Cassazione Penale, Sentenza n. 1373/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per il delitto di minaccia (fatto del 16/06/2018, espressione rivolta alla persona offesa: "Ti ammazzo .... ammazzo tutti") per tre motivi: 1) vizio di procedibilità/irregolarità della querela (denuncia-querela presentata dal coniuge Tone Dorin e non dalla persona offesa, assenza di identificazione della parte offesa nel verbale) con richiamo agli artt. 336 e 337 c.p.p. e 120 c.p.; 2) violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (si contestava che la condotta fosse non occasionalmente rilevante e che il giudice non avesse valutato la non opposizione della parte offesa); 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche per carenza di motivazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto infondato il vizio di procedibilità: la querela sottoscritta dalla parte offesa e la sua presenza al momento della denuncia orale del coniuge costituiscono tempestiva ratifica con effetto "ex tunc", e la mancanza di identificazione nel corpo del verbale non invalida l'atto se è accertata la sicura provenienza; in aggiunta la parte offesa si è costituita parte civile. Sulla seconda censura ha ritenuto il motivo generico e ha confermato che il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione sul diniego della particolare tenuità, rilevando la non occasionalità e il concreto pericolo derivante dalle minacce accompagnate dal lancio di oggetti e dallo sferrare calci alla porta. Sulla terza censura ha ritenuto anch'essa generica: poiché l'imputato non aveva indicato specifiche circostanze di fatto a fondamento della richiesta di attenuanti generiche, il semplice richiamo del giudice all'assenza di elementi positivi è sufficiente a motivare il diniego. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 336 e 337 cod. proc. pen.
La Corte interpreta che una querela presentata da soggetto non legittimato è valida se vi è tempestiva ratifica da parte della persona offesa: la ratifica produce effetto "ex tunc" e sanifica l'atto precedente, e la mancata identificazione nel verbale non determina invalidità se è accertata la sicura provenienza dell'atto
art. 120 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente ma non assunto come decisivo nel provvedimento: la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma di quest'articolo
art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (particolare tenuità del fatto)
La norma non è applicabile se la condotta, pur formalmente qualificabile come minaccia, integra elementi di non trascurabile offensività e di reale pericolo (nel caso specifico: minacce gravi accompagnate dal lancio di oggetti e dallo sferrare calci alla porta), idonei a escludere la particolare tenuità
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che la giustificherebbero, l'onere motivazionale del giudice per negare l'attenuante è assolto con il richiamo all'assenza di elementi positivi che possano giustificare la concessione
Massime di principio
- Una querela inizialmente raccolta da terzo (es. coniuge) può essere validamente "sanata" dalla ratifica tempestiva e manifesta della persona offesa; la ratifica ha effetto ex tunc e rende la querela procedibile
- La mancata identificazione anagrafica della persona che presenta la querela non comporta nullità se è possibile accertare la sicura provenienza dell'atto e la volontà della parte offesa
- La causa di improcedibilità per particolare tenuità non si applica quando la condotta presenta elementi oggettivi di pericolosità o reiterazione (es. minacce gravi accompagnate da lanci di oggetti o violazione della dimora), che ne mostrano la non occasionalità
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario specificare le circostanze di fatto che le sorreggono; una richiesta vaga o non motivata rende legittimo per il giudice un diniego motivato anche con il solo richiamo all'assenza di elementi positivi
- Motivi di ricorso formulati in termini generici e non confrontati con le ragioni di merito ben esposte dalla sentenza impugnata rischiano l'inammissibilità in sede di cassazione
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)
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