Regolamento (UE) 2016/1905
Regolamento (UE) 2016/1905 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 15 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento inserisce nell’ordinamento UE l’IFRS 15, nuovo principio sulla contabilizzazione dei ricavi da contratti con i clienti, sostituendo IAS 11 e IAS 18 e varie interpretazioni collegate. Stabilisce un modello unico basato sul trasferimento del controllo di beni e servizi al cliente, con regole dettagliate su identificazione del contratto, obbligazioni di fare, determinazione del prezzo dell’operazione, allocazione del corrispettivo, costi contrattuali e informativa. Prevede inoltre modifiche consequenziali ad altri principi IFRS per garantire coerenza sistematica e disciplina transitoria per la prima applicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’UE l’IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" e gli adeguamenti consequenziali ad altri principi IFRS.
Ambito di applicazione
Si applica alle società che redigono il bilancio ai sensi degli IFRS adottati nell’Unione europea, in particolare per la rilevazione, valutazione, presentazione e informativa dei ricavi derivanti da contratti con i clienti e per i connessi costi contrattuali. Incide inoltre, per coordinamento, su numerosi principi e interpretazioni richiamati nell’allegato del regolamento (tra cui IFRS 1, 3, 4, 9, IAS 1, 2, 12, 16, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40 e varie interpretazioni IFRIC/SIC). L’obbligo di applicazione decorre, per le società, dal primo esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2018 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Regolamento (UE) 2016/1905 – adozione dell’IFRS 15 sui ricavi da contratti con i clienti
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per introdurre nell’Unione l’IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" e per apportare gli adeguamenti necessari ad altri principi contabili internazionali. Il nuovo standard sostituisce il precedente modello fondato su IAS 11 e IAS 18 con un approccio unitario basato sul trasferimento del controllo dei beni o servizi al cliente.
Finalità e logica di fondo dell’IFRS 15
L’obiettivo del principio è fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni utili sulla natura, l’importo, la tempistica e l’incertezza dei ricavi e dei connessi flussi finanziari. Il criterio generale è che i ricavi vadano rilevati per un importo che rifletta il corrispettivo cui l’entità si aspetta di avere diritto in cambio dei beni o servizi promessi.
Ambito di applicazione
L’IFRS 15 si applica a tutti i contratti con i clienti, salvo alcune esclusioni espressamente previste: leasing, contratti assicurativi, determinati strumenti finanziari e accordi disciplinati da altri IFRS sul consolidamento, joint arrangements, bilancio separato e partecipazioni in collegate e joint venture. Non si applica inoltre agli scambi non monetari tra entità dello stesso ramo di attività effettuati per agevolare le vendite. La nozione di "cliente" presuppone che la controparte acquisisca beni o servizi prodotti nell’attività ordinaria dell’entità in cambio di corrispettivo.
Identificazione del contratto e contratti complessi
Il principio richiede che il contratto sia contabilizzato solo se sono presenti approvazione, diritti e obblighi identificabili, condizioni di pagamento determinate, sostanza commerciale e probabilità di incasso. Se più contratti sono conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente con lo stesso cliente, essi devono essere raggruppati in presenza di un unico obiettivo commerciale, dipendenza reciproca del corrispettivo o integrazione in un’unica obbligazione di fare.
La modifica contrattuale può essere trattata come contratto separato se introduce beni o servizi distinti e un corrispettivo coerente con i prezzi di vendita a sé stanti; altrimenti l’effetto va contabilizzato sul contratto esistente, con adeguamenti cumulativi o prospettici a seconda che i beni o servizi residui siano distinti oppure no.
Obbligazioni di fare e trasferimento del controllo
Le promesse del contratto devono essere scomposte in obbligazioni di fare: singoli beni o servizi distinti, oppure serie di elementi sostanzialmente simili trasferiti con lo stesso schema. Il principio precisa che non costituiscono obbligazioni di fare le mere attività preparatorie o amministrative che non trasferiscono alcun bene o servizio al cliente.
I ricavi sono rilevati quando il cliente acquisisce il controllo. Il trasferimento può avvenire nel tempo se ricorre una delle tre condizioni alternative: ricezione e utilizzo simultanei dei benefici, creazione o miglioramento di un’attività controllata dal cliente, oppure assenza di uso alternativo per l’entità unitamente a un diritto esigibile al pagamento della prestazione completata. In mancanza, il ricavo si rileva in un momento specifico, valutando indici quali il diritto al pagamento, il trasferimento del titolo, il possesso fisico, i rischi e benefici e l’accettazione del cliente.
Per le obbligazioni adempiute nel tempo, i progressi devono essere misurati con metodi basati sugli output o sugli input, scelti in modo da rappresentare fedelmente l’adempimento. Il principio richiede aggiornamenti alla fine di ogni esercizio e, se i progressi non sono ragionevolmente misurabili, consente la rilevazione dei ricavi solo nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.
Prezzo dell’operazione, variabilità e finanziamento
Il prezzo dell’operazione include il corrispettivo fisso e variabile a cui l’entità ritiene di avere diritto, al netto di importi incassati per conto terzi. Il corrispettivo variabile deve essere stimato con il metodo del valore atteso o dell’importo più probabile e può essere incluso nel prezzo solo nella misura in cui sia altamente probabile che non si verifichi un significativo storno dei ricavi cumulati.
Se tra trasferimento e pagamento intercorre un intervallo che conferisce una componente di finanziamento significativa, il corrispettivo va attualizzato usando un tasso che rifletta una separata operazione di finanziamento. È previsto un espediente pratico se il differimento non supera un anno. Gli effetti finanziari devono essere esposti separatamente dai ricavi.
Il corrispettivo non monetario va valutato al fair value, o indirettamente se il fair value non è stimabile attendibilmente. Il corrispettivo da pagare al cliente riduce di regola il prezzo dell’operazione, salvo che rappresenti il pagamento di un bene o servizio distinto ricevuto dal cliente.
Allocazione del prezzo dell’operazione
Il prezzo dell’operazione deve essere allocato tra le obbligazioni di fare sulla base dei prezzi di vendita a sé stanti, determinati preferibilmente con prezzi osservabili e, in mancanza, mediante stime. Il principio disciplina metodi di stima, ripartizione degli sconti e allocazione del corrispettivo variabile a specifiche obbligazioni o a specifici beni o servizi.
Le successive variazioni del prezzo dell’operazione non impongono una nuova ripartizione generale del prezzo, ma vanno allocate secondo la base originaria, salvo il caso di modifiche contrattuali o di corrispettivo variabile attribuibile a specifiche prestazioni.
Costi contrattuali
I costi incrementali per ottenere un contratto devono essere iscritti come attività se recuperabili; in alternativa, possono essere spesati immediatamente se il periodo di ammortamento non supera un anno. I costi per l’adempimento del contratto possono essere capitalizzati solo se sono direttamente correlati al contratto o a un contratto previsto, generano nuove risorse utilizzabili per l’adempimento futuro e si prevede il recupero.
Sono esclusi dalla capitalizzazione i costi generali e amministrativi non addebitabili al cliente, le inefficienze, i costi relativi a prestazioni già rese e quelli non chiaramente riferibili a obbligazioni ancora da adempiere. Le attività capitalizzate vanno ammortizzate coerentemente al trasferimento dei beni o servizi e sottoposte a verifica di impairment.
Presentazione in bilancio e informativa
Se una parte del contratto è stata adempiuta, l’entità deve presentare una attività derivante da contratto o una passività derivante da contratto, a seconda del rapporto tra prestazione resa e pagamento ricevuto; i crediti incondizionati vanno presentati separatamente. Il principio impone inoltre un’informativa articolata: ricavi disaggregati, saldi iniziali e finali di crediti e saldi contrattuali, spiegazione delle variazioni rilevanti, descrizione delle obbligazioni di fare, del prezzo assegnato alle obbligazioni residue, dei metodi e giudizi significativi adottati e delle attività iscritte per costi di ottenimento o esecuzione.
Disposizioni transitorie e rapporti con altri principi
L’IFRS 15 si applica agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2018 o data successiva; è consentita l’applicazione anticipata. Alla prima applicazione l’entità può adottare la piena retroattività oppure l’approccio retroattivo semplificato con rilevazione dell’effetto cumulativo alla data di prima applicazione. Il regolamento modifica anche vari altri principi e interpretazioni per coordinare definizioni, criteri di valutazione e riferimenti normativi, inclusi IFRS 1, 3, 4, 9 e diversi IAS, nonché IFRIC 12 e SIC-27/SIC-32.
Nel complesso, il provvedimento ha un forte impatto operativo su imprese e gruppi che rendicontano secondo gli IFRS, perché incide non solo sulla tempistica di riconoscimento dei ricavi ma anche su classificazione patrimoniale, impairment, informativa e trattamento di contratti complessi, royalties, resi, garanzie, diritti non esercitati e costi di acquisizione/adempimento dei contratti.
Disposizioni principali
Adozione dell’IFRS 15 e modifiche al regolamento 1126/2008
L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l’IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" e modifica diversi standard e interpretazioni per allinearli al nuovo principio. I riferimenti all’IFRS 9 contenuti nell’allegato devono, ai fini del regolamento, leggersi come riferimenti allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Sono inoltre sostituiti gli IAS 11 e 18 e le interpretazioni IFRIC 13, 15, 18 e SIC-31.
Decorrenza dell’applicazione
L’articolo 2 impone alle società di applicare le modifiche al più tardi a partire dall’inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.
Entrata in vigore del regolamento
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Finalità dell’IFRS 15
Il principio mira a fornire informazioni utili sulla natura, l’importo, la tempistica e l’incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari derivanti da contratti con i clienti. Il criterio cardine è la rilevazione dei ricavi in misura corrispondente al corrispettivo che l’entità si attende di avere diritto in cambio dei beni o servizi trasferiti.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’IFRS 15 si applica a tutti i contratti con i clienti, salvo i contratti di leasing (IAS 17), i contratti assicurativi (IFRS 4), gli strumenti finanziari e alcuni diritti/obbligazioni già disciplinati da IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 e IAS 28, nonché gli scambi non monetari tra entità dello stesso ramo di attività per agevolare le vendite. Si applica solo se la controparte è un "cliente", cioè ottiene beni o servizi prodotti nell’attività ordinaria dell’entità in cambio di corrispettivo.
Identificazione del contratto e gestione delle modifiche
Il contratto è contabilizzato solo se sono soddisfatti cinque criteri: approvazione del contratto, identificazione dei diritti delle parti, condizioni di pagamento, sostanza commerciale e probabilità di incasso del corrispettivo. Il principio disciplina anche il raggruppamento di contratti conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente e la contabilizzazione delle modifiche contrattuali, che possono essere trattate come contratto separato oppure come modifica del contratto esistente, con effetti cumulativi o prospettici secondo i casi.
Individuazione delle obbligazioni di fare
All’inizio del contratto l’entità deve identificare le promesse di trasferire beni o servizi distinti, oppure serie di beni o servizi distinti sostanzialmente simili e trasferiti con lo stesso modello. Il principio chiarisce cosa si intende per bene o servizio distinto e quando promesse implicite nelle pratiche commerciali diventano obbligazioni contrattuali.
Rilevazione dei ricavi: trasferimento del controllo e adempimento nel tempo
I ricavi sono rilevati quando, o man mano che, il cliente acquisisce il controllo del bene o servizio. L’obbligazione di fare è adempiuta nel tempo se il cliente riceve e utilizza simultaneamente i benefici, se crea o migliora un’attività controllata dal cliente, oppure se l’attività non ha uso alternativo per l’entità e questa ha diritto esigibile al pagamento della prestazione completata. In alternativa, se tali condizioni non ricorrono, l’obbligazione è adempiuta in un momento determinato.
Determinazione del prezzo dell’operazione
Il prezzo dell’operazione è l’importo del corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere diritto, esclusi gli importi riscossi per conto terzi. Deve considerare corrispettivo variabile, limitazione delle stime, componente di finanziamento significativa, corrispettivo non monetario e corrispettivo da pagare al cliente. Sono previste regole specifiche per sconti, rimborsi, premi, penali, royalties, pagamenti anticipati e differiti.
Allocazione del prezzo e corrispettivo variabile
Il prezzo dell’operazione va allocato tra le obbligazioni di fare in base ai prezzi di vendita a sé stanti. Sono disciplinate la stima del prezzo di vendita a sé stante, la ripartizione degli sconti e l’allocazione del corrispettivo variabile a specifiche prestazioni quando ciò riflette l’obiettivo del principio. Le modifiche successive del prezzo vanno ripartite con la stessa logica usata inizialmente.
Costi incrementali di ottenimento e costi di esecuzione del contratto
I costi incrementali per l’ottenimento del contratto devono essere capitalizzati se recuperabili; è previsto un espediente pratico per imputarli subito a costo se il periodo di ammortamento non supera un anno. Anche i costi di esecuzione del contratto possono essere iscritti come attività se direttamente correlati al contratto, generano o migliorano risorse da usare per adempiere obbligazioni future e si prevede il recupero dei costi. Sono esclusi i costi generali e amministrativi non addebitabili al cliente, le inefficienze e i costi relativi a prestazioni già rese.
Esposizione in bilancio e informativa
Il regolamento impone la presentazione di attività e passività derivanti da contratto, mentre i crediti incondizionati vanno esposti separatamente come crediti. L’informativa richiede disaggregazione dei ricavi, saldi di apertura/chiusura di crediti, attività e passività da contratto, spiegazioni sulle variazioni significative, descrizione delle obbligazioni di fare, del prezzo assegnato alle obbligazioni residue e dei giudizi rilevanti adottati nell’applicazione del principio, oltre a informazioni su attività capitalizzate per costi contrattuali.
Disposizioni transitorie
L’IFRS 15 si applica dai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018 o da data successiva; è consentita l’applicazione anticipata con indicazione in nota. Per la prima applicazione l’entità può scegliere tra applicazione retroattiva piena secondo IAS 8 o retroattiva semplificata con effetto cumulativo alla data di applicazione iniziale. Sono previsti espedienti pratici per i contratti completati, per i contratti con corrispettivo variabile e per l’informativa comparativa sulle obbligazioni residue.
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