Regolamento (UE) 2016/2071
Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico del sistema MRV del trasporto marittimo introdotto dal regolamento (UE) 2015/757. In particolare, uniforma i fattori di emissione predefiniti per alcuni carburanti, estende la possibilità di usare determinate modalità di determinazione della densità del carburante e chiarisce alcune regole di calcolo di distanza, tempi di viaggio e carico delle navi ro-ro. L’obiettivo è rendere il monitoraggio delle emissioni di CO2 più armonizzato, comparabile e coerente con prassi e standard internazionali ed europei.
Modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sui metodi di monitoraggio delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo e sulle altre informazioni pertinenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle società e alle navi rientranti nel regolamento (UE) 2015/757, ossia alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Incide sui metodi di calcolo/monitoraggio delle emissioni di CO2 e sui dati accessori da registrare e comunicare, con particolare riferimento al consumo di carburante, alla densità del carburante, alla determinazione di tratta, distanza e carico trasportato per le navi ro-ro. Non disciplina nuove fattispecie sostanziali autonome, ma aggiorna gli allegati tecnici del regime MRV marittimo; è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei metodi di monitoraggio delle emissioni di CO2 nel trasporto marittimo
Il regolamento delegato (UE) 2016/2071 interviene sul regolamento (UE) 2015/757, che disciplina il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. La modifica mira ad armonizzare i criteri tecnici di calcolo e di raccolta dei dati, valorizzando prassi del settore, standard internazionali e orientamenti IMO, così da rendere più uniforme e comparabile il sistema MRV per le navi che operano verso, da o tra porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.
Ambito e finalità dell’intervento
L’intervento non crea un nuovo regime autonomo, ma aggiorna gli allegati tecnici del regolamento base. Il contesto è quello della riduzione efficace, dal punto di vista dei costi, delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo, perseguendo una maggiore accuratezza dei dati monitorati e una migliore armonizzazione delle modalità di calcolo tra le società soggette agli obblighi MRV.
Calcolo delle emissioni di CO2
La parte A dell’allegato I viene sostituita e ribadisce che le emissioni di CO2 si calcolano applicando la formula "consumo di carburante × fattore di emissione". Il consumo di carburante include quello dei motori principali, dei motori ausiliari, delle turbine a gas, delle caldaie e dei generatori di gas inerte; il carburante consumato all’interno dei porti all’ormeggio deve essere calcolato separatamente.
Il regolamento introduce valori predefiniti di fattore di emissione per i principali carburanti impiegati a bordo:
- diesel/gasolio (qualità da DMX a DMB secondo ISO 8217): 3,206 t-CO2/t-carburante;
- olio combustibile leggero (qualità da RMA a RMD): 3,151;
- olio combustibile pesante (qualità da RME a RMK): 3,114;
- GPL: propano 3,000 e butano 3,030;
- LNG: 2,750;
- metanolo: 1,375;
- etanolo: 1,913.
Per i biocarburanti, i combustibili alternativi non fossili e gli altri carburanti privi di un valore predefinito, il testo rinvia all’applicazione di fattori di emissione appropriati.
Densità del carburante e comparabilità dei metodi di monitoraggio
Nell’allegato I, parte B, il regolamento amplia le modalità di determinazione della densità del carburante, con l’obiettivo di rendere omogenei i metodi A, B e C. La densità può essere ricavata:
- dalla densità misurata dal fornitore al momento del rifornimento e indicata in fattura o nella BDN;
- in alternativa, da un’analisi svolta in un laboratorio accreditato per l’analisi del carburante, se disponibile.
Questa opzione, già prevista per il metodo B, viene estesa agli altri metodi interessati per favorire un’attuazione armonizzata e coerente con la prassi del settore e con la norma ISO 3675:1998.
Regole sul monitoraggio delle tratte: ormeggio a ormeggio, tempi e distanza
L’allegato II viene modificato per chiarire il criterio di misurazione delle tratte. Le date e ore di partenza e arrivo devono essere riportate da ormeggio a ormeggio, utilizzando GMT/UTC. La distanza percorsa deve essere calcolata dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo ed espressa in miglia nautiche.
Tale precisazione serve a rendere più esatti i punti di inizio e fine delle tratte e a uniformare i parametri utilizzati per monitorare il tempo trascorso in mare e la distanza percorsa.
Carico trasportato dalle navi ro-ro
Per le navi ro-ro, il regolamento inserisce un criterio più flessibile per il monitoraggio del carico trasportato. Il carico può essere definito come:
- massa effettiva del carico a bordo; oppure
- numero di unità di carico (ad esempio autocarri, autovetture) o metri di corsia occupati, moltiplicati secondo i valori predefiniti del loro peso.
La modifica è coerente con gli orientamenti IMO sull’indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) e con la norma CEN EN 16258:2012, ed è finalizzata a tenere conto più adeguatamente delle prassi del settore.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone che gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento delegato.
Calcolo delle emissioni di CO2 e fattori di emissione
L’allegato sostituisce la parte A dell’allegato I, confermando la formula di calcolo delle emissioni come consumo di carburante moltiplicato per fattore di emissione. Sono fissati valori predefiniti per diversi carburanti: diesel/gasolio 3,206; olio combustibile leggero 3,151; olio combustibile pesante 3,114; GPL propano 3,000 e butano 3,030; LNG 2,750; metanolo 1,375; etanolo 1,913 t-CO2/t-carburante. Per biocarburanti, combustibili non fossili alternativi e altri carburanti senza valore predefinito si applicano fattori appropriati.
Determinazione della densità del carburante
Nell’allegato I, parte B, per i metodi di monitoraggio interessati, la densità può essere determinata non solo sulla base della densità indicata dal fornitore in fattura o nella BDN, ma anche mediante analisi svolta in un laboratorio accreditato per l’analisi del carburante, se disponibile.
Chiarimenti sul monitoraggio delle tratte
Nell’allegato II, parte A, punto 1, le date e ore di partenza e arrivo devono essere riportate da ormeggio a ormeggio usando l’ora di Greenwich (GMT/UTC). La distanza percorsa è calcolata dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo ed espressa in miglia nautiche.
Carico trasportato dalle navi ro-ro
Per le navi ro-ro, il carico trasportato è definito come massa effettiva del carico a bordo oppure, in alternativa, come numero di unità di carico o metri di corsia occupati, moltiplicati secondo i valori predefiniti del loro peso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 set 2016Regolamento (UE) 2016/1703
- Regolamento · 22 set 2016Regolamento (UE) 2016/1704
- Regolamento · 22 set 2016Regolamento (UE) 2016/1729
- Regolamento · 22 set 2016Regolamento (UE) 2016/1730
- Regolamento · 22 set 2016Regolamento (UE) 2016/1905
- Regolamento · 22 set 2016Regolamento (UE) 2016/2072
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →