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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1703

Regolamento (UE) 2016/1703 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 28 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1126/2008 recependo nel diritto UE le modifiche IASB su IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 in tema di entità d’investimento. La finalità è chiarire quando un’entità d’investimento può/dovrebbe non consolidare le controllate e come deve fornire l’informativa di bilancio, incluse specifiche eccezioni per alcune controllate che forniscono servizi connessi all’attività d’investimento. Le imprese devono applicare le modifiche ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2016 o successivamente; è ammessa l’applicazione anticipata con indicazione in nota.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’UE le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 28 relative alle entità d’investimento e all’eccezione di consolidamento.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono bilanci conformi agli IFRS nell’Unione europea, in quanto integra il corpus dei principi contabili internazionali adottati con il regolamento (CE) n. 1126/2008. Le modifiche riguardano, in particolare, le entità d’investimento, le controllanti di entità d’investimento, le società collegate e le joint venture, nonché l’informativa sulle partecipazioni in altre entità. Restano escluse o non interessate le ipotesi espressamente indicate negli IFRS modificati, come i piani per benefici successivi al rapporto di lavoro e altri piani per benefici a lungo termine cui si applica lo IAS 19; inoltre, nel testo recepito, ogni riferimento all’IFRS 9 va letto come riferimento allo IAS 39, poiché l’IFRS 9 non era ancora adottato dall’Unione.

Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento

Il regolamento (UE) 2016/1703 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per allineare il diritto contabile UE alle modifiche IASB pubblicate nel dicembre 2014 su IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28. L’intervento chiarisce il trattamento contabile delle entità d’investimento, in particolare in relazione all’eccezione dall’obbligo di consolidamento e agli obblighi informativi connessi.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1606/2002, base dell’adozione degli IFRS nell’Unione, e prende atto che le modifiche soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Il testo recepisce inoltre la necessità tecnica di sostituire i riferimenti all’IFRS 9 con lo IAS 39, poiché l’IFRS 9 non risultava ancora adottato dall’Unione al momento dell’adozione del regolamento.

Modifiche all’IFRS 10: bilancio consolidato e entità d'investimento

L’IFRS 10 continua a prevedere che la controllante presenti il bilancio consolidato, ma rafforza e precisa le eccezioni. In particolare, una controllante non è tenuta a redigere il consolidato se ricorrono cumulativamente le condizioni dell’esenzione già prevista: controllo da parte di altra entità, informazione e assenza di dissenso degli azionisti terzi, assenza di negoziazione pubblica dei titoli, assenza di deposito di un prospetto o bilancio presso autorità di mercato per l’emissione di strumenti finanziari e presenza di un bilancio pubblico IFRS della capogruppo o controllante intermedia che consolida, o valuta al fair value a conto economico, le controllate.

Il nuovo paragrafo 4B introduce un’ulteriore esenzione specifica per la controllante che sia essa stessa un’entità d’investimento e che debba valutare tutte le controllate al fair value rilevato a conto economico. Il nucleo della disciplina riguarda poi l’eccezione di consolidamento per le entità d’investimento: salvo la speciale ipotesi del paragrafo 32, tali entità non consolidano le controllate e non applicano l’IFRS 3 quando ottengono il controllo di un’altra entità, ma la valutano al fair value rilevato a conto economico. Se tuttavia una controllata non è essa stessa un’entità d’investimento e svolge principalmente servizi collegati all’attività di investimento della controllante, deve essere consolidata e si applica l’IFRS 3.

Il regolamento precisa anche che la controllante di un’entità d’investimento deve consolidare tutte le entità da essa controllate, incluse quelle controllate tramite un’entità d’investimento controllata, salvo che anche la controllante sia un’entità d’investimento.

Criteri per identificare un'entità d'investimento

L’appendice B dell’IFRS 10 viene integrata per chiarire come individuare un’entità d’investimento. La qualificazione richiede, in sostanza, che lo scopo dell’entità sia unicamente quello di investire fondi per ottenere rivalutazione del capitale, redditi da investimento o entrambi. I documenti costitutivi e di offerta, nonché il modo in cui l’entità si presenta verso terzi, costituiscono indici rilevanti.

Il testo consente anche lo svolgimento di servizi connessi agli investimenti, come consulenza, gestione, assistenza e servizi amministrativi, purché l’entità continui a soddisfare la definizione di entità d’investimento. Inoltre, sono ammesse alcune attività accessorie, come la prestazione di servizi di gestione e consulenza strategica o di assistenza finanziaria a favore di una partecipata, se intraprese per massimizzare il rendimento dell’investimento e se non costituiscono una significativa attività commerciale distinta o una rilevante fonte di reddito separata.

Modifiche all'IFRS 12: informativa sulle partecipazioni in altre entità

L’IFRS 12 viene modificato per coordinare l’informativa con il nuovo regime delle entità d’investimento. Il principio non si applica ai bilanci separati soggetti allo IAS 27, ma se un’entità detiene partecipazioni in entità strutturate non consolidate e redige soltanto il bilancio separato, deve comunque applicare le disposizioni informative dei paragrafi 24-31. Inoltre, un’entità d’investimento che redige un bilancio in cui tutte le controllate sono valutate al fair value rilevato a conto economico ai sensi dell’IFRS 10 deve comunque fornire l’informativa specifica richiesta dall’IFRS 12 sulle entità d’investimento.

Modifiche allo IAS 28: esenzione dal metodo del patrimonio netto e criteri applicativi

Lo IAS 28 viene modificato per estendere la logica dell’esenzione anche alle partecipazioni in collegate e joint venture. Un’entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto se è esentata dal consolidamento ai sensi dell’IFRS 10, paragrafo 4(a), oppure se ricorrono condizioni sostanzialmente analoghe: controllo da parte di altra entità, informazione e assenza di opposizione degli azionisti terzi, strumenti non negoziati su mercati pubblici, assenza di deposito presso autorità di vigilanza per l’emissione di strumenti finanziari e presenza di un bilancio pubblico IFRS della capogruppo o controllante intermedia.

Vengono poi ribadite e precisate le regole tecniche del metodo del patrimonio netto: la quota di pertinenza del gruppo in una collegata o joint venture si calcola sommando le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite capogruppo e controllate, con esclusione di quelle detenute da altre collegate o joint venture del gruppo. Il bilancio della collegata o joint venture deve essere utilizzato sulla base di principi contabili uniformi; se i principi adottati sono differenti, occorre procedere alle rettifiche necessarie, salvo la nuova eccezione del paragrafo 36A, che consente, quando la collegata o joint venture è un’entità d’investimento, di considerare la sua valutazione al fair value delle controllate.

Decorrenza, applicazione anticipata e disposizioni transitorie

Le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È espressamente consentita l’applicazione anticipata, ma tale circostanza deve essere indicata. Per l’adozione iniziale e per l’applicazione delle modifiche successive, le disposizioni transitorie limitano l’obbligo di fornire informazioni quantitative al solo esercizio immediatamente precedente la data di prima applicazione, ferma restando la facoltà di presentare anche dati dell’esercizio corrente o di esercizi comparativi precedenti.

Effetti pratici per i destinatari

Per i gruppi italiani che redigono il bilancio consolidato o applicano l’equity method, il regolamento impone un esame più puntuale della qualifica di entità d’investimento e del perimetro di consolidamento. In pratica, occorre verificare se la controllante o una controllata rientrino nella definizione di entità d’investimento, se operino servizi essenziali collegati all’attività d’investimento e se possano quindi beneficiare dell’eccezione o, al contrario, debbano essere consolidate. Sul piano informativo, restano comunque necessari specifici disclosure nel bilancio ai sensi dell’IFRS 12.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento 1126/2008

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato per recepire le modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 pubblicate dallo IASB nel dicembre 2014 e denominate "Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento".

Rinvio interpretativo all’IFRS 9

Ogni riferimento all’IFRS 9 contenuto nell’allegato del regolamento deve essere letto come riferimento allo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione", poiché l’IFRS 9 non era ancora adottato dall’Unione.

Data di applicazione delle modifiche

Le imprese applicano le modifiche dall’inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente. È consentita l’applicazione anticipata, purché sia indicata.

Eccezione dall’obbligo di consolidamento per alcune controllanti (IFRS 10, par. 4 e 4B)

Una controllante non redige il bilancio consolidato se è una società totalmente o parzialmente controllata, gli azionisti terzi sono informati e non si oppongono, i titoli non sono negoziati su mercati pubblici, non vi è deposito presso autorità di regolamentazione per l’emissione di strumenti finanziari e la capogruppo o controllante intermedia redige un bilancio pubblico conforme agli IFRS. Inoltre, una controllante che è un’entità d’investimento non è tenuta al consolidato se deve valutare tutte le controllate al fair value rilevato a conto economico.

Eccezione di consolidamento per le entità d’investimento (IFRS 10, parr. 31-33)

L’entità d’investimento, salvo eccezione, non consolida le controllate e non applica l’IFRS 3 all’acquisizione del controllo, ma le valuta al fair value rilevato a conto economico secondo l’IFRS 9/IAS 39. Se una controllata non è essa stessa un’entità d’investimento e svolge principalmente servizi connessi all’attività d’investimento della controllante, deve invece essere consolidata e si applica l’IFRS 3. La controllante di un’entità d’investimento deve consolidare tutte le entità da essa controllate, incluse quelle controllate tramite un’entità d’investimento controllata, salvo che la controllante sia anch’essa un’entità d’investimento.

Criteri per qualificarsi come entità d’investimento (IFRS 10, app. B)

Vengono precisati i criteri sostanziali della qualifica di entità d’investimento: finalità esclusiva di investire fondi per rivalutazione del capitale e/o proventi da investimento; possibilità di fornire servizi collegati agli investimenti, anche rilevanti, purché la qualifica resti soddisfatta; possibilità di svolgere alcune attività collegate agli investimenti se finalizzate a massimizzare il rendimento e non costituenti una distinta attività commerciale o fonte rilevante di reddito.

Informativa sulle entità d’investimento (IFRS 12, par. 6 e app. C)

L’IFRS 12 non si applica ai bilanci separati soggetti allo IAS 27, ma se un’entità detiene partecipazioni in entità strutturate non consolidate e redige solo il bilancio separato deve applicare i paragrafi 24-31. Inoltre, un’entità d’investimento che redige un bilancio in cui tutte le controllate sono valutate al fair value rilevato a conto economico deve comunque fornire l’informativa sulle entità d’investimento richiesta dall’IFRS 12.

Esenzione dal metodo del patrimonio netto (IAS 28, par. 17)

Un’entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a partecipazioni in collegate o joint venture se è esentata dal consolidamento ai sensi dell’IFRS 10, par. 4(a), oppure se ricorrono condizioni analoghe: controllo di un’altra entità con informazione e assenza di obiezione degli azionisti terzi, non negoziazione dei titoli su mercati pubblici, assenza di deposito presso autorità di regolamentazione per l’emissione di strumenti finanziari e redazione da parte della capogruppo o controllante intermedia di un bilancio pubblico conforme agli IFRS.

Metodo del patrimonio netto: principi e uniformità contabile (IAS 28, parr. 26-36A)

Si chiarisce che molte procedure del metodo del patrimonio netto sono analoghe a quelle del consolidamento e che la quota di pertinenza del gruppo in una collegata o joint venture include le partecipazioni dirette e indirette tramite capogruppo e controllate, escludendo quelle detenute da altre collegate o joint venture del gruppo. Il bilancio deve essere redatto con principi contabili uniformi per operazioni simili; se la collegata o joint venture adotta principi diversi, occorre rettificarli, salvo il nuovo paragrafo 36A, che consente, per partecipazioni in una collegata/joint venture che sia entità d’investimento, di considerare la valutazione al fair value effettuata da tale entità d’investimento sulle proprie controllate.

Disposizioni transitorie e obbligo di informativa sull’adozione anticipata

Per IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28, le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2016 o successivamente; è consentita l’adozione anticipata e, se effettuata, deve essere indicata. Sono previste regole transitorie in materia di informazioni comparative, limitando in particolare l’obbligo di presentare dati quantitativi all’esercizio immediatamente antecedente la prima applicazione, salvo facoltà di presentare dati ulteriori.

Come è indicizzato

Materiebilancicontabilitàinformativa finanziariamercati finanziari

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