolumità.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'atto quando ricorrono effettive ragioni di particolare urgenza incompatibili con il previo svolgimento della partecipazione procedimentale.
art. 68 T.U.L.P.S. n. 773/1931
Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Le attività di intrattenimento danzante e quelle che, per caratteristiche concrete, assumono natura di pubblico intrattenimento sono soggette a previa autorizzazione o, nei casi previsti, a SCIA.
art. 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931
Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Anche i pubblici trattenimenti temporanei esercitati professionalmente richiedono il titolo abilitativo previsto dalla disposizione, salva la sostituzione con SCIA nei casi stabiliti.
art. 80 T.U.L.P.S. n. 773/1931
La questione relativa alla verifica di incolumità non incide sull'esito quando l'ordinanza è sorretta da autonome e plurime ragioni; per le attività fino a 200 persone il d.P.R. n. 311/2001 consente la sostituzione della verifica della Commissione con una relazione tecnica abilitata.
art. 666 c.p.
È richiamato quale disposizione sanzionatoria delle violazioni relative agli spettacoli e trattenimenti pubblici abusivi.
art. 42 l.r. Puglia 16 aprile 2015, n. 24
I titoli abilitativi [...] concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Gli stessi titoli [...] abilitano [...] all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone.
La disposizione copre la diffusione sonora accessoria e i piccoli trattenimenti musicali senza ballo, entro i limiti quantitativi e funzionali previsti, ma non un'attività con musica e ballo aventi centralità nell'offerta.
art. 19 l. 241/1990
È richiamato dalle disposizioni degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. quale disciplina della SCIA sostitutiva della licenza per gli eventi che rispettano i limiti normativi.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato dal Consiglio di Stato in sede cautelare per disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere direttamente l'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- La diffusione musicale in un pubblico esercizio resta attività meramente accessoria alla somministrazione solo quando opera come sottofondo di modesta intensità e non costituisce una ragione autonoma di attrazione della clientela; quando, invece, la musica assume centralità mediante DJ, consolle, vocalist, impianti professionali, pubblicizzazione degli eventi e balli della clientela, si configura un pubblico intrattenimento soggetto al titolo abilitativo previsto dagli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.
- L'art. 42 della l.r. Puglia n. 24/2015 abilita i pubblici esercizi ai piccoli trattenimenti musicali senza ballo, entro il limite di cento persone e senza allestimenti idonei a trasformare il locale in luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento; tale disciplina non legittima attività danzanti o eventi nei quali la componente musicale costituisca una caratteristica centrale dell'offerta.
- La presenza anche di una parte dei clienti intenta a ballare può concorrere, insieme agli altri elementi concreti dell'evento, a escludere la natura di semplice trattenimento musicale complementare; non è necessario che l'intera clientela partecipi al ballo.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando sussistono effettive ragioni di particolare urgenza, come la tutela della pubblica incolumità, tali da non consentire di posticipare l'intervento amministrativo al previo svolgimento delle garanzie partecipative.
- Il difetto di istruttoria non sussiste quando l'amministrazione, oltre a considerare gli accertamenti degli organi di polizia, svolge verifiche autonome sulla posizione amministrativa dell'esercente e l'atto si fonda su una pluralità di ragioni autonomamente idonee a sorreggerlo.
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