Regolamento (UE) 2016/1704
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1704 della Commissione, del 22 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica giornata di riferimento, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che richiede una fissazione quotidiana sulla base di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, con riferimento ai codici NC e alle origini/paesi terzi ivi elencati. Rileva per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1704 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che i valori forfettari all'importazione sono fissati in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il sistema serve a determinare il prezzo di entrata per specifici prodotti importati da paesi terzi e viene aggiornato sulla base di dati giornalieri variabili, con calcolo effettuato ciascun giorno feriale ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, individuati tramite codici NC. I valori sono associati a precise origini o paesi terzi, come riportato nella tabella allegata, e si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE sugli ortofrutticoli.
Contenuto dell'allegato
L'allegato reca i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i seguenti codici NC e relative origini indicate nel testo:
- 0702 00 00: MA, ZZ
- 0707 00 05: TR, ZZ
- 0709 93 10: TR, ZZ
- 0805 50 10: AR, CL, MA, TR, UY, ZA, ZZ
- 0806 10 10: TR, ZA, ZZ
- 0808 10 80: AR, BR, CL, NZ, ZA, ZZ
- 0808 30 90: CL, CN, TR, ZA, ZZ
- 0809 30 10 e 0809 30 90: TR, ZZ
Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, considerata la natura quotidianamente variabile dei valori forfettari. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, nel quale sono indicati i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, espressi in EUR/100 kg, per i prodotti ortofrutticoli e le relative origini specificate.
Ambito tecnico di applicazione dei valori
I valori sono riferiti a specifici codici NC e a determinate origini/paesi terzi, tra cui, a titolo esemplificativo, MA, TR, AR, CL, BR, NZ, ZA, CN e il codice ZZ per le altre origini. Per ciascuna combinazione prodotto/origine è indicato un importo puntuale.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e metodo di calcolo
Il considerando richiama il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Come è indicizzato
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