Sentenza n. 1295/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza presentata dal ricorrente in data 17.02.2025 volta ad ottenere il trasferimento ex lege 104/92; nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso in tempi compatibili con la dovuta assistenza alla madre bisognevole di cure come sarà esplicitato nel corso del presente atto; nonchè per il risarcimento del danno da ritardo ritratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che l'atto di rinuncia, previamente notificato e depositato, integrasse una valida rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., essendo rispettati i requisiti formali previsti dalla norma. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di trasferimento ex lege 104/1992 presentata il 17 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su un'istanza di trasferimento ex lege 104/1992, nonché all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante un provvedimento espresso in tempi compatibili con le esigenze di assistenza della madre bisognosa di cure. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo. Prima dell'udienza camerale, il ricorrente ha notificato e depositato un atto di espressa rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, se notificata e depositata nel rispetto dei requisiti formali previsti, determina la definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali disposta mediante oscuramento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso previamente notificata alle altre parti e depositata in giudizio, quando rispetta i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a., comporta l'estinzione del processo amministrativo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.
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