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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1729

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1729 della Commissione, del 22 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Culurgionis d'Ogliastra (IGP)]

Normativa europea32016R1729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Culurgionis d'Ogliastra" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP. La Commissione vi procede perché la domanda italiana è stata pubblicata e non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Culurgionis d'Ogliastra" come indicazione geografica protetta (IGP) per una specifica pasta alimentare.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Culurgionis d'Ogliastra" e al prodotto agricolo/alimentare identificato come classe 2.5 "Pasta alimentare" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina altri prodotti o denominazioni.

Culurgionis d'Ogliastra (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1729 della Commissione registra la denominazione "Culurgionis d'Ogliastra" nel registro UE delle DOP e IGP, qualificandola come indicazione geografica protetta. L'atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a seguito della pubblicazione della domanda italiana e dell'assenza di opposizioni.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che presuppone la pubblicazione della domanda di registrazione. Nel caso di specie, la domanda relativa a "Culurgionis d'Ogliastra" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione evidenzia inoltre che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento; per questo motivo la registrazione può essere disposta.

Oggetto della protezione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Culurgionis d'Ogliastra" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 2.5 "Pasta alimentare" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato come base classificatoria per la registrazione.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'ordinamento UE.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 registra la denominazione "Culurgionis d'Ogliastra" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 2.5 "Pasta alimentare" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodottiregistrazione delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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