Regolamento (UE) 2016/2072
Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro armonizzato per la verifica dei piani di monitoraggio e delle relazioni sulle emissioni di CO2 delle navi, oltre alle regole di accreditamento e sorveglianza dei verificatori. Definisce obblighi informativi, metodologie di verifica basate sul rischio, soglie di rilevanza, visite in sito, riesame indipendente e contenuto della relazione di verifica. Regola inoltre competenze, imparzialità, documentazione interna e banche dati pubbliche dei verificatori accreditati. L’obiettivo è garantire dati solidi, comparabili e affidabili nel sistema MRV marittimo dell’Unione.
Regolamento delegato che disciplina le regole comuni per la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni e l’accreditamento/sorveglianza dei verificatori nel sistema MRV della CO2 del trasporto marittimo.
Ambito di applicazione
Si applica alle società armatoriali/gestori soggetti al regolamento (UE) 2015/757, ai verificatori incaricati di valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni, nonché agli organismi nazionali di accreditamento che accreditano e sorvegliano tali verificatori ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo, con effetti su navi, tratte, consumo di carburante e altre informazioni pertinenti, nell’ambito territoriale dell’Unione e, per i profili SEE, anche nei limiti del testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo. Sono escluse soltanto le materie non contemplate dal regolamento (UE) 2015/757 o già disciplinate dal regolamento (CE) n. 765/2008, che restano regolate da quest’ultimo per gli aspetti di accreditamento non coperti dal presente atto.
Regolamento delegato (UE) 2016/2072: verifica e accreditamento dei verificatori nel sistema MRV marittimo
Il regolamento attua le disposizioni del regolamento (UE) 2015/757 in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo, specificando regole operative per la verifica dei piani di monitoraggio e delle relazioni sulle emissioni, nonché per l’accreditamento dei verificatori. Il legislatore delegato sottolinea, nei considerando, la necessità di un quadro armonizzato, indipendente e tecnicamente competente, capace di evitare duplicazioni e di assicurare dati affidabili, solidi e comparabili nel tempo.
Ambito e finalità del sistema
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/757 e integra, per gli aspetti di accreditamento non disciplinati in modo specifico, il regolamento (CE) n. 765/2008. Si applica alle società soggette agli obblighi MRV marittimi, ai verificatori che valutano i piani di monitoraggio e verificano le relazioni sulle emissioni, e agli organismi nazionali di accreditamento che rilasciano, sorvegliano e, se necessario, sospendono o revocano l’accreditamento.
Definizioni e criteri interpretativi
L’articolo 2 contiene le definizioni centrali del sistema, tra cui quelle di accreditamento, difformità, ragionevole garanzia, soglia di rilevanza e dei diversi profili di rischio (intrinseco, di controllo, di non individuazione e di verifica). Vengono inoltre definiti i ruoli professionali rilevanti: auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo, responsabile del riesame indipendente, esperto tecnico, valutatore e valutatore responsabile. Tali definizioni sono essenziali per comprendere la ripartizione delle responsabilità nella catena verifica/accreditamento.
Presunzione di conformità e norme armonizzate
L’articolo 3 attribuisce rilievo alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: il verificatore che ne dimostri la conformità è considerato conforme ai requisiti dei capi II e III, nella misura in cui tali norme coprano quei requisiti. Il regolamento utilizza quindi il meccanismo della presunzione di conformità per favorire uniformità tecnica e ridurre il contenzioso applicativo.
Valutazione dei piani di monitoraggio
Gli articoli 4-9 disciplinano la prima macro-fase del sistema MRV: la valutazione del piano di monitoraggio della nave. La società deve fornire il piano nel formato previsto dal modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927; se il piano non è in inglese, deve essere trasmessa una traduzione in inglese. Prima della valutazione, la società deve inoltre fornire documentazione sugli impianti della nave, sui certificati delle fonti di emissione, su flussimetri, procedure e processi esterni richiamati nel piano, oltre agli aggiornamenti necessari in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione.
Il verificatore deve accertare completezza, accuratezza, pertinenza e conformità del piano rispetto al regolamento (UE) 2015/757. In concreto, deve verificare che sia stato usato il modello corretto e che tutte le voci obbligatorie siano compilate; che il piano descriva correttamente fonti di emissione, apparecchiature di misura, sistemi e procedure; che, ove richiesta, la deroga al monitoraggio “per tratta” sia adeguatamente supportata; e che eventuali informazioni sui sistemi di gestione esistenti o sulle norme armonizzate di qualità, ambiente o gestione siano pertinenti ai fini MRV.
Il verificatore può utilizzare indagini, ispezione documentale, osservazioni e altre tecniche di audit. È prevista di regola una visita in sito, orientata a verificare la conoscenza delle procedure, la localizzazione dei dati critici e la correttezza delle informazioni; la visita può essere omessa solo in presenza di presupposti specifici, che devono essere motivati nella documentazione interna di verifica. Se il verificatore rileva difformità, le segnala tempestivamente alla società e ne consente la correzione prima dell’inizio del periodo di riferimento. Il processo si chiude con un riesame indipendente interno e con la comunicazione scritta delle conclusioni, che attestano la conformità o la presenza di difformità incompatibili con il regolamento.
Verifica delle relazioni sulle emissioni
Gli articoli 10-21 disciplinano la verifica della relazione annuale sulle emissioni. Prima dell’avvio della verifica, la società deve fornire l’elenco delle tratte del periodo di riferimento, la relazione dell’anno precedente se non già verificata dal medesimo verificatore, e il piano o i piani di monitoraggio applicati con le relative conclusioni di conformità. Su richiesta del verificatore, devono essere resi disponibili documenti di bordo e documenti bunker, dati su passeggeri, carico, distanza percorsa e tempo trascorso in mare, nonché altre informazioni tecniche rilevanti, incluse prove sulla manutenzione e taratura delle apparecchiature di misura, estratti dei dati dei flussimetri e, se del caso, dati da sistemi di misurazione diretta delle emissioni.
Il verificatore deve impostare la verifica con approccio basato sul rischio, analizzando rischi intrinseci, di controllo e di non individuazione. Deve concentrare l’attenzione sui settori a maggiore rischio, in particolare tratte, consumo di carburante, emissioni di CO2, distanza, tempo in mare, carico e aggregazioni dei dati. Il piano di verifica deve contenere almeno un programma delle attività e un piano di campionamento dei dati. Nella fase esecutiva il verificatore applica il piano, verifica l’effettiva esistenza e attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione e, se del caso, delle attività di controllo interne documentate.
La verifica dei dati richiede prove dettagliate, riscontro con fonti primarie ed esterne, riconciliazioni, controlli soglia e ricalcoli. Il verificatore deve controllare la completezza delle fonti di emissione, la completezza dei dati delle tratte rientranti nel campo di applicazione del regolamento, la coerenza tra dati aggregati e documentazione di supporto, la coerenza tra consumo aggregato di carburante e carburante acquistato o fornito, e l’attendibilità/accuratezza dei dati.
Anche in questa fase sono previste visite in sito, di regola presso i siti rilevanti in base alla valutazione dei rischi; la visita può essere omessa solo se il verificatore dispone di conoscenza sufficiente, il sistema è sufficientemente semplice o tutti i dati possono essere acquisiti e valutati a distanza. Se emerge la necessità di una verifica a bordo, il verificatore può decidere di visitare la nave. Ogni deroga alla visita va motivata nella documentazione interna.
Soglia di rilevanza, inesattezze e conclusione della verifica
L’articolo 15 stabilisce una soglia di rilevanza del 5% sia per il consumo di carburante e le emissioni di CO2, sia per le altre informazioni pertinenti come merci trasportate, attività di trasporto, distanza percorsa e tempo trascorso in mare. L’articolo 17 disciplina il trattamento di inesattezze e difformità: il verificatore le segnala tempestivamente, richiede correzioni entro un termine ragionevole, e in mancanza di correzione può chiedere spiegazioni prima di emettere la relazione di verifica. Le inesattezze non corrette devono essere valutate in termini di incidenza complessiva sulle emissioni o sulle altre informazioni pertinenti; anche scostamenti sotto soglia possono essere considerati rilevanti in ragione di entità, natura o circostanze.
Per concludere la verifica, il verificatore deve confermare il completamento di tutte le attività, svolgere le analisi finali dei dati aggregati, verificare la conformità della relazione al regolamento (UE) 2015/757, sottoporre documentazione e progetto di relazione al riesame indipendente e autorizzare la firma della relazione finale. Deve inoltre notificare alla Commissione e allo Stato di bandiera della nave se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del documento di conformità. La relazione di verifica deve indicare chiaramente se la relazione sulle emissioni è conforme o non conforme e contenere gli elementi minimi elencati dall’articolo 20, inclusi dati identificativi, riferimento ai piani di monitoraggio, sintesi delle procedure, eventuali modifiche significative, inesattezze non corrette, raccomandazioni di miglioramento e sottoscrizione finale.
Requisiti organizzativi e professionali dei verificatori
Il capo III impone ai verificatori un’organizzazione interna robusta. Devono essere istituiti un processo di mantenimento delle competenze, criteri generali e specifici di competenza, una formazione continua e una valutazione almeno annuale del rendimento del personale. Ogni incarico deve essere affidato a una squadra di verifica adeguata, composta almeno da un auditor MRV, con eventuali ulteriori auditor o esperti tecnici in base alla complessità del caso.
Gli auditor devono conoscere il regolamento (UE) 2015/757, il presente regolamento e i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1927 e 2016/1928, oltre ai relativi orientamenti della Commissione, e possedere competenze di revisione dati, valutazione della rilevanza, analisi dei rischi e valutazione di sistemi informativi e di controllo. Il responsabile del riesame indipendente deve possedere le stesse competenze di base dell’auditor e capacità ulteriori di verifica critica della completezza della documentazione e della sufficienza degli elementi probatori. Gli esperti tecnici possono essere utilizzati sotto direzione e responsabilità dell’auditor o del responsabile del riesame.
Il verificatore deve inoltre adottare procedure formali, un sistema di gestione della qualità, regole di comunicazione con la società, misure di riservatezza, processi per reclami e ricorsi e la possibilità di emettere una relazione riveduta se si accerti un errore dopo l’invio della relazione di verifica. La documentazione interna di verifica deve consentire al riesame indipendente e all’organismo nazionale di accreditamento di ricostruire l’intero processo. Sono inoltre previsti obblighi stringenti di imparzialità e indipendenza: il verificatore non può fornire consulenza sul sistema di monitoraggio e comunicazione che poi verifica, non può affidare a terzi il riesame indipendente o il rilascio della relazione e deve evitare qualsiasi rischio inaccettabile di conflitto di interessi.
Accreditamento, vigilanza e revoca
Il capo IV disciplina l’accreditamento dei verificatori, che riguarda la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni. Gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il richiedente e il suo personale hanno le competenze necessarie, operano effettivamente secondo i requisiti del regolamento e rispettano gli obblighi di competenza, imparzialità e indipendenza. Le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro chiedono l’accreditamento secondo il regolamento (CE) n. 765/2008; i soggetti non stabiliti nell’Unione possono rivolgersi all’organismo nazionale di qualsiasi Stato membro che rilasci accreditamenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/757.
La domanda deve contenere le informazioni richieste dalla norma armonizzata e, su richiesta, ulteriori dati su procedure, competenze del personale, imparzialità, esperti tecnici, documentazione interna e registri. La valutazione dell’organismo di accreditamento comprende esame documentale, visita in sito e osservazione diretta del personale; in caso di difformità, il richiedente deve adottare azioni correttive e l’organismo può chiedere ulteriori informazioni o follow-up. Il certificato di accreditamento, se rilasciato o rinnovato, dura cinque anni.
Ogni verificatore accreditato è soggetto a vigilanza annuale, che deve iniziare entro dodici mesi dal rilascio del certificato e comprendere almeno una visita in sito e l’osservazione del personale. Prima della scadenza il verificatore è rivalutato; in qualsiasi momento può essere effettuata una valutazione straordinaria se emergono modifiche significative dello status o dell’operatività. L’organismo nazionale può sospendere o revocare l’accreditamento per inosservanza dei requisiti, per richiesta del verificatore, per condanna per frode di un dirigente o per informazioni false intenzionali; le decisioni sono impugnabili secondo il diritto nazionale e producono effetti dalla notifica.
Organismi nazionali di accreditamento e banche dati pubbliche
Il capo V designa gli organismi nazionali di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 come autorità competenti per l’accreditamento nel sistema MRV marittimo. Essi devono operare secondo la norma armonizzata richiamata dal regolamento. Per ogni valutazione devono costituire una squadra di valutazione con un valutatore responsabile e, se necessario, altri valutatori o esperti tecnici con competenze pertinenti. La banca dati pubblica dei verificatori accreditati deve contenere nome, numero di accreditamento, indirizzo, Stati membri in cui il verificatore opera, date di rilascio e scadenza e le eventuali misure amministrative adottate. Ogni variazione di status va comunicata alla Commissione con formulario standard, e l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 facilita l’accesso armonizzato alle banche dati nazionali.
Entrata in vigore
L’articolo 47 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 delimita il regolamento alla valutazione dei piani di monitoraggio, alla verifica delle relazioni sulle emissioni e ai requisiti di competenza, procedure, accreditamento e supervisione dei verificatori. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, accreditamento, difformità, ragionevole garanzia, soglia di rilevanza, rischi intrinseco/di controllo/di non individuazione/di verifica, inesattezza, inesattezza rilevante, sito, documentazione interna di verifica, auditor MRV, responsabile del riesame indipendente, esperto tecnico, valutatore e valutatore responsabile.
Presunzione di conformità tramite norme armonizzate
L’articolo 3 prevede che il verificatore che dimostri conformità alle pertinenti norme armonizzate, o a parti di esse, sia considerato conforme ai requisiti dei capi II e III nella misura in cui tali norme coprano i requisiti in questione.
Valutazione dei piani di monitoraggio
Gli articoli 4-9 disciplinano le informazioni che la società deve fornire, la valutazione del piano da parte del verificatore, le visite in sito, la gestione delle difformità, il riesame indipendente e le conclusioni scritte. La società deve trasmettere il piano nel modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, con traduzione inglese se necessario, e ulteriori documenti pertinenti; il verificatore accerta completezza, accuratezza, pertinenza e conformità al regolamento (UE) 2015/757, può svolgere indagini, ispezioni e osservazioni, e può prescindere dalla visita in sito solo in casi specifici motivati.
Verifica delle relazioni sulle emissioni e approccio basato sul rischio
Gli articoli 10-21 disciplinano gli obblighi documentali della società, la valutazione dei rischi, il piano di verifica, le attività di verifica, le visite in sito, la verifica dei dati, il trattamento di inesattezze e difformità, la conclusione della verifica, le raccomandazioni di miglioramento, la relazione di verifica e il riesame indipendente. La verifica si fonda su un approccio basato sul rischio e su un esame dei dati di tratte, carburante, emissioni, distanza, tempo in mare, carico e aggregazioni di dati; il verificatore utilizza prove dettagliate, controlli incrociati, riconciliazioni e ricalcoli.
Soglia di rilevanza
L’articolo 15 fissa la soglia di rilevanza al 5% dei totali comunicati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e, per le altre informazioni pertinenti, al 5% dei totali comunicati per merci trasportate, attività di trasporto, distanza percorsa e tempo trascorso in mare.
Requisiti per i verificatori: competenze, indipendenza e documentazione
Gli articoli 22-30 impongono ai verificatori un processo di mantenimento delle competenze, la costituzione di squadre di verifica adeguate, requisiti tecnici per auditor e responsabili del riesame, ricorso a esperti tecnici, procedure e sistema di gestione della qualità, documentazione interna, registri, riservatezza e rigorosi requisiti di imparzialità e indipendenza. È vietato svolgere attività di verifica in presenza di conflitti di interesse o di rischio inaccettabile per l’imparzialità, anche quando il verificatore fornisca consulenza o assistenza tecnica sul sistema di monitoraggio e comunicazione.
Accreditamento, vigilanza e misure amministrative
Gli articoli 31-41 definiscono l’ambito dell’accreditamento, gli obiettivi del processo di accreditamento, i criteri per la domanda, la valutazione, la decisione e il certificato di accreditamento, la vigilanza annuale, la rivalutazione, le valutazioni straordinarie e le misure di sospensione o revoca. Il certificato dura cinque anni; la vigilanza annuale deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio del certificato; la sospensione o revoca è possibile in caso di non conformità, condanna per frode di un membro dell’alta dirigenza o informazioni false intenzionali.
Ruolo degli organismi nazionali di accreditamento e banche dati pubbliche
Gli articoli 42-46 attribuiscono i compiti di accreditamento agli organismi nazionali designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, disciplinano la composizione delle squadre di valutazione, i requisiti di competenza dei valutatori, il ricorso a esperti tecnici e l’istituzione di una banca dati pubblica dei verificatori accreditati con dati identificativi, Stati membri di operatività, date di rilascio/scadenza e misure amministrative. Ogni cambiamento di status va comunicato alla Commissione tramite formulario standard.
Entrata in vigore
L’articolo 47 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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