Cassazione Penale, Ordinanza n. 01500/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva deciso in tema di trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo si lamentava l'omessa motivazione sulla sanzione sostitutiva ritenuta più idonea, sostenendo che il giudice di appello non avesse adeguatamente esaminato la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa. La Corte di cassazione rileva però che, secondo la sentenza impugnata, la difesa aveva già chiesto la detenzione domiciliare e aveva chiarito che il motivo di appello doveva intendersi come diretto alla sostituzione con qualsiasi sanzione sostitutiva; da ciò la Corte desume l'assenza di una concreta violazione degli interessi del ricorrente e la genericità del motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico, meramente oppositivo e privo di fondamento, in quanto la sentenza impugnata dava conto della richiesta difensiva di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare e della più ampia istanza di applicazione di qualsiasi sanzione sostitutiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La norma è richiamata come titolo di reato oggetto del giudizio; la decisione non affronta il merito della sua configurazione, ma solo una questione attinente al trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
È implicitamente richiamato nella statuizione finale sulla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che denunci omessa motivazione sulla scelta della sanzione sostitutiva è inammissibile per genericità quando non individui una reale omissione decisoria e si risolva in una contestazione meramente oppositiva.
- Non sussiste lesione dell'interesse del ricorrente se la sentenza impugnata dà atto che la difesa aveva già richiesto la sostituzione della pena detentiva e che l'istanza era stata formulata in termini ampi, comprensivi di qualsiasi sanzione sostitutiva.
- In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata; se la motivazione esiste ed esclude il lamentato vizio, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
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