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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1730

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1730 della Commissione, del 22 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pizzoccheri della Valtellina (IGP)]

Normativa europea32016R1730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» nel registro UE delle IGP. La registrazione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. L’atto individua anche la classe merceologica del prodotto e fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» come indicazione geografica protetta (IGP)

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell’Unione, della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» per un prodotto alimentare rientrante nella classe 2.5 «Pasta alimentare» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; l’iscrizione consegue alla domanda presentata dall’Italia e alla mancata notifica di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione di «Pizzoccheri della Valtellina» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1730 della Commissione dà attuazione alla procedura di riconoscimento di una indicazione geografica protetta per la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina». L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude il procedimento avviato su domanda italiana, in assenza di opposizioni.

Presupposti e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione dell’atto. La domanda di registrazione della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione dispone la registrazione.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» è iscritta nel registro delle DOP e delle IGP come IGP. Il regolamento precisa inoltre che la denominazione identifica un prodotto della classe 2.5 «Pasta alimentare» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore e portata nell’Unione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

La denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» è registrata come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’articolo 1.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 2.5 «Pasta alimentare» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione presentata dall’Italia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geografichequalità dei prodottimercato interno

Testo integrale

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