Sentenza n. 801/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: - della determinazione dirigenziale n. 1670 del 27 novembre 2025, con la quale la Città di Altamura ha disposto l'aggiudicazione in favore della Società Enfo Service S.r.l. della gara per l'affidamento del “Servizio di gestione e cura del verde pubblico del Comune di Altamura”, CIG: B649A2822E; - della comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 36/2023, del 28 novembre 2025, con la quale la Città di Altamura ha comunicato ai concorrenti l'aggiudicazione disposta in favore della Società Enfo Service S.r.l. della gara per l'affidamento del “Servizio di gestione e cura del verde pubblico del Comune di Altamura”, CIG: B649A2822E; - dei verbali di gara n. 1 del 6 maggio 2025 e n. 2 del 13 maggio 2025; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice inerenti alla valutazione delle offerte tecniche; - di tutti gli atti relativi al procedimento di verifica di anomalia, anche non conosciuti, con i quali è stato verificato con esito positivo il costo della manodopera, i costi di sicurezza aziendali, la congruità dell'offerta ivi compresa la Relazione del 12 novembre 2025, con la quale il RUP e la Commissione di gara hanno ritenuto che l'offerta dell'aggiudicatario “rispetta i requisiti di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, come richiesto dall'art. 110, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici”; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, relativi al procedimento di verifica dei requisiti; - all'occorrenza, della determinazione dirigenziale n. 741 del 27 maggio 2025, con la quale è stata disposta la nomina della Commissione di gara; - della determina a contrarre n. 299 del 27 febbraio 2025, del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato speciale d'appalto e di ogni altro atto o documento facente parte della lex specialis, nei limiti dei motivi di ricorso; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; e per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento danni per equivalente; quanto ai motivi aggiunti: della nota del 29 dicembre 2025, con la quale il Servizio contratti e appalti della Città di Altamura ha affermato che “la documentazione di gara della società ENFO SERVICE srl e del secondo graduato” sarebbe stata “pubblicata in piattaforma TUTTOGARE nella medesima giornata in cui è stata comunicata l’aggiudicazione e in cui si è proceduto alla pubblicazione nell’area pubblica della determinazione e dei verbali della Commissione di gara”, nonché all’occorrenza dell’art. 27 del Disciplinare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di gestione e cura del verde pubblico del Comune di Altamura in favore dell'impresa risultata prima classificata, nonché gli atti di gara, la verifica di anomalia e gli atti relativi alla verifica dei requisiti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi terza nella procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa gestore uscente, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia o caducazione del contratto, il subentro e il risarcimento in forma specifica. Le censure riguardavano, in particolare, la mancata esclusione dell'aggiudicataria per asserita omessa dichiarazione e insussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; l'illegittimità della verifica dei requisiti; l'inattendibilità del giudizio di anomalia, anche con riferimento al costo della manodopera, alla clausola sociale e alla sostenibilità dell'offerta; nonché, con motivi aggiunti, la tardiva pubblicazione della documentazione di gara e l'illegittimità della relativa disciplina. La ricorrente contestava inoltre la valutazione delle offerte e gli atti della procedura nei limiti dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento dell'aggiudicazione, ritenendo infondate le censure principali. Quanto ai requisiti speciali, il disciplinare prevedeva che la stazione appaltante verificasse il relativo possesso mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico; la piattaforma imponeva l'utilizzo della Sezione Alfa del DGUE, mentre l'accertamento analitico era demandato al FVOE. L'aggiudicataria aveva reso le dichiarazioni richieste e caricato nel FVOE la documentazione comprovante i requisiti. Il requisito di capacità tecnico-professionale risultava inoltre dimostrato da contratti stipulati con il Comune, per un importo almeno pari a euro 1.883.994,67, superiore alla soglia richiesta; non era quindi decisivo il riferimento ai soli certificati rilasciati da altro committente, poiché la stazione appaltante era tenuta ad acquisire d'ufficio i dati rilevanti ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 445/2000. Quanto alla verifica di anomalia, il giudice ha ritenuto che l'aggiudicataria non avesse modificato l'importo complessivo dell'offerta, ma avesse fornito spiegazioni sulle modalità con cui l'offerta poteva essere sostenibile e realizzabile, anche in ragione delle economie di scala e dell'organizzazione aziendale. Il giudizio positivo del RUP e della Commissione, riferito al costo della manodopera, alla clausola sociale, all'organizzazione e alle soluzioni tecniche, è stato quindi ritenuto sufficiente. Le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse e di tardività dei motivi aggiunti sono state assorbite, potendo il giudice prescindervi per l'infondatezza della domanda principale. Le censure relative alla mancata esclusione della seconda classificata sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo incidere sull'esito della controversia dopo il rigetto della domanda contro l'aggiudicataria. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
comunicazione dell'aggiudicazione
La norma è richiamata quale base della comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti.
art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023
l'offerta rispetta i requisiti di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
La verifica dell'anomalia deve accertare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta; le giustificazioni possono dimostrare la sostenibilità complessiva senza modificare l'importo offerto.
art. 43 d.P.R. 445/2000
la Stazione appaltante ha l'obbligo di acquisire d'ufficio
La stazione appaltante deve acquisire d'ufficio le informazioni e i documenti comprovanti requisiti già documentabili presso pubbliche amministrazioni, senza limitarsi alla documentazione proveniente da un solo committente.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede che i requisiti speciali siano verificati mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico e la piattaforma richiede nel DGUE soltanto le dichiarazioni previste dalla relativa sezione, non è fondata la censura di omessa dichiarazione analitica se il concorrente ha reso le dichiarazioni richieste e ha caricato nel FVOE la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
- La verifica del requisito di capacità tecnico-professionale non deve necessariamente fondarsi sui certificati provenienti da un singolo committente: la stazione appaltante può e deve acquisire d'ufficio, anche presso la propria amministrazione, la documentazione idonea a comprovare l'esperienza richiesta.
- Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, l'operatore economico può spiegare la sostenibilità dell'offerta mediante economie di scala, organizzazione aziendale e soluzioni tecniche efficienti, senza che ciò costituisca modifica dell'offerta economica quando resta invariato l'importo complessivo offerto.
- Una volta respinta la domanda di annullamento dell'aggiudicazione in favore del primo classificato, le censure dirette contro la mancata esclusione del concorrente secondo classificato diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, se non possono più procurare al ricorrente un'utilità concreta.
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